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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46145/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto monoaggravato; Considerato che il ricorso non è inammissibile, in considerazione delle censure proposte in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato; Ritenuto, pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia nel merito ex art. 129 comma 2 cod.proc.pen., che va rilevata la decorrenza del termine prescrizionale alla data dell'Il ottobre 2021 e che, di conseguenza, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto monoaggravato; Considerato che il ricorso non è inammissibile, in considerazione delle censure proposte in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato; Ritenuto, pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia nel merito ex art. 129 comma 2 cod.proc.pen., che va rilevata la decorrenza del termine prescrizionale alla data dell'Il ottobre 2021 e che, di conseguenza, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizion
Sentenza Cassazione n. 46145/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris