CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 13121/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona indicata in epigrafe con la quale è stata riformata limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 1 ottobre 2018 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 27 agosto 2016. L'esponente lamenta omessa motivazione in relazione alle richieste assolutorie e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è inammissibile. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale alle pagg.2-4 in replica ad analoghe deduzioni difensive, il ricorso è meramente reiterativo di esse. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Confronto del tutto assente, tanto da indicarsi nel ricorso il 'modesto valore commerciale del telefono cellulare', del tutto inconferente rispetto al caso concreto. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo apparentemente con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P sidente Eu nia Serrai° Donate rranti 1 A IN