CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37411/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi secondo e terzo, e la declaratoria di inammissibilità dei restanti motivi; le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, tenuto conto della fondatezza dei motivi di ricorso; /7L/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 aprile 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte (con pronuncia in data 18 giugno 2021), in accoglimento del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha affermato la responsabilità dello stesso imputato per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, e - ritenuta la lieve entità del fatto (art. 4, comma 3, cit.) - lo ha condannato alla pena di euro 1.500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza rescissoria è stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputato, articolando quattro motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., adducendo che anche il giudizio rescissorio (come quello all'esito del quale era stata emessa la sentenza annullata) andava celebrato nelle forme del rito abbreviato e non anche nelle forme ordinarie (sia pure più garantite) e la pena doveva essere di conseguenza ridotta della metà, in quanto il fatto in imputazione è una contravvenzione. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), in quanto già la prima decisione di merito aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche che, dunque, anche il Giudice del rinvio avrebbe dovuto applicare. 2.3. Con il terzo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione degli artt. 4, comma 3, legge 110/1975, 62-bis e 132 cod. pen., 125, comma 3, 442, comma 2, cod. proc. pen., 111 Cost., nonché l'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, allegando che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di argomentare al riguardo (non specificando la pena base né il percorso logico in forza del quale l'ha determinata, la riduzione applicata a titolo di attenuanti generiche e l'ammontare della pena da ridurre per il rito), in difformità pure dal dictum della sentenza rescindente. 2.4. Con il quarto motivo sono stati addotti la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) con riferimento all'esclusione dei presupposti della causa di non punibilità contemplata dalla norma sostanziale appena indicata, genericamente fondata dal Tribunale sul contesto in cui il fatto è avvenuto e sul richiamo dei precedenti dell'imputato per reati contro il patrimonio (erroneamente ritenuti ostativi perché non della stessa indole, come chiarito dalla giurisprudenza) e senza argomentare su quanto dedotto al riguardo con la memoria presentata dalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 1. I motivi possono essere trattati congiuntamente. Anzitutto, nonostante quanto disposto dalla sentenza di annullamento con rinvio resa da questa Corte, la pronuncia impugnata ha negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. senza una compiuta argomentazione e, segnatamente, facendo generico riferimento al «contesto in cui è avvenuto il sequestro» e ai «precedenti penali riguardanti anche reati contro il patrimonio», non consentendo di avere contezza, sotto tale ultimo profilo, in che termini essi (il cui numero non è neppure indicato) possano escludere i presupposti della particolare tenuità, considerato pure che si procede per un reato in materia di armi e il Tribunale non ha neppure affermato che i precedenti in discorso avrebbero ad oggetto reati della stessa indole di quello sub iudice (cfr. art. 131-bis, comma 4, cod. proc. pen., che - a seguito del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 - oggi reca il testo prima contenuto nel comma 3 dello stesso articolo; cfr. pure Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266591 - 01: «ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame»). Ragion per cui il quarto motivo di ricorso è fondato. Venendo poi ai rimanenti motivi, relativi al trattamento sanzionatorio (ivi compreso il secondo che, denunciando la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., deve riferirsi all'erronea applicazione della riduzione della pena prevista per il rito abbreviato), deve osservarsi non solo che neppure sul punto la sentenza impugnata si è uniformata al dictum della sentenza rescindente (che aveva demandato al Tribunale di quantificare la pena base, operare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche e la successiva riduzione della metà per il rito), ma anche che: - in effetti, il Giudice del rinvio non avrebbe potuto escludere le circostanze attenuanti generiche già concesse con la sentenza in precedenza annullata da questa Corte, impugnata dal solo imputato, anche in forza del divieto di reformatio in peius, che costituisce un principio di portata generale applicabile anche al giudizio di rinvio (cfr. Sez. 4, n. 10651 del 20/11/1996, Rosanova, Rv. 207335 - 01: «il divieto della reformatio in peius è un principio di portata generale applicabile anche al giudizio di rinvio e a tal fine va operato il raffronto tra la pena inflitta con la sentenza annullata e quella irrogata dal giudice del rinvio. Ed infatti, lo stato processuale acquisito non può in alcun caso 3 (7/Er regredire per effetto di iniziative di chi tale stato abbia conseguito»; cfr. pure Sez. 1, n. 23176 del 20/01/2004, Lorenzini, Rv. 228238 - 01) e attiene anche al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (alla stessa stregua di quanto affermato da questa Corte a proposito del giudizio di appello celebrato a seguito di annullamento con rinvio; cfr. Sez. 5, n. 11730 del 27/01/2020, Cerrato, Rv. 278928 - 01; Sez. 6, n. 52186 del 27/10/2017, Putzu, Rv. 271562 - 01); - nel caso di specie, la pena è stata determinata in euro 1.500 di ammenda, che - tenuto conto dello spazio edittale, compreso tra euro 1.000 e 10.000 (cfr. art. 4, comma 3, I. 110/1975) - non consente di comprendere neppure in che misura essa sia stata ridotta per il rito abbreviato, tenuto conto che il reato in imputazione è una contravvenzione e - come già rilevato nella sentenza rescindente - deve applicarsi la riduzione della metà (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio