CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28137/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 43 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e logica motivazione, facendo corretta applicazione dei richiamati principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, anche con specifico riguardo, oltre che alla condotta materiale del reato (distruzione, con calci e pugni, della vetrata della camera adibita ai fermati della Questura di Savona), all'elemento psicologico dello stesso reato, per la sussistenza del quale, come è stato correttamente affermato dalla Corte d'appello, è sufficiente la mera coscienza e volontà di danneggiare, senza che il relativo dolo debba essere qualificato dal fine specifico di nuocere (Sez. 6, n. 35898 del 18/09/2012, Adragna, Rv. 253350-01; Sez. 2, n. 15102 del 14/03/2007, Arditi, Rv. 236461-01; Sez. 5, n. 5134 del 05/04/2000, Ferreri, Rv. 216063-01) (pagg. 3-4 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre che riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con il giudizio di appello, risulta anche manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, con congrua motivazione, conforme a quanto disposto dall'art. 131- bis cod. pen. e ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha individuato plurime ragioni ostative all'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità nel caso di specie (cfr. la pag. 4 dell'impugnata sentenza, dove sono stati sottolineati sia la gravità della condotta, per la rilevanza del bene giuridico tutelato e il contesto in cui la stessa è stata compiuta, in quanto commessa in una camera della Questura di Savona adibita ai soggetti fermati, sia il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era gravato da plurimi precedenti penali anche specifici); che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 62, n. 4) e n. 6) cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti dell'avere cagionato un dannopatrimoniale di speciale tenuità e di avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, è manifestamente infondato, atteso che: a) quanto alla circostanza attenuante dell'avere cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la concessione di tale circostanza attenuante presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01) e che, inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950-01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01), la Corte d'appello, nel richiamare quanto da essa argomentato a proposito della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha legittimamente escluso la sussistenza dell'attenuante de quo nella specie considerando il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta del [OSCURATO:PERSONA]; b) quanto alla circostanza attenuante dell'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione (con la sola eccezione della risalente Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014, dep. 2015, Rv. 262652-01), secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione, nel caso di giudizio abbreviato, la riparazione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito (Sez. 5, n. 8581 del 15/01/2025, Leonetti, Rv. 287740-01; Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Casagrande, Rv. 284043-01; Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270-01; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] k bflCkik-