CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05420/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] perché lo stesso ha commesso un delitto nel quinquennio del passaggio in giudicato della pronuncia; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto la revoca non avrebbe potuto essere disposta in sede esecutiva; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto come anche di recente evidenziato «nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca>> (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, 3andoubi, Rv. 279053 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos