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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32704/2026

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dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila harigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento delMagistrato di sorveglianza di Pescara del 12 dicembre 2025, che aveva dichiaratoinammissibile l’istanza di concessione del permesso premio ai sensi dell’art. 30ord. pen.Il Tribunale ha rilevato che il detenuto stava espiando pena per reatiostativi di prima fascia, commessi, secondo quanto indicato nell’ordinanza, findal 2015 - 2016, e che, in difetto di collaborazione, l’accesso al beneficiorichiesto presupponeva l’assolvimento degli oneri di allegazione previsti dall’art.4-bis ord. pen., con specifico riguardo all’assenza di collegamenti attuali con lacriminalità organizzata e al pericolo di un loro ripristino.Il Tribunale ha ritenuto non assolti tali oneri, osservando che il reclamantenon aveva allegato elementi idonei a dimostrare il superamento dellapresunzione di pericolosità connessa alla mancata collaborazione, né, inparticolare, l’assenza del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalitàorganizzata.Il giudice del reclamo ha inoltre escluso che potesse assumere rilievodecisivo, il precedente provvedimento del medesimo Tribunale del 3 aprile 2025,n. 1138/25, con il quale era stata concessa al [OSCURATO:PERSONA] la liberazione anticipata,trattandosi di beneficio fondato su presupposti e parametri valutativi distinti.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredi [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico, articolato, motivo, violazione dilegge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e vizio dimotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., pererronea applicazione dell’art. 4-bis ord. pen., omessa valutazione dei presuppostirilevanti ai fini della concessione del beneficio richiesto, nonché carenza eillogicità della motivazione.La difesa lamenta, anzitutto, che il Tribunale abbia applicato gli oneri diallegazione introdotti dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, senza confrontarsi con l’art.3 della novella, che esclude l’applicabilità delle modifiche dell’art. 4-bis ord. pen.ai condannati per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, né con l’assenza di unadisciplina transitoria organica in materia di permesso premio.Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della carenza e illogicità dellamotivazione, osservando che l’ordinanza impugnata non chiarisce quali siano glioneri concretamente non assolti e non si confronta con il precedenteprovvedimento dello stesso Tribunale del 3 aprile 2025, n. 1138/25, che avevaconcesso la liberazione anticipata sul presupposto dell’accertata assenza di unperdurante legame con il clan e di attuale pericolosità sociale.3.

Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, perché i motivi sono generici, non siconfrontano in modo specifico con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata e,comunque, prospettano questioni manifestamente infondate.2.

Giova premettere che, a seguito della sentenza n. 253 del 2019 dellaCorte costituzionale, la presunzione di pericolosità correlata alla mancatacollaborazione del condannato per delitti ostativi di prima fascia non ha piùcarattere assoluto, ma può essere superata soltanto ove siano acquisiti elementitali da escludere, con valutazione concreta e individualizzata, sia l’attualità dicollegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolodel ripristino di tali collegamenti.La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di concessione delpermesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l’allegazione richiesta al detenuto non collaborante deveavere contenuto specifico e fattuale, essendo sufficiente l’indicazione di elementiche, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione diperdurante pericolosità, potendo poi il giudice completare l’istruttoria anched’ufficio (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01).È stato, inoltre, affermato che l’esame deve essere condotto in concretosugli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo deldetenuto, dai quali possa desumersi la proiezione attuale a recidere icollegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del28/02/2022, Barranca, Rv. 283096), fermo restando che la valutazione deglielementi idonei a superare la presunzione dell’attualità dei collegamenti con lacriminalità organizzata deve rispondere a criteri di particolare rigore,proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale siesige l’abbandono definitivo.Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30dicembre 2022, n. 199, ha reso più articolato il contenuto dell’onere gravante suldetenuto non collaborante, prevedendo, da un lato, la necessità di dimostrarel’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniariaconseguenti alla condanna, ovvero l’assoluta impossibilità di tale adempimento,e, dall’altro, l’allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto allaregolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e allamera dichiarazione di dissociazione, idonei a escludere l’attualità dei collegamentie il pericolo del loro ripristino, anche indiretto o tramite terzi.In tale prospettiva è stato chiarito che, dopo la modifica dell’art. 4-bis,comma 1-bis, ord. pen., non può ritenersi sufficiente, ai fini dell’accesso alpermesso premio, il solo richiamo alla regolare condotta intramuraria, allapartecipazione al trattamento o alla dissociazione, occorrendo invecel’allegazione di elementi ulteriori e specifici, idonei a incidere sui due distinti temidi prova costituiti dall’assenza di collegamenti attuali e dall’assenza del pericolodi ripristino degli stessi (Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, Biondo, Rv. 286988 -01).3.

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento,deve essere scrutinata, in primo luogo, la censura con la quale il ricorrenteassume che gli oneri introdotti dalla novella del 2022 non sarebbero applicabilialla sua posizione, poiché i reati in espiazione risultano commessi in epocaanteriore alla sua entrata in vigore.

La doglianza è manifestamente infondata.La tesi non può essere condivisa.Le disposizioni che regolano le condizioni di accesso ai benefici penitenziari,incidendo sul procedimento esecutivo e di sorveglianza, soggiacciono, in assenzadi una diversa disciplina transitoria, al principio del tempus regit actum; nederiva che la disciplina vigente al momento della decisione si applica anche alleistanze concernenti condanne per fatti commessi anteriormente, senza che siaevocabile il principio di irretroattività proprio della legge penale sostanziale (Sez.1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01).Né conduce a diversa conclusione il richiamo difensivo all’art. 3 del d.l. n.162 del 2022, poiché tale disposizione detta una disciplina transitoriaspecificamente riferita alle ipotesi di collaborazione impossibile, inesigibile ooggettivamente irrilevante, mentre nel caso in esame l’ordinanza impugnata hadato atto della mancata collaborazione e ha fondato la declaratoria diinammissibilità sul difetto di allegazioni idonee a superare la presunzione relativadi pericolosità prevista dall’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.Peraltro, anche a voler prescindere dalla portata applicativa della novella, ilnucleo essenziale dell’onere gravante sul detenuto non collaborante era già statodelineato dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, che avevasubordinato l’accesso al permesso premio all’acquisizione di elementi positiviidonei a escludere non solo l’attualità dei collegamenti con la criminalitàorganizzata, ma anche il pericolo del loro ripristino.Ne consegue che la doglianza, nella parte in cui insiste sull’anteriorità deireati ostativi commessi dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’entrata in vigore del d.l. n. 162 del2022, non scalfisce la decisione impugnata, perché non si confronta con lanatura processuale della disciplina applicata e, comunque, trascura che l’onere diallegare elementi specifici sul duplice profilo dell’assenza di collegamenti attuali edel pericolo di ripristino era già immanente al sistema per effetto della sentenzan. 253 del 2019 della Corte costituzionale.4.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto correttaapplicazione di tali principi, rilevando che il reclamante, detenuto per reatiostativi di prima fascia e non collaborante, non aveva assolto l’onere diallegazione gravante su di lui, non avendo indicato elementi concreti e specificiidonei a dimostrare l’assenza di collegamenti attuali con la criminalitàorganizzata e, soprattutto, l’assenza del pericolo di un loro ripristino.A fronte di tale decisiva ratio decidendi, il ricorso non indica quali specificielementi fattuali, già allegati al giudice di merito, sarebbero stati omessi otravisati, ma si limita a contestare in termini generali l’applicabilità delladisciplina sopravvenuta e a invocare il precedente provvedimento concessivodella liberazione anticipata.La censura è, dunque, aspecifica, perché non si misura con il fondamentoeffettivo della decisione impugnata, costituito non già da una valutazionenegativa di merito sul beneficio, ma dalla rilevata mancanza di allegazioniminime idonee a consentire l’apertura del procedimento valutativo richiestodall’art. 4-bis ord. pen.Né può pretendersi che l’attivazione dei poteri istruttori officiosi suppliscaintegralmente all’inerzia della parte.

Tali poteri, pur doverosi ove l’istanzacontenga allegazioni specifiche suscettibili di verifica, presuppongono pur semprela prospettazione di circostanze fattuali idonee a rapportarsi ai temi di provaindicati dalla legge; diversamente, l’intervento officioso finirebbe per sostituirsiall’onere di allegazione che l’ordinamento pone a carico del detenuto noncollaborante.5.

Manifestamente infondata è anche la censura con la quale il ricorrentedenuncia il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, deducendo, inparticolare, la contraddittorietà della decisione rispetto al precedenteprovvedimento del medesimo Tribunale di sorveglianza di L’Aquila del 3 aprile2025, n. 1138/25, che aveva concesso al [OSCURATO:PERSONA] la liberazione anticipata.La censura non coglie nel segno.L’ordinanza impugnata ha individuato la ragione decisiva della declaratoriadi inammissibilità nel mancato assolvimento dell’onere di allegazione gravantesul detenuto non collaborante per reati ostativi di prima fascia, rilevando chel’istante non aveva indicato elementi concreti e specifici idonei a dimostrarel’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e, soprattutto,l’assenza del pericolo di un loro ripristino.Proprio tale ratio decidendi consente di escludere la denunciatacontraddizione con l’ordinanza del 3 aprile 2025.Il precedente provvedimento concessivo della liberazione anticipata nonimponeva, infatti, al Tribunale di pervenire alla medesima conclusione in tema dipermesso premio, né rendeva necessaria una motivazione rafforzata oltre quellavolta a chiarire la diversità dei presupposti valutativi dei due benefici.La prospettazione difensiva muove da una indebita sovrapposizione traistituti strutturalmente diversi.La liberazione anticipata, prevista dall’art. 54 ord. pen., richiede la verificadella partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, desumibile dallaregolarità della condotta intramuraria e dall’adesione al trattamento; il permessopremio richiesto dal detenuto non collaborante per reati ostativi di prima fasciapostula, invece, un accertamento più ampio e penetrante, diretto a verificare ilsuperamento della presunzione di pericolosità mediante elementi positivi idonei aescludere non soltanto l’attualità dei collegamenti con il contesto criminale diprovenienza, ma anche il pericolo del loro ripristino.Ne deriva che l’eventuale valorizzazione, nell’ordinanza del 3 aprile 2025,della regolare condotta carceraria, della partecipazione al percorso trattamentaleo dell’assenza, allo stato, di elementi dimostrativi di un perdurante legame con ilclan non esauriva affatto il diverso scrutinio richiesto dall’art. 4-bis ord. pen. perl’accesso al permesso premio.Restava, infatti, necessario che l’istante allegasse elementi ulteriori,specificamente riferibili anche al pericolo di ripristino dei collegamenti, profilo chel’ordinanza impugnata ha ritenuto non adeguatamente prospettato.6.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila harigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento delMagistrato di sorveglianza di Pescara del 12 dicembre 2025, che aveva dichiaratoinammissibile l’istanza di concessione del permesso premio ai sensi dell’art. 30ord. pen.Il Tribunale ha rilevato che il detenuto stava espiando pena per reatiostativi di prima fascia, commessi, secondo quanto indicato nell’ordinanza, findal 2015 - 2016, e che, in difetto di collaborazione, l’accesso al beneficiorichiesto presupponeva l’assolvimento degli oneri di allegazione previsti dall’art.4-bis ord. pen., con specifico riguardo all’assenza di collegamenti attuali con lacriminalità organizzata e al pericolo di un loro ripristino.Il Tribunale ha ritenuto non assolti tali oneri, osservando che il reclamantenon aveva allegato elementi idonei a dimostrare il superamento dellapresunzione di pericolosità connessa alla mancata collaborazione, né, inparticolare, l’assenza del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalitàorganizzata.Il giudice del reclamo ha inoltre escluso che potesse assumere rilievodecisivo, il precedente provvedimento del medesimo Tribunale del 3 aprile 2025,n. 1138/25, con il quale era stata concessa al [OSCURATO:PERSONA] la liberazione anticipata,trattandosi di beneficio fondato su presupposti e parametri valutativi distinti.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredi [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico, articolato, motivo, violazione dilegge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e vizio dimotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., pererronea applicazione dell’art. 4-bis ord. pen., omessa valutazione dei presuppostirilevanti ai fini della concessione del beneficio richiesto, nonché carenza eillogicità della motivazione.La difesa lamenta, anzitutto, che il Tribunale abbia applicato gli oneri diallegazione introdotti dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, senza confrontarsi con l’art.3 della novella, che esclude l’applicabilità delle modifiche dell’art. 4-bis ord. pen.ai condannati per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, né con l’assenza di unadisciplina transitoria organica in materia di permesso premio.Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della carenza e illogicità dellamotivazione, osservando che l’ordinanza impugnata non chiarisce quali siano glioneri concretamente non assolti e non si confronta con il precedenteprovvedimento dello stesso Tribunale del 3 aprile 2025, n. 1138/25, che avevaconcesso la liberazione anticipata sul presupposto dell’accertata assenza di unperdurante legame con il clan e di attuale pericolosità sociale.3. Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi sono generici, non siconfrontano in modo specifico con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata e,comunque, prospettano questioni manifestamente infondate.2. Giova premettere che, a seguito della sentenza n. 253 del 2019 dellaCorte costituzionale, la presunzione di pericolosità correlata alla mancatacollaborazione del condannato per delitti ostativi di prima fascia non ha piùcarattere assoluto, ma può essere superata soltanto ove siano acquisiti elementitali da escludere, con valutazione concreta e individualizzata, sia l’attualità dicollegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolodel ripristino di tali collegamenti.La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di concessione delpermesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l’allegazione richiesta al detenuto non collaborante deveavere contenuto specifico e fattuale, essendo sufficiente l’indicazione di elementiche, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione diperdurante pericolosità, potendo poi il giudice completare l’istruttoria anched’ufficio (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01).È stato, inoltre, affermato che l’esame deve essere condotto in concretosugli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo deldetenuto, dai quali possa desumersi la proiezione attuale a recidere icollegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del28/02/2022, Barranca, Rv. 283096), fermo restando che la valutazione deglielementi idonei a superare la presunzione dell’attualità dei collegamenti con lacriminalità organizzata deve rispondere a criteri di particolare rigore,proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale siesige l’abbandono definitivo.Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30dicembre 2022, n. 199, ha reso più articolato il contenuto dell’onere gravante suldetenuto non collaborante, prevedendo, da un lato, la necessità di dimostrarel’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniariaconseguenti alla condanna, ovvero l’assoluta impossibilità di tale adempimento,e, dall’altro, l’allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto allaregolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e allamera dichiarazione di dissociazione, idonei a escludere l’attualità dei collegamentie il pericolo del loro ripristino, anche indiretto o tramite terzi.In tale prospettiva è stato chiarito che, dopo la modifica dell’art. 4-bis,comma 1-bis, ord. pen., non può ritenersi sufficiente, ai fini dell’accesso alpermesso premio, il solo richiamo alla regolare condotta intramuraria, allapartecipazione al trattamento o alla dissociazione, occorrendo invecel’allegazione di elementi ulteriori e specifici, idonei a incidere sui due distinti temidi prova costituiti dall’assenza di collegamenti attuali e dall’assenza del pericolodi ripristino degli stessi (Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, Biondo, Rv. 286988 -01).3. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento,deve essere scrutinata, in primo luogo, la censura con la quale il ricorrenteassume che gli oneri introdotti dalla novella del 2022 non sarebbero applicabilialla sua posizione, poiché i reati in espiazione risultano commessi in epocaanteriore alla sua entrata in vigore. La doglianza è manifestamente infondata.La tesi non può essere condivisa.Le disposizioni che regolano le condizioni di accesso ai benefici penitenziari,incidendo sul procedimento esecutivo e di sorveglianza, soggiacciono, in assenzadi una diversa disciplina transitoria, al principio del tempus regit actum; nederiva che la disciplina vigente al momento della decisione si applica anche alleistanze concernenti condanne per fatti commessi anteriormente, senza che siaevocabile il principio di irretroattività proprio della legge penale sostanziale (Sez.1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01).Né conduce a diversa conclusione il richiamo difensivo all’art. 3 del d.l. n.162 del 2022, poiché tale disposizione detta una disciplina transitoriaspecificamente riferita alle ipotesi di collaborazione impossibile, inesigibile ooggettivamente irrilevante, mentre nel caso in esame l’ordinanza impugnata hadato atto della mancata collaborazione e ha fondato la declaratoria diinammissibilità sul difetto di allegazioni idonee a superare la presunzione relativadi pericolosità prevista dall’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.Peraltro, anche a voler prescindere dalla portata applicativa della novella, ilnucleo essenziale dell’onere gravante sul detenuto non collaborante era già statodelineato dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, che avevasubordinato l’accesso al permesso premio all’acquisizione di elementi positiviidonei a escludere non solo l’attualità dei collegamenti con la criminalitàorganizzata, ma anche il pericolo del loro ripristino.Ne consegue che la doglianza, nella parte in cui insiste sull’anteriorità deireati ostativi commessi dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’entrata in vigore del d.l. n. 162 del2022, non scalfisce la decisione impugnata, perché non si confronta con lanatura processuale della disciplina applicata e, comunque, trascura che l’onere diallegare elementi specifici sul duplice profilo dell’assenza di collegamenti attuali edel pericolo di ripristino era già immanente al sistema per effetto della sentenzan. 253 del 2019 della Corte costituzionale.4. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto correttaapplicazione di tali principi, rilevando che il reclamante, detenuto per reatiostativi di prima fascia e non collaborante, non aveva assolto l’onere diallegazione gravante su di lui, non avendo indicato elementi concreti e specificiidonei a dimostrare l’assenza di collegamenti attuali con la criminalitàorganizzata e, soprattutto, l’assenza del pericolo di un loro ripristino.A fronte di tale decisiva ratio decidendi, il ricorso non indica quali specificielementi fattuali, già allegati al giudice di merito, sarebbero stati omessi otravisati, ma si limita a contestare in termini generali l’applicabilità delladisciplina sopravvenuta e a invocare il precedente provvedimento concessivodella liberazione anticipata.La censura è, dunque, aspecifica, perché non si misura con il fondamentoeffettivo della decisione impugnata, costituito non già da una valutazionenegativa di merito sul beneficio, ma dalla rilevata mancanza di allegazioniminime idonee a consentire l’apertura del procedimento valutativo richiestodall’art. 4-bis ord. pen.Né può pretendersi che l’attivazione dei poteri istruttori officiosi suppliscaintegralmente all’inerzia della parte. Tali poteri, pur doverosi ove l’istanzacontenga allegazioni specifiche suscettibili di verifica, presuppongono pur semprela prospettazione di circostanze fattuali idonee a rapportarsi ai temi di provaindicati dalla legge; diversamente, l’intervento officioso finirebbe per sostituirsiall’onere di allegazione che l’ordinamento pone a carico del detenuto noncollaborante.5. Manifestamente infondata è anche la censura con la quale il ricorrentedenuncia il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, deducendo, inparticolare, la contraddittorietà della decisione rispetto al precedenteprovvedimento del medesimo Tribunale di sorveglianza di L’Aquila del 3 aprile2025, n. 1138/25, che aveva concesso al [OSCURATO:PERSONA] la liberazione anticipata.La censura non coglie nel segno.L’ordinanza impugnata ha individuato la ragione decisiva della declaratoriadi inammissibilità nel mancato assolvimento dell’onere di allegazione gravantesul detenuto non collaborante per reati ostativi di prima fascia, rilevando chel’istante non aveva indicato elementi concreti e specifici idonei a dimostrarel’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e, soprattutto,l’assenza del pericolo di un loro ripristino.Proprio tale ratio decidendi consente di escludere la denunciatacontraddizione con l’ordinanza del 3 aprile 2025.Il precedente provvedimento concessivo della liberazione anticipata nonimponeva, infatti, al Tribunale di pervenire alla medesima conclusione in tema dipermesso premio, né rendeva necessaria una motivazione rafforzata oltre quellavolta a chiarire la diversità dei presupposti valutativi dei due benefici.La prospettazione difensiva muove da una indebita sovrapposizione traistituti strutturalmente diversi.La liberazione anticipata, prevista dall’art. 54 ord. pen., richiede la verificadella partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, desumibile dallaregolarità della condotta intramuraria e dall’adesione al trattamento; il permessopremio richiesto dal detenuto non collaborante per reati ostativi di prima fasciapostula, invece, un accertamento più ampio e penetrante, diretto a verificare ilsuperamento della presunzione di pericolosità mediante elementi positivi idonei aescludere non soltanto l’attualità dei collegamenti con il contesto criminale diprovenienza, ma anche il pericolo del loro ripristino.Ne deriva che l’eventuale valorizzazione, nell’ordinanza del 3 aprile 2025,della regolare condotta carceraria, della partecipazione al percorso trattamentaleo dell’assenza, allo stato, di elementi dimostrativi di un perdurante legame con ilclan non esauriva affatto il diverso scrutinio richiesto dall’art. 4-bis ord. pen. perl’accesso al permesso premio.Restava, infatti, necessario che l’istante allegasse elementi ulteriori,specificamente riferibili anche al pericolo di ripristino dei collegamenti, profilo chel’ordinanza impugnata ha ritenuto non adeguatamente prospettato.6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]