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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02862/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01PCJJS [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 3 aprile 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen. 2.

L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

2.2. Violazione di legge in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio.

3. In relazione al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 dei 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno dì pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice dì merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputata, i quali permettono di qualificare tale condotta come abituale, nonché le modalità della stessa e il comportamento susseguente al reato (l'imputata è riuscita a fuggire con la refurtiva, la quale non è mai stata restituita, lasciando emergere assenza di resipiscenza e pentimento).

Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra í parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.

Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).11 sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla gravità del fatto (desunta dalle caratteristiche dell'azione, nonostante lo scarso valore della refurtiva) e alla marcata capacità a delinquere dell'imputata, correlata all'esistenza di molteplici precedenti penali, non avendo peraltro essa tratto alcuna remora o responsabilizzazione dalle plurime carcerazioni subite.

Va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03).

La Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine.

Relativamente, poi, al giudizio di bilanciamento, deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017) Rv. 270450 - 01).

La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico, la negativa personalità dell'imputata e il comportamento aggressivo conseguente al reato.

5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01PCJJS [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 3 aprile 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 2.2. Violazione di legge in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio. 3. In relazione al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 dei 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno dì pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice dì merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputata, i quali permettono di qualificare tale condotta come abituale, nonché le modalità della stessa e il comportamento susseguente al reato (l'imputata è riuscita a fuggire con la refurtiva, la quale non è mai stata restituita, lasciando emergere assenza di resipiscenza e pentimento). Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra í parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).11 sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla gravità del fatto (desunta dalle caratteristiche dell'azione, nonostante lo scarso valore della refurtiva) e alla marcata capacità a delinquere dell'imputata, correlata all'esistenza di molteplici precedenti penali, non avendo peraltro essa tratto alcuna remora o responsabilizzazione dalle plurime carcerazioni subite. Va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). La Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine. Relativamente, poi, al giudizio di bilanciamento, deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017) Rv. 270450 - 01). La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico, la negativa personalità dell'imputata e il comportamento aggressivo conseguente al reato. 5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cass
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