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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 28135/2025

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atoRANDELLINI ROBERTA che lo rappresenta e difende, come daprocura speciale in atti.-ricorrente-controMINISTERO DELL'INTERNO,-intimato-avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ANCONA nel proc. n.r.g.2068/2023 depositata il 02/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025Numero di raccolta generale 28135/2025Il ricorrente O.Q. cittadino delData pubblicazione 23/10/2025Pakistan, ha reiterato, con domanda in data 22 dicembre 2022, larichiesta di protezione internazionale rappresentando – come già inoccasione della prima domanda di protezione - il timore di rientrarenel proprio paese in quanto ancora attuale il rischio di venire uccisodagli esponenti del gruppo terroristico che gli avevano sparato,tentando di ucciderlo, nel 2014 ed ha allegato due documenti, ecioè la copia della traduzione di un articolo di giornale e la copiadella denuncia del fatto presentata in Pakistan nel 2014, perdimostrare la fondatezza nelle sue ragioni.Con ordinanza resa nel proc. n. 2068/2023 pubblicata il 2dicembre 2024, il Tribunale di Ancona, in sede di impugnazione delprovvedimento della Commissione territoriale che aveva dichiaratoinammissibile la domanda reiterata, ha respinto il ricorso.

Nel corsodel procedimento il ricorrente è stato audito all’udienza del 16maggio 2024 e ne è stata disposta la comparizione per l’udienzadel 29 novembre 2024 «posto che la documentazione versata inudienza alla quale il richiedente non si è presentato; all’esito lacausa è stata posta in decisione.Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda reiterataperché ha rilevato che già con un provvedimento del medesimoUfficio giudiziario notificato il 10 agosto 2021 la sua domanda erastata respinta.

Ha quindi affermato che, come statuito da Cass. n.18440/2019, la domanda di asilo reiterata è soggetta ad unaverifica preliminare per accertare l’idoneità ad un rinnovato esamenel merito della richiesta, rammentando che spetta al richiedente ladimostrazione di non aver potuto, senza sua colpa, produrre “nuovielementi” innanzi alla commissione in sede amministrativa, nédavanti al giudice; ha, quindi, accertato che «il ricorrente non haallegato, propriamente, “nuovi elementi” concernenti le ragionidell’espatrio e fondanti le basi della sua prima richiesta di2 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025Numero di raccolta generale 28135/2025riconoscimento della protezione internazionale poiché lo stesso haData pubblicazione 23/10/2025prodotto copia tradotta di una denuncia presentata in Pakistan nel2014 e copia della traduzione di un articolo di giornale cheribadiscono quanto dallo stesso già dichiarato in occasione dellaprima audizione; le circostanze dell’espatrio e relativi timoririsultano, pertanto, riproposte ma non nuove trattandosi, peraltro,di documentazione coeva all’espatrio e non cronologicamentesuccessiva e dunque sopravvenuta.» (fol.4, ord. imp.).Ha poi respinto ogni domanda di protezione maggiore.Ha, infine, escluso la sussistenza dei presupposti per ilriconoscimento delle protezioni minori, affermando che nonsussistevano elementi che impongono il divieto di respingimento inconsiderazione delle informazioni assunte per a) il rischio di esseresottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o b) unaviolazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiarenel paese di origine e che non vi era prova di una fattivaintegrazione in Italia, nonostante la lunga permanenza sul territorionazionale (diffusamente, fol.20, ord. imp.) e respinto ognidomanda.Avverso l’ordinanza il richiedente asilo ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi illustrati con memoria.L'Avvocatura dello Stato, non ritualmente costituita, hapresentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussioneorale.[OSCURATO:PERSONA]:2.- Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionein riferimento all’art. 360 comma 3 c.p.c. dell’art. 29 d.lgs. 25/08nella valutazione dei “nuovi elementi “addotti dal ricorrente afondamento della nuova domanda di protezione internazionale.

Ilricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile ladomanda reiterata perché le “circostanze dell’espatrio e relativitimori risultano, pertanto, riproposte ma non nuove trattandosi,3 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025Numero di raccolta generale 28135/2025peraltro, di documentazione coeva all’espatrio e nonData pubblicazione 23/10/2025cronologicamente successiva e dunque sopravvenuta.”Il primo motivo è infondato.Il Tribunale ha ritenuto che difettasse la novità degli elementiaddotti perché non ne era stata provata la incolpevole tardivaproduzione, come si evince dalla complessiva motivazione(par.2.9.-2.11.) in cui è chiarito che la novità è stata esclusaproprio in relazione all’inosservanza di questo specifico onereprobatorio gravante sul richiedente.Questa Corte ha avuto modo in proposito di affermare che i"nuovi elementi", alla cui allegazione il d.lgs. 28 gennaio 2008, n.25, art. 29, lett. b), subordina l'ammissibilità della reiterazionedella domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere,oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi deldiritto alla protezione stessa successivi al rigetto della primadomanda da parte della competente Commissione (e non è questoil caso in esame), anche in nuove prove dei fatti costitutivi deldiritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa,produrle in precedenza innanzi alla commissione in sedeamministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimentogiurisdizionale di cui all'art. 35 d.lgs. citato (Cass. n.18440/2019;Cass. n.5089/2013).È stato anche ritenuto che nel procedimento di riconoscimentodella protezione internazionale per lo straniero, è ammissibile lareiterazione della domanda quando vengano addotti nuovielementi, anche sussistenti al momento della precedente richiesta,che il ricorrente non aveva tuttavia potuto, senza sua colpa,prospettare in difetto di prove (Cass. n. 4522/2015).Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente avessenarrato nuovamente la stessa vicenda già riferita in precedenza inoccasione della prima domanda e che non sussistessero elementinuovi suscettibili di essere posti efficacemente a sostegno della4 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025domanda reiterata, incolpevolmente sottaciuti tanto all'epoca dellaNumero di raccolta generale 28135/2025prima domanda, quanto nel corso del giudizio incardinato aDavtav peurbboli calazio ne 23/10/2025prima decisione negativa e la censura non coglie nemmeno la ratio.La decisione risulta, quindi, conforme ai precedenti ricordati eimmune da vizi e va, sul punto, confermata.3.- Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsaapplicazione in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ratificata in Italia con legge 722/54 edegli art. 3, 7, 8 e 14 del d.lgs. n. 251/2007 in relazione allavalutazione di credibilità delle dichiarazioni rese.

Il ricorrentecensura la statuizione con cui è stata respinta la domanda di rifugioperché il Tribunale ha ritenuto “insussistenti i presupposti di una“persecuzione grave” in assenza di atti persecutori diretti epersonali rivolti al ricorrente” (cfr. fol. 3, ord. imp.) e deduce che ilTribunale non ha compiuto l’indagine necessaria a fondare ungiudizio sulla sussistenza dei requisiti della protezioneinternazionale secondo i rigidi canoni dell’art. 3 del d.lgs. n.251/2007, il quale dunque deve intendersi violato in sedeapplicativa per avere omesso approfondimenti istruttori.Il secondo motivo è inammissibile.La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente è ilrisultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, dacompiersi alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, deld.lgs. n. 251 del 2007, e costituisce un apprezzamento di fattorimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se ledichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex art. 3,comma. 5, lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007.

Nel compiere taleaccertamento di fatto il giudice di merito non può limitarsi arichiamare quanto osservato dalla Commissione territoriale nelprovvedimento di rigetto, senza nulla aggiungere circa il proprioconvincimento, anche a confutazione delle contestazioni ededuzioni formulate dal ricorrente nel ricorso (Cass.5 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025Numero di raccolta generale 28135/2025n.28214/2022); inoltre tale apprezzamento di fatto è censurabile inData pubblicazione 23/10/2025cassazione solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. comeomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta dellamotivazione, come motivazione apparente, come motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escluderela rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilitàdella prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delledichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censuraNel caso in esame, il Tribunale si è attenuto ai principi di cuisopra ed ha svolto anche gli approfondimenti istruttori mediantel’audizione del 16 maggio 2024 e disponendo la nuovacomparizione del ricorrente nel novembre 2024, a cui egli non si èpresentato.

Il Tribunale ha esercitato i suoi poteri officiosi funzionalialla valutazione della credibilità (par.3, ord. imp.) che è statacompiuta all’attualità e è stata esclusa la ricorrenza dei presuppostiper il riconoscimento del rifugio.La censura impropriamente sollecita in sede di legittimità undiverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e va disattesa.4.- Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazionein riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. e 14 d.lgs. n. 251/2007.

Aparere del ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenutomancanti i presupposti per la concessione della protezionesussidiaria in quanto ha escluso la presenza delle condizioni per laravvisabilità del “danno grave” senza adeguato esame della zona diprovenienza del richiedente (Punjub) e dell’appartenenza dellostesso alla minoranza sciita.Il terzo motivo è fondato e va accolto.È principio già affermato da questa Corte quello secondo cui ildovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto daparte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione,6 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025Numero di raccolta generale 28135/2025sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fattiData pubblicazione 23/10/2025credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal d.lgs. n. 251del 2007, art. 14, lett. c), e che il pericolo di danno grave in caso dirimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva,prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ademigrare, con riferimento all'attualità, restando, invero, irrilevanteche detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla suapartenza: tale principio trova applicazione anche in presenza didomande reiterate, posto che il fatto nuovo rilevante può consistereanche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paesed'origine (da accertarsi, in ossequio al dovere di cooperazioneistruttoria, anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile)che, a prescindere dal riscontro sul rischio individuale, espongacomunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio (Cass. n.16666/2023; conf.

Cass. n. 4041/2024), con riferimentoall'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in unmomento successivo alla sua partenza (Cass. n. 2954/2020).Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato che «… esaminatala situazione generale del paese di origine nel caso dell’odiernoricorrente non appare utile l’approfondimento di alcuna tematicarelativa a mutate condizioni di sicurezza dell’area geografica da cuilo stesso ha dichiarato di provenire ovvero relativamente ad unasua condizione personale (quale individuo o parte di un grupposociale) nella misura in cui in occasione della reiterazione delladomanda reiterata il ricorrente ha allegato documentazionepakistana coeva alla vicenda fondante il primo procedimentoamministrativo concluso con esito negativo, peraltro confermato nelsuccessivo giudizio di merito.» (fol.14, ord. imp.) e, pertanto, nonha dato retta attuazione agli anzidetti principi in quanto non hasvolto alcun accertamento, mediante la consultazione di COIaggiornate sulla situazione socio/politica dedotta ed il rischio di7 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025Numero di raccolta generale 28135/2025danno grave, considerando l’area di provenienza del richiedente eData pubblicazione 23/10/2025l’appartenenza- non contestata- alla minoranza sciita, a cuiavrebbe dovuto procedere in relazione all’ipotesi di cui all’art.14,lett. c) cit.Anche l’affermazione del Tribunale secondo cui «… i fatti riferitidal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali neitermini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delleprotezioni maggiori.

Si noti poi che l’art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n.113/2018, come convertito dalla legge n. 132/2018, haimplementato nell’ordinamento nazionale la c.d. internal flightalternative prevista dall’art. 8, comma 1, della Direttiva2011/95/UE (c.d.

“qualifiche”), per le ipotesi in cui il richiedentepossa eventualmente spostarsi in un’altra parte del Paese dove nonavrebbe timore di pericoli.» (fol.17, ord. imp.), che prospetta ilpossibile rientro del richiedente in altra area sicura del Paese diorigine, non può essere condivisa perché è svolta in terminigenerici ed è priva di specifico riscontro, in assenza di disaminadelle COI aggiornate a tal fine, senza che nemmeno sia chiaritoquale sarebbe la zona territoriale a cui si intende far riferimento.5.- Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 32 d.lgs. n. 25/2008 in relazione all’art. 5,comma 6, d.lgs. n. 286/1998 anche a seguito dell’intervenutariforma del d.l. n.130/2020, lamentando che il Tribunale nonavrebbe adeguatamente valutato la situazione oggettiva e attualedel paese di origine del richiedente la protezione nonché lacondizione di vulnerabilità determinata dal rientro in patria.L’accoglimento del terzo motivo avente ad oggetto la domandadi protezione sussidiaria consente l’assorbimento del quarto inordine alla domanda di protezione umanitaria o speciale.6.- In conclusione, va accolto il terzo motivo, assorbito il quartoe disattesi i motivi primo e secondo; l’ordinanza impugnata vacassata nei limiti dell’accoglimento con rinvio al Tribunale di Ancona8 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espostiNumero di raccolta generale 28135/2025e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.

Data pubblicazione 23/10/2025Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto edisattesi i motivi primo e secondo; cassa l’ordinanza impugnata erinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione anche per lespese del giudizio di legittimità;- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 settembre 2025.La PresidenteMaria Acierno9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atoRANDELLINI ROBERTA che lo rappresenta e difende, come daprocura speciale in atti.-ricorrente-controMINISTERO DELL'INTERNO,-intimato-avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ANCONA nel proc. n.r.g.2068/2023 depositata il 02/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025Numero di raccolta generale 28135/2025Il ricorrente O.Q. cittadino delData pubblicazione 23/10/2025Pakistan, ha reiterato, con domanda in data 22 dicembre 2022, larichiesta di protezione internazionale rappresentando – come già inoccasione della prima domanda di protezione - il timore di rientrarenel proprio paese in quanto ancora attuale il rischio di venire uccisodagli esponenti del gruppo terroristico che gli avevano sparato,tentando di ucciderlo, nel 2014 ed ha allegato due documenti, ecioè la copia della traduzione di un articolo di giornale e la copiadella denuncia del fatto presentata in Pakistan nel 2014, perdimostrare la fondatezza nelle sue ragioni.Con ordinanza resa nel proc. n. 2068/2023 pubblicata il 2dicembre 2024, il Tribunale di Ancona, in sede di impugnazione delprovvedimento della Commissione territoriale che aveva dichiaratoinammissibile la domanda reiterata, ha respinto il ricorso. Nel corsodel procedimento il ricorrente è stato audito all’udienza del 16maggio 2024 e ne è stata disposta la comparizione per l’udienzadel 29 novembre 2024 «posto che la documentazione versata inudienza alla quale il richiedente non si è presentato; all’esito lacausa è stata posta in decisione.Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda reiterataperché ha rilevato che già con un provvedimento del medesimoUfficio giudiziario notificato il 10 agosto 2021 la sua domanda erastata respinta. Ha quindi affermato che, come statuito da Cass. n.18440/2019, la domanda di asilo reiterata è soggetta ad unaverifica preliminare per accertare l’idoneità ad un rinnovato esamenel merito della richiesta, rammentando che spetta al richiedente ladimostrazione di non aver potuto, senza sua colpa, produrre “nuovielementi” innanzi alla commissione in sede amministrativa, nédavanti al giudice; ha, quindi, accertato che «il ricorrente non haallegato, propriamente, “nuovi elementi” concernenti le ragionidell’espatrio e fondanti le basi della sua prima richiesta di2 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025Numero di raccolta generale 28135/2025riconoscimento della protezione internazionale poiché lo stesso haData pubblicazione 23/10/2025prodotto copia tradotta di una denuncia presentata in Pakistan nel2014 e copia della traduzione di un articolo di giornale cheribadiscono quanto dallo stesso già dichiarato in occasione dellaprima audizione; le circostanze dell’espatrio e relativi timoririsultano, pertanto, riproposte ma non nuove trattandosi, peraltro,di documentazione coeva all’espatrio e non cronologicamentesuccessiva e dunque sopravvenuta.» (fol.4, ord. imp.).Ha poi respinto ogni domanda di protezione maggiore.Ha, infine, escluso la sussistenza dei presupposti per ilriconoscimento delle protezioni minori, affermando che nonsussistevano elementi che impongono il divieto di respingimento inconsiderazione delle informazioni assunte per a) il rischio di esseresottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o b) unaviolazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiarenel paese di origine e che non vi era prova di una fattivaintegrazione in Italia, nonostante la lunga permanenza sul territorionazionale (diffusamente, fol.20, ord. imp.) e respinto ognidomanda.Avverso l’ordinanza il richiedente asilo ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi illustrati con memoria.L'Avvocatura dello Stato, non ritualmente costituita, hapresentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussioneorale.[OSCURATO:PERSONA]:2.- Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionein riferimento all’art. 360 comma 3 c.p.c. dell’art. 29 d.lgs. 25/08nella valutazione dei “nuovi elementi “addotti dal ricorrente afondamento della nuova domanda di protezione internazionale. Ilricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile ladomanda reiterata perché le “circostanze dell’espatrio e relativitimori risultano, pertanto, riproposte ma non nuove trattandosi,3 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025Numero di raccolta generale 28135/2025peraltro, di documentazione coeva all’espatrio e nonData pubblicazione 23/10/2025cronologicamente successiva e dunque sopravvenuta.”Il primo motivo è infondato.Il Tribunale ha ritenuto che difettasse la novità degli elementiaddotti perché non ne era stata provata la incolpevole tardivaproduzione, come si evince dalla complessiva motivazione(par.2.9.-2.11.) in cui è chiarito che la novità è stata esclusaproprio in relazione all’inosservanza di questo specifico onereprobatorio gravante sul richiedente.Questa Corte ha avuto modo in proposito di affermare che i"nuovi elementi", alla cui allegazione il d.lgs. 28 gennaio 2008, n.25, art. 29, lett. b), subordina l'ammissibilità della reiterazionedella domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere,oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi deldiritto alla protezione stessa successivi al rigetto della primadomanda da parte della competente Commissione (e non è questoil caso in esame), anche in nuove prove dei fatti costitutivi deldiritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa,produrle in precedenza innanzi alla commissione in sedeamministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimentogiurisdizionale di cui all'art. 35 d.lgs. citato (Cass. n.18440/2019;Cass. n.5089/2013).È stato anche ritenuto che nel procedimento di riconoscimentodella protezione internazionale per lo straniero, è ammissibile lareiterazione della domanda quando vengano addotti nuovielementi, anche sussistenti al momento della precedente richiesta,che il ricorrente non aveva tuttavia potuto, senza sua colpa,prospettare in difetto di prove (Cass. n. 4522/2015).Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente avessenarrato nuovamente la stessa vicenda già riferita in precedenza inoccasione della prima domanda e che non sussistessero elementinuovi suscettibili di essere posti efficacemente a sostegno della4 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025domanda reiterata, incolpevolmente sottaciuti tanto all'epoca dellaNumero di raccolta generale 28135/2025prima domanda, quanto nel corso del giudizio incardinato aDavtav peurbboli calazio ne 23/10/2025prima decisione negativa e la censura non coglie nemmeno la ratio.La decisione risulta, quindi, conforme ai precedenti ricordati eimmune da vizi e va, sul punto, confermata.3.- Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsaapplicazione in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ratificata in Italia con legge 722/54 edegli art. 3, 7, 8 e 14 del d.lgs. n. 251/2007 in relazione allavalutazione di credibilità delle dichiarazioni rese. Il ricorrentecensura la statuizione con cui è stata respinta la domanda di rifugioperché il Tribunale ha ritenuto “insussistenti i presupposti di una“persecuzione grave” in assenza di atti persecutori diretti epersonali rivolti al ricorrente” (cfr. fol. 3, ord. imp.) e deduce che ilTribunale non ha compiuto l’indagine necessaria a fondare ungiudizio sulla sussistenza dei requisiti della protezioneinternazionale secondo i rigidi canoni dell’art. 3 del d.lgs. n.251/2007, il quale dunque deve intendersi violato in sedeapplicativa per avere omesso approfondimenti istruttori.Il secondo motivo è inammissibile.La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente è ilrisultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, dacompiersi alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, deld.lgs. n. 251 del 2007, e costituisce un apprezzamento di fattorimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se ledichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex art. 3,comma. 5, lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007. Nel compiere taleaccertamento di fatto il giudice di merito non può limitarsi arichiamare quanto osservato dalla Commissione territoriale nelprovvedimento di rigetto, senza nulla aggiungere circa il proprioconvincimento, anche a confutazione delle contestazioni ededuzioni formulate dal ricorrente nel ricorso (Cass.5 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025Numero di raccolta generale 28135/2025n.28214/2022); inoltre tale apprezzamento di fatto è censurabile inData pubblicazione 23/10/2025cassazione solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. comeomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta dellamotivazione, come motivazione apparente, come motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escluderela rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilitàdella prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delledichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censuraNel caso in esame, il Tribunale si è attenuto ai principi di cuisopra ed ha svolto anche gli approfondimenti istruttori mediantel’audizione del 16 maggio 2024 e disponendo la nuovacomparizione del ricorrente nel novembre 2024, a cui egli non si èpresentato. Il Tribunale ha esercitato i suoi poteri officiosi funzionalialla valutazione della credibilità (par.3, ord. imp.) che è statacompiuta all’attualità e è stata esclusa la ricorrenza dei presuppostiper il riconoscimento del rifugio.La censura impropriamente sollecita in sede di legittimità undiverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e va disattesa.4.- Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazionein riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. e 14 d.lgs. n. 251/2007. Aparere del ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenutomancanti i presupposti per la concessione della protezionesussidiaria in quanto ha escluso la presenza delle condizioni per laravvisabilità del “danno grave” senza adeguato esame della zona diprovenienza del richiedente (Punjub) e dell’appartenenza dellostesso alla minoranza sciita.Il terzo motivo è fondato e va accolto.È principio già affermato da questa Corte quello secondo cui ildovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto daparte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione,6 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025Numero di raccolta generale 28135/2025sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fattiData pubblicazione 23/10/2025credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal d.lgs. n. 251del 2007, art. 14, lett. c), e che il pericolo di danno grave in caso dirimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva,prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ademigrare, con riferimento all'attualità, restando, invero, irrilevanteche detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla suapartenza: tale principio trova applicazione anche in presenza didomande reiterate, posto che il fatto nuovo rilevante può consistereanche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paesed'origine (da accertarsi, in ossequio al dovere di cooperazioneistruttoria, anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile)che, a prescindere dal riscontro sul rischio individuale, espongacomunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio (Cass. n.16666/2023; conf. Cass. n. 4041/2024), con riferimentoall'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in unmomento successivo alla sua partenza (Cass. n. 2954/2020).Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato che «… esaminatala situazione generale del paese di origine nel caso dell’odiernoricorrente non appare utile l’approfondimento di alcuna tematicarelativa a mutate condizioni di sicurezza dell’area geografica da cuilo stesso ha dichiarato di provenire ovvero relativamente ad unasua condizione personale (quale individuo o parte di un grupposociale) nella misura in cui in occasione della reiterazione delladomanda reiterata il ricorrente ha allegato documentazionepakistana coeva alla vicenda fondante il primo procedimentoamministrativo concluso con esito negativo, peraltro confermato nelsuccessivo giudizio di merito.» (fol.14, ord. imp.) e, pertanto, nonha dato retta attuazione agli anzidetti principi in quanto non hasvolto alcun accertamento, mediante la consultazione di COIaggiornate sulla situazione socio/politica dedotta ed il rischio di7 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025Numero di raccolta generale 28135/2025danno grave, considerando l’area di provenienza del richiedente eData pubblicazione 23/10/2025l’appartenenza- non contestata- alla minoranza sciita, a cuiavrebbe dovuto procedere in relazione all’ipotesi di cui all’art.14,lett. c) cit.Anche l’affermazione del Tribunale secondo cui «… i fatti riferitidal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali neitermini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delleprotezioni maggiori. Si noti poi che l’art. 10, c. 1, lett. a) del D.L. n.113/2018, come convertito dalla legge n. 132/2018, haimplementato nell’ordinamento nazionale la c.d. internal flightalternative prevista dall’art. 8, comma 1, della Direttiva2011/95/UE (c.d. “qualifiche”), per le ipotesi in cui il richiedentepossa eventualmente spostarsi in un’altra parte del Paese dove nonavrebbe timore di pericoli.» (fol.17, ord. imp.), che prospetta ilpossibile rientro del richiedente in altra area sicura del Paese diorigine, non può essere condivisa perché è svolta in terminigenerici ed è priva di specifico riscontro, in assenza di disaminadelle COI aggiornate a tal fine, senza che nemmeno sia chiaritoquale sarebbe la zona territoriale a cui si intende far riferimento.5.- Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 32 d.lgs. n. 25/2008 in relazione all’art. 5,comma 6, d.lgs. n. 286/1998 anche a seguito dell’intervenutariforma del d.l. n.130/2020, lamentando che il Tribunale nonavrebbe adeguatamente valutato la situazione oggettiva e attualedel paese di origine del richiedente la protezione nonché lacondizione di vulnerabilità determinata dal rientro in patria.L’accoglimento del terzo motivo avente ad oggetto la domandadi protezione sussidiaria consente l’assorbimento del quarto inordine alla domanda di protezione umanitaria o speciale.6.- In conclusione, va accolto il terzo motivo, assorbito il quartoe disattesi i motivi primo e secondo; l’ordinanza impugnata vacassata nei limiti dell’accoglimento con rinvio al Tribunale di Ancona8 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 160/2025Numero sezionale 3156/2025in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espostiNumero di raccolta generale 28135/2025e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità. Data pubblicazione 23/10/2025Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto edisattesi i motivi primo e secondo; cassa l’ordinanza impugnata erinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione anche per lespese del giudizio di legittimità;- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 settembre 2025.La PresidenteMaria Acierno9 di 9
Sentenza Cassazione n. 28135/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris