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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06701/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della prima decisione, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., confermando nel resto la dichiarazione di responsabilità per il delitto tentato di furto; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale in ordine all'attendibilità del riconoscimento dell'imputato effettuato dal teste Labianca - non si confronta con la motivazione, reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito, la quale ha fondato la relativa affermazione di responsabilità non sul riconoscimento ma su altri elementi (segnatamente, sul ritrovamento presso l'abitazione dell'imputato di capi di abbigliamento simili a quelli utilizzati per commettere l'azione, sul rinvenimento della biciletta utilizzata per il tentativo di furto nelle vicinanze del bar dove si era recato l'imputato) ossia per il tramite di un'argomentazione congrua e logica che non è stata ritualmente censurata dall'impugnazione, che non ha neppure addotto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).); considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per diretto di querela - è manifestamente infondato perché trova smentita nell'atto di querela presentato dalla persona offesa e nel relativo verbale di ratifica in data 9 aprile 2014; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della prima decisione, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., confermando nel resto la dichiarazione di responsabilità per il delitto tentato di furto; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale in ordine all'attendibilità del riconoscimento dell'imputato effettuato dal teste Labianca - non si confronta con la motivazione, reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito, la quale ha fondato la relativa affermazione di responsabilità non sul riconoscimento ma su altri elementi (segnatamente, sul ritrovamento presso l'abitazione dell'imputato di capi di abbigliamento simili a quelli utilizzati per commettere l'azione, sul rinvenimento della biciletta utilizzata per il tentativo di furto nelle vicinanze del bar dove si era recato l'imputato) ossia per il tramite di un'argomentazione congrua e logica che non è stata ritualmente censurata dall'impugnazione, che non ha neppure addotto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).); considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per diretto di querela - è manifestamente infondato perché trova smentita nell'atto di querela presentato dalla persona offesa e nel relativo verbale di ratifica in data 9 aprile 2014; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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