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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 23027/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del giorno 8 novembre 2021 la Corte d'appello di Milano dichiarava inammissibile la ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]4-Revern-bre:2021_ Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto deducendone l'illegittimità. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente ad ogni altra considerazione deve darsi atto che, con atto inviato a mezzo pec il 2 marzo 2022 il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire formale comunicazione della avvenuta rinunzia, da parte dell'imputato al ricorso da lui presentato.

Questo deve pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere stensore il esident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del giorno 8 novembre 2021 la Corte d'appello di Milano dichiarava inammissibile la ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]4-Revern-bre:2021_ Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto deducendone l'illegittimità. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente ad ogni altra considerazione deve darsi atto che, con atto inviato a mezzo pec il 2 marzo 2022 il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire formale comunicazione della avvenuta rinunzia, da parte dell'imputato al ricorso da lui presentato. Questo deve pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere stensore il esident
Sentenza Cassazione n. 23027/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris