CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42336/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCE, to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la richiesta di rimessione di procedimenti pendenti presso la Procura della Repubblica e il Tribunale di Lecce (rispettivamente n. 10299/20 P.M. e n. 811/21 G.I.P. a carico di [OSCURATO:PERSONA] e n. 2147/20 R.G.N.R. a cako di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), presentata ai sensi degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], denunciante e persona offesa; rilevato che la richiesta può essere presentata solo dal procuratore generale presso la corte di appello o dal pubblico ministero presso il giudice che procede ovvero dall'imputato; ritenuto dunque che non è legittimato chi rivesta la qualità di persona offesa e che conseguentemente, al di là dei profili di genericità delle deduzioni formulate, la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] risulta per tale ragione inammissibile, conseguendo da ciò la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene di dover fissare in euro 3.000,00 in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere re