CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata ad Agropoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno in data 14/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso ; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Salerno in parziale accoglimento del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], indagata, insieme ad altri, del delitto di cui all'art. 644 c.p., sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere, applicata dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 21.10.2022, con quella degli arresti domiciliari.La misura cautelare custodiale, come si vedrà, al momento dell'adozione del provvedimento del Tribunale del Riesame, era già stata sostituita dal GIP, con quella degli arresti domiciliari con ordinanza del 25.10.2022. Avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 309 c.p.p. Il Tribunale si sarebbe pronunciato sull' istanza di riesame proposta dall'indagata avverso l'ordinanza del GIP del 21.102022, senza considerare che, nelle more, la misura era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, per cui il Tribunale avrebbe dovuto valutare la vicenda cautelare nella sua interezza e cioè considerare entrambi i provvedimenti cautelari. L'ordinanza sarebbe poi contraddittoria perché se da un lato ha parzialmente accolto l'istanza difensiva, dall'altro ha mantenuto gli arresti domiciliari misura, invero, già disposta dal GIP. La ricorrente ravvisa un ulteriore vizio motivazionale nel fatto che il Tribunale del riesame ha disposto per l'indagata il mantenimento della misura degli arresti domiciliari, senza alcuna valutazione comparativa con le posizioni degli altri indagati ai quali, nonostante la maggiore gravità delle contestazioni, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. La ricorrente censura infine l'ordinanza impugnata per manifesta illogicità della motivazione laddove ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato per il fatto che la stessa, già condannata per un furto risalente ad anni addietro, trarrebbe dal delitto la fonte di guadagno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Non si ravvisa in capo alla ricorrente l'interesse ad impugnare il provvedimento del 14.11.2022, posto che, con esso, il Tribunale del riesame ha accolto parzialmente il ricorso proposto avverso l'ordinanza genetica, applicativa della misura della custodia in carcere, disponendo gli arresti domiciliari. Occorre precisare che in data 21.10.2021, il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di usura. Avverso detta ordinanza, in data 3.11.2021, l'indagata proponeva istanza di riesame. Nelle more del procedimento di riesame, il GIP, in data 25.10.2022, su richiesta del P.M. disponeva la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Prima della decisione in camera di consiglio, fissata per il giorno 14.11.2022, la difesa depositava una memoria contenente "un'esplicitazione dei motivi posti a sostegno della richiesta di riesame". Premessi questi brevi cenni sul dispiegarsi cronologico degli atti, priva di pregio appare la censura difensiva che attacca il provvedimento per vizio di motivazione e violazione di legge. Essa infatti parte dall'erroneo presupposto che il thema decidendum del giudizio del riesame si sia esteso, per effetto della memoria difensiva del 14.11.2022, anche all'ordinanza sostitutiva )Mei, della custodia in carcere , adottata dal Gip 25.10.2022. La censura è infondata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, di aderire al principio giurisprudenziale stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui "poiché il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione questioni che implicano la valutazione di vicende successive in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, ancorchè eventualmente rimasta ineseguita ( Sez.6, n. 24558/2017, Rv. 270674; Sez.6, n. 49861/2018, Rv. 274311). Ne discende che è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare qualora l'ordinanza genetica sia stata, nelle more, annullata, revocata o sostituita , in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria(Sez. 6, n. 44723/2021, Rv. 282397). Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La Corte di cassazione in molteplici occasioni ha chiarito come non costituisca fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario l'adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante. (Sez.6, n. 4948/2019 , Rv. 278203; Sez. 6, n. 4993/2009, rv. 246076; Sez. 2; n. 54298/2015, Rv. 268634; Sez, 2, n. 39785/2007, Rv. 238763). Nella specie la Cesarulo invoca come fatto nuovo, fondativo del vizio di motivazione, la decisione assunta nei confronti dei coindagati, senza addurre che a base della stessa siano stati posti elementi acquisiti o valutati per la prima volta rispetto al quadro indiziario già oggetto della sua procedura di riesame, pertanto anche questo motivo è inammissibile. Quanto, infine, alla presunta illegittimità dell'ordinanza del riesame per l'erronea motivazione delle esigenze cautelari, deve osservarsi che il Tribunale, a pag. 7 dell'ordinanza, ha ampiamente esplicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, ravvisando, sulla base di elementi reali e non ipotetici, il periculum libertatis ( la vicinanza nel tempo dei fatti, la loro prosecuzione, la pronta disponibilità della Cesarulo ad assecondare le richieste economiche delle vittime, segno di non occasionalità della condotta, i precedenti penali per furto), ricavandone una prognosi sfavorevole circa il suo comportamento futuro (Sez. 4 n. 47837/2018, Rv. 273994; Sez. 5 , n. 1154 del 11/11/2021, Rv. 282769). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass