CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02060/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14402/2023r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, Roma , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente nonché Tran-Sito soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 5128/2022 pubblicata in data 23/12/2022, n.r.g. 2431/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 03/12/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di varie società cooperative ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], System, Nova) presso i OGGETTO: appalto di servizi - intermediazione vietata - apprezzamento delle prove - riserva al giudice di merito magazzini di [OSCURATO:PERSONA] srl siti in [OSCURATO:PERSONA] e in Bagni di Tivoli, attraverso l’intermediazione di altre cooperative ([OSCURATO:PERSONA], consorzio [OSCURATO:PERSONA] e consorzio Emmeti). Adìva il Tribunale di Velletri per ottenere l’accertamento del carattere fittizio dell’intermediazione e, quindi, dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] srl dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché la condanna di tale società, in solido con le cooperative di volta in volta formali datrici di lavoro, al pagamento delle differenze retributive. 2.-Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale, rigettata l’eccezione di decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, accoglieva la domanda e condannava le due società resistenti, in solido, a pagare al ricorrente la somma di euro 73.000,00, solidarietà limitata per la Tran-Sito soc.coop. (ex Nova soc. coop.) alla somma di euro 25.000,00. 2.-La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1688 del 24/09/2020, in accoglimento del primo motivo di gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, accoglieva l’eccezione di decadenza e dichiarava inammissibile la domanda del [OSCURATO:PERSONA]. 3.- Questa Corte di legittimità, con ordinanza n. 20294/2022, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], affermava che il doppio termine di decadenza (stragiudiziale e giudiziale) previsto dagli artt. 6 L. n. 604/1966 e 32 L. n. 183/2010 non si applica all’azione del lavoratore, ancora formalmente dipendente dell’appaltatore, qualora volta ad ottenere in base all’asserita illeceità dell’appalto l’accertamento del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze del committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso. 4.- Riassunto il giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Roma, quale giudice del rinvio, nella contumacia di Tran-Sito soc. coop., in accoglimento del secondo motivo dell’originario appello di [OSCURATO:PERSONA] srl, rigettava la domanda del [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, confermando nel resto la decisione del Tribunale. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:a) le deposizioni testimoniali assunte in primo grado smentiscono l’assunto attoreo; b) infatti, la teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che le attrezzature per la movimentazione della merce erano di proprietà delle società consorziate e che il [OSCURATO:PERSONA] riceveva le direttive da altri dipendenti delle cooperative e non dalla Ceva; c) i testi Serafin e Paglione hanno dichiarato che i dipendenti della cooperativa movimentavano la merce sita nel magazzino attraverso muletti elettrici, timbravano la propria presenza mediante una obliteratrice diversa da quella dei dipendenti Ceva e ricevevano disposizioni dal [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta riceveva le direttive da altri dipendenti della cooperativa; d) la teste Giosi ha dichiarato che le direttive erano impartite da Ceva ma ha poi precisato che era il [OSCURATO:PERSONA] che organizzava il lavoro dei dipendenti della cooperativa il che lascia intendere che le direttive della Ceva attenevano alla generica indicazione delle esigenze della committente con riguardo all’opera appaltata, mentre l’organizzazione del lavoro era di competenza della cooperativa; e) in caso di assenza il [OSCURATO:PERSONA] nulla doveva riferire a Ceva, a riprova dell’insussistenza di un controllo diretto da parte di Ceva sull’attività del [OSCURATO:PERSONA]; f) sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di lavoro, costituiscano un servizio in sé, con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore. 5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 6.-[OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso . 7.-Tran-Sito soc.coop. è rimasta intimata. 8.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 29 d.lgs. n. 276/2003 e 1655 c.c., per avere la Corte territoriale trascurato di accertare il punto decisivo relativo a quanto previsto nel contratto di appalto fra committente e l’appaltatore [OSCURATO:PERSONA] società consortile per azioni (s.c.p.a.), che il Tribunale aveva ritenuto illecito in conseguenza della mancata prova della sussistenza di una struttura imprenditoriale in capo all’appaltatore e ai subappaltatori. In particolare lamenta l’omessa considerazione del fatto che l’appaltatrice [OSCURATO:PERSONA], nel contratto di appalto, si era obbligata ad eseguire l’opera mediante soci e/o dipendenti e/o collaboratori ovvero cooperative legalmente associate alla predetta società consortile e che le varie cooperative formali datrici di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] non avevano dimostrato in modo documentale di essere legalmente associate alla predetta società consortile. Il motivo è inammissibile, perché introduce una questione nuova, di cui i giudici di appello in sede di rinvionon si sono occupati, sicché sarebbe stato onere del ricorrente indicare l’atto difensivo in cui quella deduzione era stata introdotta e dolersi dell’omessa pronunzia su tale deduzione. Tale onere è tanto più stringente, laddove lo stesso ricorrente, riportando la sentenza di primo grado (v. ricorsoper cassazione, p. 18), ricorda che il Tribunale aveva accolto la domanda in conseguenza della mancata prova della sussistenza di una struttura imprenditoriale in capo all’appaltatore e ai subappaltatori, ossia in virtù di una circostanza del tutto diversa da quella ora fatta valere dal [OSCURATO:PERSONA] (mancata prova del vincolo societario fra le cooperative sue datrici di lavoro e la società consortile [OSCURATO:PERSONA]). Per il resto il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la specifica ratio decidendi della decisione impugnata, laddove i giudici d’appello in sede di rinvio hanno affermato che sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di lavoro, costituiscano un servizio in sé, con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore. Ne deriva che quand’anche volesse ipotizzarsi un rapporto diretto fra Nova soc.coop. (ultima formale datrice di lavoro del [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] srl, comunque la vicenda è stata ritenuta lecita, sicché la circostanza di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame sarebbe del tutto ininfluente sulla decisione. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5) , c.p.c. il ricorrente lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio relativo alla contestata validità del contratto di appalto anche in considerazione della mancata prova di aver rispettato la norma in materia di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 626/1994. Il motivo è inammissibile perché introduce una questione nuova, di cui i giudici di appello in sede di rinvio non si sono occupati, sicché sarebbe stato onere del ricorrente indicare l’atto difensivo in cui quella deduzione era stata introdotta e dolersi dell’omessa pronunzia su tale deduzione. Tale onere non è stato adempiuto. In ogni caso il motivo è infondato perché nell’appalto lecito il rischio deve essere valutato dall’appaltatore e l’invocato art. 4 d.lgs. n. 626/1994 si riferisce alla somministrazione di lavoro di cui agli artt. 20 ss. d.lgs. n. 276/2003, mentre quella in esame è stata tutt’altra vicenda, relativa ad un appalto di opere e servizi. Quindi l’argomento è inconferente r ispetto al thema decidendum, né la parte esplicita la sua pertinenza rispetto alle domande proposte. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. determinata da un errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova e decisivo, con particolare riguardo alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare prospetta un vero e proprio travisamento della prova. Il motivo– da apprezzare nei limiti e alle condizioni affermate da questa Corte in funzione nomofilattica (Cass. sez. un. n. 5072/2024) – è inammissibile per difetto del denunciato travisamento. Infatti, a pagg. 5-6 della sentenza impugnata la Corte territoriale ha fedelmente riportato la deposizione della testimoneDe Mas. E’ poi vero che a pag. 8 i giudici del rinvio hanno affermato che la teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato “che il [OSCURATO:PERSONA] riceveva le direttive da altri dipendenti delle cooperative e non dalla Ceva”, ciò che, come risulta dal relativo verbale, effettivamente quella testimone non ha detto. Ma si è trattato di un errore non decisivo, perché l’ulteriore parte della testimonianza è stata riportata in modo fedele (“La teste [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che le attrezzature per la movimentazione della merce erano di proprietà delle società consorziate …”). L ’ulteriore circostanza , erroneamente ritenuta come riferita dalla testimoneDe Mas, è stata in realtà riferita dai testi moni Serafin e Paglione, immediatamente dopo riportati nella sentenza impugnata , sicché quell’errore è del tutto ininfluente ai fini della decisione, poiché comunque vi è la prova testimoniale di quella circostanza. Analoghe considerazioni valgono per la teste [OSCURATO:PERSONA] e il riferimento compiuto daquesta testimone alle direttive impartite da [OSCURATO:PERSONA] srl al [OSCURATO:PERSONA] è stata spiegata dalla Corte territoriale in termini di mera richiesta del committente circa l’opera o il servizio appaltati e non di ingerenza nell’organizzazione e nella gestione del lavoro necessario per eseguire l’opera o realizzare il servizio. Sotto questo profilo si tratta, dunque, di una valutazione della deposizione testimoniale ai fini della formazione del proprio convincimento, sicché la doglianza del ricorrente finisce per investire non un “errore di percezione”, ma un asserito “errore di valutazione”, come tale insindacabile da questa Corte di legittimità. 4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l’omessa valutazione di un fatto di cronaca notorio e decisivo, ossia l’applicazione della misura di prevenzione a [OSCURATO:PERSONA] srl da parte del Tribunale di Milano con decreto n. 11/2019 e la sottoposizione all’amministrazione giudiziaria, per reati contestati in concorso con il consorzio [OSCURATO:PERSONA] dichiarato fallito in data 16/12/2021 dal Tribunale di Milano. Il motivo è inammissibile, perché non si tratta dell’omesso esame di un “fatto storico”, bensì della negata valenza probatoria rispetto ad affermazioni contenute in un decreto di prevenzione del Tribunale di Milano, riportate dal ricorrente (v. ricorso per cassazione , p. 30), circa la ritenuta intermediazione fraudolenta del lavoro. Inoltreil motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché – al cospetto del silenzio sul punto da parte della Corte territoriale – sarebbe stato onere del ricorrente indicare l’atto e la fase in cui quelle circostanze e quei documenti erano stati offerti alla cognizione dei giudici d’appello in sede di rinvio, riportando almeno i passi salienti di quelle istanze istruttorie. Tale onere non è stato adempiuto. 5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5) (rectius n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale liquidato tutte le spese a carico del [OSCURATO:PERSONA], applicando il principio di causalità ormai superato da Cass. s.u. n. 32061/2022. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il principio di soccombenza secondo l’esito complessivo e finale della lite, più volte affermato da questa Corte ed esattamente applicato dai giudici d’appello in sede di rinvio. Il richiamo a Cass. sez. un. n. 23061/2022 non è pertinente. In tale pronunzia questa Corte ha affermato che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, co.2, c.p.c. Nel caso di specie l’esito finale e complessivo è tale per cui non vi è stato alcun accoglimento neppure in misura ridotta della domanda del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl , bensì il suo integrale rigetto . Pertantotrova applicazione il principio della soccombenza riferito – appunto – all’esito complessivo e finale della lite. E la condanna si giustifica anche per le spese relative al giudizio di cassazione “intermedio” , ancorché in questo il lavoratore sia risultato vittorioso (Cass. n. 20289/2015). 6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai se