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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16953/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare (erroneamente indicato come GIP) del Tribunale di Trani del 5 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4,convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 75, commesso in Barletta da giugno 2020 a dicembre 2021, ha riqualificato il fatto relativo all'istanza di reddito di cittadinanza del 16 luglio 2019 nel reato di cui all'art. 7, comma 2, del suindicato d.I., rideterminato la pena inflitta per i reati unificati nel vincolo della continuazione in mesi undici di reclusione e confermato nel resto l'impugnata sentenza.

2. Avverso la suindicata sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'istanza di reddito di cittadinanza del 16 luglio 2019, vizio di motivazione e violazione dell'art. 3, commi 1, lett. a) e 13, nonché dell'art. 7, commi 2 (in relazione all'art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11) e 6 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4.

Deduce che: la sentenza impugnata, pur riconoscendo che il reato contestato per la predetta richiesta è da qualificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, in quanto trattasi di omessa comunicazione di informazioni dovute commessa durante il periodo di fruizione del reddito di cittadinanza, non ha minimamente affrontato il tema della quantificazione della quota per il coniuge ricoverato, non più spettante e ugualmente percepita, da cui dipendono conseguenze sul piano giuridico-processuale; l'impugnata sentenza va annullata con rinvio, per la esatta quantificazione del profitto.

Deduce, inoltre, che: le omesse comunicazioni di circostanze penalmente rilevanti devono riguardare il reddito e/o il patrimonio (e non i ricoveri) o, ai fini della riduzione del beneficio, devono rientrare tra quelle previste dall'art. 3, commi 8, 9 e 11 d.l. n. 4 del 2019, che riguardano, in base al comma 8, le variazioni delle condizioni occupazionali del nucleo, l'avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo o le variazioni patrimoniali immobiliari; l'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 non è applicabile per l'omessa comunicazione del ricovero della moglie; l'unica conseguenza prevista dall'omessa comunicazione del ricovero di lunga degenza è quella della sanzione della decadenza dal beneficio prevista dall'art. 7, comma 6, dl. n. 4 del 2019; il giudice avrebbe dovuto motivare sul concetto di lunga degenza perché tale aspetto andrebbe a integrare il precetto di cui all'art. 7, comma 2, d.l. n. 7 del 2019, non suscettibile di applicazione estensiva in malam partem per casi non espressamente previsti. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e violazione dell'art. 131-bis cod. pen., con 2riferimento all'istanza di reddito di cittadinanza del 27 febbraio 2021.

Deduce che il giudice, pur avendo riconosciuto che l'importo percepito illegittimamente ammonta a soli euro 2.000,00 e che le condizioni personali dell'imputato e l'assenza di precedenti penali giustificano un lieve aumento di pena a titolo di continuazione, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, ha ritenuto la violazione dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 non tenue ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è in parte aspecifico e in parte è manifestamente infondato.

La prima censura relativa al tema della quantificazione della quota è generico non essendo state indicate in modo specifico le ragioni in fatto e in diritto per confutare la risposta fornita dalla Corte territoriale, con la quale è stato evidenziato che la spettanza della quota riferibile all'imputato non esclude la rilevanza penale del fatto.

La seconda censura, con la quale si sostiene che il ricovero di un componente del nucleo familiare non rientra tra le comunicazioni dovute, è manifestamente infondata.

Occorre rammentare che l'art. 2 d.l. n. 4 del 2019 prevede che i requisiti per l'ottenimento del reddito di cittadinanza devono essere in possesso del nucleo familiare cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.

In particolare, per quel che rileva nel caso concreto, l'art. 3, comma 13, dl. n. 7 del 2019 prevede che: "Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.

La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati nell'art. 7, comma 3." L'art. 7, comma 2, dl. n. 4 del 2019 prevede che "L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o 3della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni".

Il ricorrente sostiene che in alcuna delle variazioni previste dall'art. 7, comma 2, d.l. 4 del 2019 compaia quella relativa al ricovero di un componente del nucleo familiare in istituto di lunga degenza.

La lettura della norma proposta dal ricorrente contrasta con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità.

Infatti, con riferimento alla comunicazione dello stato detentivo di un componente del nucleo familiare, ovvero di una delle situazioni che al pari del ricovero in struttura sanitaria a lunga degenza rileva ai fini della determinazione del reddito di cittadinanza o della riduzione del beneficio, è stato osservato quanto segue: «...La condotta rilevante ex art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019, in relazione allo stato detentivo sopravvenuto di un componente il nucleo familiare, causa di riduzione, consiste nell'omessa comunicazione di un'informazione dovuta - tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 2, come prima indicato, in relazione all'art. 3, comma 13 - e rilevante ai fini della riduzione del beneficio...L'art. 7 richiama l'art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11 non in relazione ai casi ivi previsti, ma solo in relazione ai termini, sicché l'interpretazione per cui le cause di revoca o riduzione sarebbero solo quelle previste da tali commi si pone in contrasto con il dato letterale dell'art. 7, comma 2.

Inoltre, i commi 8 e 9 fanno riferimento al mutamento delle condizioni di reddito rispettivamente per lavoro dipendente e da attività d'impresa o da lavoro autonomo; il comma 11 fa invece riferimento alle variazioni patrimoniali che comportano la perdita dei requisiti.

Tali commi non fanno dunque riferimento ai casi di riduzione del beneficio, sicché l'interpretazione è irrazionale, perché abrogherebbe parte della norma, rispetto a quella sistematica proposta, che garantisce la tipicità della fattispecie, attraverso il chiaro riferimento dell'art. 7, comma 2, alle cause di riduzione, specificamente previste nell'art. 3, comma 13, ed all'obbligo di persistenza delle condizioni relative all'an ed al quantum del beneficio previsto dall'art. 2».

Per tali ragioni, applicabili anche al caso concreto, la mancata comunicazione del ricovero della coniuge del ricorrente integra l'omessa comunicazione di informazione dovuta ai fini della revoca o riduzione del beneficio.

L'ulteriore doglianza, secondo la quale il giudice avrebbe dovuto motivare in ordine al concetto di lunga degenza, è inammissibile in quanto non è stata proposta con l'appello e con i motivi nuovi e, in ogni caso, si tratta di un aspetto fattuale, già compiutamente accertato dai giudici di merito (in particolare pag. 1 e 2 della sentenza del Tribunale) e non risulta che il ricorrente, nell'esame cui si è sottoposto, abbia contestato la sussistenza del ricovero della coniuge in istituto di cura di lunga degenza.

43. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla domanda di reddito di cittadinanza del 27 febbraio 2021 ritenendo che il fatto non fosse di particolare tenuità «avendo l'imputato percepito significative somme superiori al dovuto per molte mensilità (per complessivi euro 2.000,00 secondo i calcoli difensivi di cui ai motivi nuovi); non consta nemmeno la successiva restituzione di quanto indebitamente conseguito».

Ritiene la Corte che non sussistano vizi della motivazione dedotti dal ricorrente avendo il giudice di appello, in osservanza a quanto prescritto dall'art. 131-bis cod. pen, considerato le modalità della condotta e, segnatamente, la prolungata percezione di somme non dovute e la complessiva entità non insignificante della somma indebitamente percepita.

Inoltre, è stata anche esclusa la sussistenza di un comportamento successivo al fatto positivamente valutabile non essendo stata restituita la somma indebitamente percepita.

4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] cci DeposiQa in [OSCURATO:PERSONA], 12 MAG. 2026 rabRiTto0 ANCELLIERE EASrP'[OSCURATO:PERSONA] 5 l./

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare (erroneamente indicato come GIP) del Tribunale di Trani del 5 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4,convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 75, commesso in Barletta da giugno 2020 a dicembre 2021, ha riqualificato il fatto relativo all'istanza di reddito di cittadinanza del 16 luglio 2019 nel reato di cui all'art. 7, comma 2, del suindicato d.I., rideterminato la pena inflitta per i reati unificati nel vincolo della continuazione in mesi undici di reclusione e confermato nel resto l'impugnata sentenza. 2. Avverso la suindicata sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'istanza di reddito di cittadinanza del 16 luglio 2019, vizio di motivazione e violazione dell'art. 3, commi 1, lett. a) e 13, nonché dell'art. 7, commi 2 (in relazione all'art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11) e 6 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4. Deduce che: la sentenza impugnata, pur riconoscendo che il reato contestato per la predetta richiesta è da qualificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, in quanto trattasi di omessa comunicazione di informazioni dovute commessa durante il periodo di fruizione del reddito di cittadinanza, non ha minimamente affrontato il tema della quantificazione della quota per il coniuge ricoverato, non più spettante e ugualmente percepita, da cui dipendono conseguenze sul piano giuridico-processuale; l'impugnata sentenza va annullata con rinvio, per la esatta quantificazione del profitto. Deduce, inoltre, che: le omesse comunicazioni di circostanze penalmente rilevanti devono riguardare il reddito e/o il patrimonio (e non i ricoveri) o, ai fini della riduzione del beneficio, devono rientrare tra quelle previste dall'art. 3, commi 8, 9 e 11 d.l. n. 4 del 2019, che riguardano, in base al comma 8, le variazioni delle condizioni occupazionali del nucleo, l'avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo o le variazioni patrimoniali immobiliari; l'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 non è applicabile per l'omessa comunicazione del ricovero della moglie; l'unica conseguenza prevista dall'omessa comunicazione del ricovero di lunga degenza è quella della sanzione della decadenza dal beneficio prevista dall'art. 7, comma 6, dl. n. 4 del 2019; il giudice avrebbe dovuto motivare sul concetto di lunga degenza perché tale aspetto andrebbe a integrare il precetto di cui all'art. 7, comma 2, d.l. n. 7 del 2019, non suscettibile di applicazione estensiva in malam partem per casi non espressamente previsti. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e violazione dell'art. 131-bis cod. pen., con 2riferimento all'istanza di reddito di cittadinanza del 27 febbraio 2021. Deduce che il giudice, pur avendo riconosciuto che l'importo percepito illegittimamente ammonta a soli euro 2.000,00 e che le condizioni personali dell'imputato e l'assenza di precedenti penali giustificano un lieve aumento di pena a titolo di continuazione, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, ha ritenuto la violazione dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 non tenue ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è in parte aspecifico e in parte è manifestamente infondato. La prima censura relativa al tema della quantificazione della quota è generico non essendo state indicate in modo specifico le ragioni in fatto e in diritto per confutare la risposta fornita dalla Corte territoriale, con la quale è stato evidenziato che la spettanza della quota riferibile all'imputato non esclude la rilevanza penale del fatto. La seconda censura, con la quale si sostiene che il ricovero di un componente del nucleo familiare non rientra tra le comunicazioni dovute, è manifestamente infondata. Occorre rammentare che l'art. 2 d.l. n. 4 del 2019 prevede che i requisiti per l'ottenimento del reddito di cittadinanza devono essere in possesso del nucleo familiare cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. In particolare, per quel che rileva nel caso concreto, l'art. 3, comma 13, dl. n. 7 del 2019 prevede che: "Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati nell'art. 7, comma 3." L'art. 7, comma 2, dl. n. 4 del 2019 prevede che "L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o 3della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni". Il ricorrente sostiene che in alcuna delle variazioni previste dall'art. 7, comma 2, d.l. 4 del 2019 compaia quella relativa al ricovero di un componente del nucleo familiare in istituto di lunga degenza. La lettura della norma proposta dal ricorrente contrasta con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità. Infatti, con riferimento alla comunicazione dello stato detentivo di un componente del nucleo familiare, ovvero di una delle situazioni che al pari del ricovero in struttura sanitaria a lunga degenza rileva ai fini della determinazione del reddito di cittadinanza o della riduzione del beneficio, è stato osservato quanto segue: «...La condotta rilevante ex art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019, in relazione allo stato detentivo sopravvenuto di un componente il nucleo familiare, causa di riduzione, consiste nell'omessa comunicazione di un'informazione dovuta - tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 2, come prima indicato, in relazione all'art. 3, comma 13 - e rilevante ai fini della riduzione del beneficio...L'art. 7 richiama l'art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11 non in relazione ai casi ivi previsti, ma solo in relazione ai termini, sicché l'interpretazione per cui le cause di revoca o riduzione sarebbero solo quelle previste da tali commi si pone in contrasto con il dato letterale dell'art. 7, comma 2. Inoltre, i commi 8 e 9 fanno riferimento al mutamento delle condizioni di reddito rispettivamente per lavoro dipendente e da attività d'impresa o da lavoro autonomo; il comma 11 fa invece riferimento alle variazioni patrimoniali che comportano la perdita dei requisiti. Tali commi non fanno dunque riferimento ai casi di riduzione del beneficio, sicché l'interpretazione è irrazionale, perché abrogherebbe parte della norma, rispetto a quella sistematica proposta, che garantisce la tipicità della fattispecie, attraverso il chiaro riferimento dell'art. 7, comma 2, alle cause di riduzione, specificamente previste nell'art. 3, comma 13, ed all'obbligo di persistenza delle condizioni relative all'an ed al quantum del beneficio previsto dall'art. 2». Per tali ragioni, applicabili anche al caso concreto, la mancata comunicazione del ricovero della coniuge del ricorrente integra l'omessa comunicazione di informazione dovuta ai fini della revoca o riduzione del beneficio. L'ulteriore doglianza, secondo la quale il giudice avrebbe dovuto motivare in ordine al concetto di lunga degenza, è inammissibile in quanto non è stata proposta con l'appello e con i motivi nuovi e, in ogni caso, si tratta di un aspetto fattuale, già compiutamente accertato dai giudici di merito (in particolare pag. 1 e 2 della sentenza del Tribunale) e non risulta che il ricorrente, nell'esame cui si è sottoposto, abbia contestato la sussistenza del ricovero della coniuge in istituto di cura di lunga degenza. 43. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla domanda di reddito di cittadinanza del 27 febbraio 2021 ritenendo che il fatto non fosse di particolare tenuità «avendo l'imputato percepito significative somme superiori al dovuto per molte mensilità (per complessivi euro 2.000,00 secondo i calcoli difensivi di cui ai motivi nuovi); non consta nemmeno la successiva restituzione di quanto indebitamente conseguito». Ritiene la Corte che non sussistano vizi della motivazione dedotti dal ricorrente avendo il giudice di appello, in osservanza a quanto prescritto dall'art. 131-bis cod. pen, considerato le modalità della condotta e, segnatamente, la prolungata percezione di somme non dovute e la complessiva entità non insignificante della somma indebitamente percepita. Inoltre, è stata anche esclusa la sussistenza di un comportamento successivo al fatto positivamente valutabile non essendo stata restituita la somma indebitamente percepita. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] cci DeposiQa in [OSCURATO:PERSONA], 12 MAG. 2026 rabRiTto0 ANCELLIERE EASrP'[OSCURATO:PERSONA] 5 l./
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