CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25332/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zo [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di GenovaRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 31 gennaio 2026 il Magistrato di sorveglianza presso ilTribunale per i Minorenni di Torino, nel procedimento introdotto con richiestadella Procura per i Minorenni di Genova in data 22 ottobre 2025 avente adoggetto la conversione della pena pecuniaria inflitta ad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXha dichiarato la propria incompetenza per territorio sollevando conflitto dicompetenza territoriale con il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per iMinorenni di Genova.Quest’ultimo, investito originariamente della citata richiesta della Procura per iMinorenni aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio rilevando che iltermine per il pagamento della pena pecuniaria era scaduto il 3 maggio 2025,ossia quando il minore era ristretto all’IPM di Torino.Valorizzando la circostanza fattuale della maturazione dei presupposti afondamento della richiesta di conversione, anziché quella del luogo di detenzioneal momento dell’avvio del procedimento, il giudice originariamente adito hadichiarato la propria incompetenza ritenendo competente l’Autorità giudiziariapiemontese.Questa, ricevuto l’incarto procedimentale, tenuto conto della detenzionedomiciliare del minore a [OSCURATO:PERSONA] (Comune ricadente nella giurisdizionedel Magistrato di sorveglianza di Genova) alla data di inizio del procedimento (22ottobre 2025), considerato il disposto dell’art. 677 cod. proc. pen., ha sollevatoconflitto negativo di competenza.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistratodi sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Genova.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto deve ritenersi sussistente atteso che, in ordine alla medesimaquestione insorta per effetto della richesta della Procura della Repubblica pressoil Tribunale per i Minorenni di Genova avente ad oggetto la conversione dellapena pecuniaria della multa inflitta a XXXXXXXXXXXXX, due giudici hannocontestualmente ricusato la propria competenza a provvedere determinandoquella condizione di stasi processuale suscettibile di essere risolta da questaCorte di cassazione istituzionalmente deputata alla definizione delle questioni dicompetenza ex artt. 28 e seguenti cod. proc. pen.2. Il conflitto deve essere risolto affermando la competenza del Magistrato disorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Genova.E’ pacifico che, alla data del 22 ottobre 2025, momento delle proposizionedella richiesta da parte della citata Procura, il condannato si trovasse in regime diespiazione della pena nella forma della detenzione domiciliare presso la Scuola dinella giurisdizione del Magistrato di sorveglianza di Genova.In merito alla competenza per territorio della magistratura di sorveglianzal'art. 677 cod. proc. pen. prevede che «1. La competenza a conoscere le materiedi sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena incui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio diufficio del procedimento. 2. Quando l’interessato non è detenuto o internato, lacompetenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o almagistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha laresidenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo ilcriterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato disorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, diproscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze dicondanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza delluogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima».A tale proposito, rileva, in primo luogo, il principio secondo cui la competenzaper territorio del Magistrato di sorveglianza, nella materia della conversione dellepene pecuniarie va determinata secondo le regole generali e in via unitaria.Invero, è stato affermato che «in tema di conversione delle pene pecuniarie,allorché il condannato sia detenuto, il criterio attributivo della competenza perterritorio corrisponde a quello enunciato dal primo comma dell'art. 677 cod. proc.pen. - e non a quello di cui all'art. 107, legge 24 novembre 1981, n. 689 - la cuiestensione copre tanto la pronuncia dell'ordine di conversione, quantol'individuazione delle modalità esecutive» (Sez. 1, n. 4392 del 08/01/2020, Rv.278160 - 01).Inizio moduloInoltre, è stato precisato, come segnalato anche dal Procuratore generalenella propria requisitoria scritta, che «l'art. 677 cod. proc. pen. determina lacompetenza per territorio del tribunale e del magistrato di sorveglianza sullabase di due criteri, l'uno temporale, costituito dal momento in cui viene avanzatala richiesta o la proposta, ovvero è d'ufficio iniziato il procedimento, e unoterritoriale, costituito dal luogo di residenza o di domicilio dell'interessato che sitrova in stato di libertà, ovvero dal luogo in cui è situato l'istituto di prevenzioneo di pena in cui l'interessato è detenuto o internato, a nulla rilevando lacircostanza che la causa che ha dato luogo alla richiesta, alla proposta o all'iniziod'ufficio del procedimento si sia verificata nella giurisdizione di un tribunalediverso da quello risultante dall'applicazione dei criteri sopraindicati» (Sez. 1, n.713 del 09/02/1998, Rv. 210015 - 01).Occorre quindi verificare, sulla scorta della disciplina positiva dell’art. 677 cod.proc. pen. quale sia il criterio idoneo a determinare la competenza per territorionel caso di procedimento di sorveglianza relativo a soggetto che si trovi indetenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter Ord. pen.A tale proposito appare convincente il riferimento al principio di dirittosecondo cui «il luogo di espiazione della pena in regime di detenzionedomiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter Ord. pen. è equiparabile a quello di residenzao domicilio cui fa riferimento l'art. 677 c.p.p., comma 2» (Sez. 1, n. 3207 del7/5/1997, Ladini, Rv. 207755, richiamata da Sez. 1, n. 37269 del 02/04/2014 inmotivazione).La ratio della decisione è stata individuata persuasivamente nel fatto che allaresidenza o al domicilio descritti dall’art. 677, comma 2, cod. proc. pen. èequiparabile il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare, come desumibiledal quarto comma dell’art. 47 ter Ord. pen. secondo il quale la misura alternativain questione non è equiparabile alla detenzione in carcere, con la conseguenzache la competenza per territorio va determinata avendo riguardo al luogo delladetenzione domiciliare che costituisce il criterio di collegamento per individuare ilMagistrato di sorveglianza competente.3. Poiché, nella fattispecie, pacificamente, al momento di presentazionedell’istanza del Procuratore della Repubblica il minore era in detenzionedomiciliare in comune ricadente nella giurisdizione del Magistrato di sorveglianzadi Genova, la competenza per territorio va dichiarata in capo a quest’ultimo.Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensidell’art. 52 d.gs. 196 del 2003. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del tribunale per i minorenni-ufficio di sorveglianza di genova cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.