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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 12930/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna, con la quale SCORDIO Vincenzo era stato condannato per i reati di cui agli artt. 186, c. 2 e c. 7 e 187, c. 8, codice strada (tasso alcolemico 3,06 g/I accertato a seguito di prelievo di liquidi biologici, in Lugo il 14/7/2017), concesse le generiche e ritenuta la continuazione tra gli stessi.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio motivazionale in ordine alla affermazione di penale responsabilità, dalla sentenza non emergendo se la condanna abbia riguardato una condotta commissiva (guida in stato di ebbrezza) ovvero omissiva (rifiuto di sottoporsi all'alcooltest), il giudice di primo grado avendolo condannato due volte, per l'una e per l'altra condotta, così violando il divieto di bis in idem sostanziale.

Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, poiché, in difetto dell'accertamento del tasso di concentrazione al momento della guida, la condotta avrebbe dovuto essere valutata alla stregua delle soglie più basse della previsione normativa.

Considerato in diritto

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché i reati contestati sono stati commessi il 14 luglio 2017 e sono, dunque, prescritti, essendo decorsi cinque anni dalla commissione degli stessi (termine di quattro anni cui all'art. 157, c. 1, cod. pen., aumentato di un anno per l'incidenza degli atti interruttivi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, c. 2, cod. pen.), non constando sospensioni del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, cod. pen., né in primo grado, né in grado d'appello.

2. Quanto ai motivi posti a base del ricorso, si rileva che la non manifesta infondatezza del primo, con il quale la difesa ha contestato l'intervenuta condanna sia per il reato di rifiuto che per quello di guida in stato di ebbrezza, ha consentito la valida instaurazione del rapporto d'impugnazione; tuttavia, in presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 2 1 n. 35627 del 18/4/2012, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258169).

Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce degli stessi motivi di ricorso e della motivazione, comunque rinvenibile nel provvedimento impugnato, con la quale è stata ricostruita la prova della penale responsabilità dell'imputato.

Cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente i ‘ [OSCURATO:PERSONA] nuele D. lv --)-t,s2 e-c->--2 v i D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna, con la quale SCORDIO Vincenzo era stato condannato per i reati di cui agli artt. 186, c. 2 e c. 7 e 187, c. 8, codice strada (tasso alcolemico 3,06 g/I accertato a seguito di prelievo di liquidi biologici, in Lugo il 14/7/2017), concesse le generiche e ritenuta la continuazione tra gli stessi. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio motivazionale in ordine alla affermazione di penale responsabilità, dalla sentenza non emergendo se la condanna abbia riguardato una condotta commissiva (guida in stato di ebbrezza) ovvero omissiva (rifiuto di sottoporsi all'alcooltest), il giudice di primo grado avendolo condannato due volte, per l'una e per l'altra condotta, così violando il divieto di bis in idem sostanziale. Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, poiché, in difetto dell'accertamento del tasso di concentrazione al momento della guida, la condotta avrebbe dovuto essere valutata alla stregua delle soglie più basse della previsione normativa. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché i reati contestati sono stati commessi il 14 luglio 2017 e sono, dunque, prescritti, essendo decorsi cinque anni dalla commissione degli stessi (termine di quattro anni cui all'art. 157, c. 1, cod. pen., aumentato di un anno per l'incidenza degli atti interruttivi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, c. 2, cod. pen.), non constando sospensioni del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, cod. pen., né in primo grado, né in grado d'appello. 2. Quanto ai motivi posti a base del ricorso, si rileva che la non manifesta infondatezza del primo, con il quale la difesa ha contestato l'intervenuta condanna sia per il reato di rifiuto che per quello di guida in stato di ebbrezza, ha consentito la valida instaurazione del rapporto d'impugnazione; tuttavia, in presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 2 1 n. 35627 del 18/4/2012, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258169). Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce degli stessi motivi di ricorso e della motivazione, comunque rinvenibile nel provvedimento impugnato, con la quale è stata ricostruita la prova della penale responsabilità dell'imputato. Cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente i ‘ [OSCURATO:PERSONA] nuele D. lv --)-t,s2 e-c->--2 v i D
Sentenza Cassazione n. 12930/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris