CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20166/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 12467/ 20 19 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te pro temporeGiuseppe Monteforte, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 32 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATEin persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 989/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO- sez. staccata di Pescara, depositata il 29/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la pronunzia in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo- sezione staccata di Pescara, confermando la sentenza di primo grado resa dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti, ha respinto la sua domanda di rimborso dell’importo di € 59.924,00. Tale importo era stato versato dalla contribuente a titolo di addizionale Ires (cd. “[OSCURATO:PERSONA]”)ai sensi dell’art. 81 , commi 16 e 18, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. nella l. n. 133 del 2008, per l’anno di imposta 2010. La società si assumeva titolata al rimborso dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2015, aveva dichiarato l’illegittimità degli artt. 16, 17 e 18 del detto decreto – nel testo conseguente alle modificazioni intervenute fra il 2011 e il 2013 –e perciò della stessa addizionale, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. L’Erario aveva tuttavia opposto un diniego all’istanza, sulla base dell’irretroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale. 2. I giudici d’appello, confermando gli argomenti dell’Ufficio, osservarono che la pronunzia della Corte costituzionale aveva espressamente previsto che le norme dichiarate illegittime cessassero di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, allo scopo di contemperare i principii in gioco e, in particolare, di impedire alterazioni della disponibilità economica a vantaggio di alcuni contribuenti e svantaggio di altri, a presidio delle regole di uguaglianza e solidarietà che informano il sistema tributario. Siffatta decisione, annoverata dalla C.T.R. nel catalogo delle sentenze costituzionali “ad illegittimità differita”, graduava gli effetti temporali della declaratoria di incostituzionalità ostando al riconoscimento del rimborso chiesto dalla contribuente, in termini apertamente contrastanti con l’art. 137, terzo comma, Cost.; né, al riguardo, assumeva rilievo il fatto che la C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], giudice rimettente, avesse poi deciso di applicare la sentenza anche nel giudizio a quo, proprio perché il giudice delle leggi aveva espresso manifestamente l’intenzione di conservare la validità degli atti anteriori alla sentenza. 3. Il ricorso sviluppa due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla cd. [OSCURATO:PERSONA] in relazione al combinato di cui agli artt. 3 e 53 Cost. ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2015». Secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe errato nel non attribuire alla pronunzia della Corte Costituzionale gli effetti retroattivi normativamente riconosciuti alle declaratorie di incostituzionalità dall’art. 136, primo comma, Cost. e dall’art. 30, terzo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87. In primo luogo, infatti, il dispositivo della pronunzia non conteneva alcun differimento, tant’è che numerose sentenze emesse da giudici di merito avevano ritenuta la retroattività dei relativi effetti; si sostiene, pertanto, che una valutazione in contrasto con tale diffusa posizione condurrebbe ad una «contraddittorietà delle applicazioni», da tempo stigmatizzata dalla giurisprudenza della CEDU. In secondo luogo, nel fare applicazione della sentenza il giudice avrebbe dovuto adottarne un’interpretazione il più possibile conforme al dettato costituzionale, optando per la retroattività degli effetti. 2. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione del giudicato costituzionale. Ad avviso della ricorrente, infatti, la sentenza d’appello avrebbe comportato una sostanziale elusione della declaratoria di illegittimità costituzionale, disattendendone la rilevanza nel caso concreto. 3. I due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loro connessione, sono privi di fondamento. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], nel dichiarare l'illegittimità di una disposizione di una legge fiscale, ben può operare una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti. Si tratta infatti, e come questa Corte non ha mancato di osservare (fra le altre, Cass. n. 25384/2022), di un potere non interdetto da alcuna norma, che ha lo scopo di evitare che la pronuncia di incostituzionalità della norma, ove operativa su tutti i rapporti non ancora esauriti, producaricadute negative rilevanti su altri beni o valori muniti, anch’essi, di rilievo costituzionale. Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, poiché, con la sentenza più volte menzionata, la Consulta ha espressamente affermato in motivazione che «gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica» e ribadito nel dispositivo che la dichiarazione di incostituzionalità è efficace «a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica». Tale scelta è stata giustificata, in conformità ad altre decisioni precedenti (sentenze n. 423 e n. 13 del 2004, n. 370 del 2003, n. 416 del 1992, n. 124 del 1991, n. 50 del 1989, n. 501 e n. 266 del 1988),con la «necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati». La Corte, quindi, pur nella piena considerazione della generale regola di retroattività, ha ritenuto di regolare diversamente gli effetti temporali della decisione, vagliandoli alla luce del principio di stretta proporzionalità. 3.2. In particolare, è stato ritenuto che l’applicazione retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe potuto determinare «una grave violazione dell'equilibro di bilancio ai sensi dell'art. 81 Cost.», il quale «esige una gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale»; e ciò, tanto più, in un «periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che pesa sulle fasce più deboli», nel quale «una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole […] determinerebbe un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.», facendo inoltre conseguire un indebito vantaggio in capo ad alcuni operatori economici del settore» con conseguente «ulteriore e irragionevole disparità di trattamento». 3.3. Del resto, e come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, questa Corte ha riconosciuto il potere della Corte costituzionale di limitare gli effetti retroattivi della pronuncia di illegittimità non solo per la necessità di non compromettere la certezza dei rapporti giuridici, ma anche per«assicurare una tutela sistemica e non frazionata di tutti i diritti di rilievo costituzionale coinvolti nella decisione» (Cass. n. 32716/2018; Cass. n. 14032/2016). Si è dunque affermato (v. ad es. Cass. 10735/2021 ; Cass. n. 20814/2020) che « l e pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia ex tunc, neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte ad quem quanto agli effetti della decisione sulla medesima». Pertanto, e per il caso di controversia concernente un tributo, «non ha importanza se la fattispecie tributaria, al momento della decisione della Corte Costituzionale, è ancora "aperta" o meno, è in corso di accertamento oppure no. Poiché tale questione rileverebbe nella ipotesi ordinaria, di efficacia retroattiva della decisione della Corte. Se non vi fosse quella clausola di limitazione temporale, allora, la decisione della Corte avrebbe effetti retroattivi che però si fermerebbero davanti al diritto acquisito o alla situazione chiusa, mentre avrebbero effetti su fattispecie ancora aperte"»(così, ancora, le decisioni richiamate). 4. Per le ragioni esposte, si deve ritenere che l’addizionale Ires oggetto dell’istanza di rimborso sia divenuta illegittima, ma il pagamento della stessa dà diritto al rimborso solo a partire da lla data successiva alla pubblicazione della sentenza sulla [OSCURATO:PERSONA], e non per i periodi antecedenti, in quanto l'illegittimità della legge è stata dichiarata solo per il periodo successivo. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al versamento dell'ulterior e importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso , a norma del comma 1 - bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della rico