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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17073/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 28 ottobre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, pronunciata il 13 febbraio 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di riciclaggio contestato, è costituito da mere doglianze di fatto, finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, peraltro, attinente profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 3 e 4, nel sottolineare i numerosi elementi di prova a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, che era stata trovata nella disponibilità del veicolo e aveva dato personalmente incarico di compiere operazioni dirette ad ostacolarne l'identificazione, ha rilevato come i fatti in forza dei quali si invocava lo stato di necessità fossero di molto successivi e, comunque, privi di agganci probatori rispetto a quelli in esame; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta la violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie in cui la Corte territoriale non ha ritenuto collaborativo il comportamento dell'imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 28 ottobre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, pronunciata il 13 febbraio 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di riciclaggio contestato, è costituito da mere doglianze di fatto, finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, peraltro, attinente profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 3 e 4, nel sottolineare i numerosi elementi di prova a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, che era stata trovata nella disponibilità del veicolo e aveva dato personalmente incarico di compiere operazioni dirette ad ostacolarne l'identificazione, ha rilevato come i fatti in forza dei quali si invocava lo stato di necessità fossero di molto successivi e, comunque, privi di agganci probatori rispetto a quelli in esame; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta la violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie in cui la Corte territoriale non ha ritenuto collaborativo il comportamento dell'imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore i [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17073/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris