CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39597/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcta ROSSANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7"" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 07/11/2024, con la quale il Tribunale di Castrovillari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a d euro 400,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 677, comma 3, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso indica circostanze di fatto diverse da quelle accertate nella sentenza impugnata in forza delle dichiarazioni testimoniali in essa valutate e le oppone a quelle affermate nella decisione senza svolgere alcuna specifica critica al percorso logico ricostruttivo in base al quale l'imputata è stata considerata titolare di un obbligo di custodia e a conoscenza dell'ordinanza sindacale che imponeva l'esecuzione dei lavori; che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 20