CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35151/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha in parte riformato la sentenza con cui il Tribunale di Lodi aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di truffa e, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 641 cod. pen., ha di conseguenza rideterminato la pena inflitta all'imputato nella misura di mesi 4 di reclusione confermando nel resto; ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge con riguardo al divieto di reformatio in pejus in quanto, mentre il giudice di primo grado avrebbe inflitto - per il delitto di truffa - una pena detentiva vicina al minimo edittale, la Corte di appello, riqualificando il fatto come insolvenza fraudolenta, ha individuato una pena invece distante dal minimo; il motivo è manifestamente infondato avendo questa Corte già in precedenti occasioni chiarito che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di entità maggiore rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 33563 del 14/07/2016, Rv. 267858 - 01, Canzonieri, in cui la Corte ha puntualmente fatto presente che il concetto di minino edittale non ha una "potenzialità espansiva esterna" rispetto alla specifica natura della fattispecie incriminatrice cui esso accede, giacché ad ogni singola figura incriminatrice corrisponde un giudizio di disvalore che l'ordinamento calibra proprio attraverso la previsione di un minimo e di un massimo edittale che, per ciò stesso, perviene soltanto a quella specifica ipotesi di reato; con la conseguenza che alla minima gravità di un reato non deve necessariamente corrispondere la "minima" gravità di altra ed autonoma figura criminosa); è dunque del tutto naturale che il giudice di appello, allorché procede ad una derubricazione del reato, possa anche modificare i parametri del calcolo della pena, purché venga irrogata una sanzione in concreto non superiore a quella inflitta dal giudice di primo grado (cfr., in tal senso, Sez. Un., sent. n. 16208 del 27/3/2014, Rv. 258653; Sez. 3, sent. n. 43288 del 24/3/2010, Rv. 247739; Sez. 2, sent. n. 43288 del 1/10/2015, Rv. 264781; Sez. 4, sent. n. 41566 del 27/10/2010, Rv. 248457); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/0