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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 44742/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria depositata dal difensore, Avv.

D. Giudice [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione rigettava l'eccezione di nullità del titolo esecutivo e la contestuale richiesta di restituzione nel termine per impugnare avanzata nell'interesse del Gherasa in relazione alla sentenza n. 11496 del 25/5/2010 che l'aveva condannato per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. 2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Gherasa, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 175 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione.

La difesa, dopo aver richiamato i principi affermati da Sezioni Unite Innaro e Darwish in tema di conoscenza del processo, contesta che il Gherasa, alla stregua delle risultanze acquisite in atti, abbia avuto conoscenza dell'accusa a suo carico e della data di trattazione del processo sulla base della vocatio in iudicium, non essendo a tal fine dirimente la nomina di un difensore di fiducia in assenza di prova circa l'effettiva instaurazione del rapporto professionale.

Il ricorrente sostiene di non aver avuto contatti con il difensore di fiducia designato il 4/6/2006, essendo stato subito dopo sottoposto a procedura di espulsione, e lo stesso avvocato designato, [OSCURATO:PERSONA], ha confermato detto assunto, convalidato dal fatto che il legale non risulta mai comparso in udienza, essendo stato costantemente sostituito a norma dell'art. 97, comma 4, cod.proc.pen., e non impugnò la sentenza di primo grado, nonostante la notifica in veste di domiciliataria dell'estratto contumaciale, circostanze espressamente illustrate nel memoriale prodotto al giudice dell'esecuzione che non ha fornito risposta al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il ricorrente è stato giudicato e condannato in contumacia dal Tribunale di Roma per il delitto di ricettazione accertato il 4/6/2006 da personale della [OSCURATO:PERSONA], che subito dopo provvedeva all'identificazione del prevenuto, il quale, dichiaratosi senza fissa dimora, designava quale difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso la quale eleggeva domicilio al fine delle notificazioni.

Alla stregua di quanto riferito dall'operante [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento, nell'occasione si accertò, altresì, che il Gherasa era colpito da provvedimento di espulsione sicché venne tratto in arresto per violazione della disciplina sull'immigrazione.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter accedere all'istanza di restituzione nel termine poiché la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il medesimo costituiscono univoci indici di conoscenza del processo, gravando sull'imputato l'onere di informarsi presso il professionista degli sviluppi processuali. 2.0sserva la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione non appaiono giuridicamente corrette giacché, come predicato da Sez.

Unite Innaro ( in motivazione, sent. n. 28912 del 28/2/2019,Rv. 275716) la conoscenza del processo non si identifica con la conoscenza legale desunta da una notifica formalmente regolare, come nella specie.

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente precisato che l'art. 175 cod. proc. pen. non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi invece ad escluderne la valenza assoluta ed imponendo al giudice di verificare l'effettività di tale conoscenza nonché la consapevole rinuncia della parte a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, fermo restando che grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata, così da prospettare l'ipotesi che il giudice è chiamato a verificare (Sez. 5, n. 416 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278551; n. 7604 del 01/02/2011, Rv. 249515).

Pertanto, quanto l'istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del processo e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, del contrario il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'impugnazione (in tema di opposizione a decreto penale di condanna, notificato al difensore domiciliatario, Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Rv. 280936; n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018 , Rv. 271944). 2.1 Questa Corte ha, inoltre, chiarito in tema di rescissione del giudicato, ma con affermazione di valenza generale, che l'effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito l'immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637). 3.Da detti principi i giudici territoriali si sono immotivatamente discostati sicché si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma al fine di emendare i vizi rilevati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma 1'11 N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria depositata dal difensore, Avv. D. Giudice [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione rigettava l'eccezione di nullità del titolo esecutivo e la contestuale richiesta di restituzione nel termine per impugnare avanzata nell'interesse del Gherasa in relazione alla sentenza n. 11496 del 25/5/2010 che l'aveva condannato per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Gherasa, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 175 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione. La difesa, dopo aver richiamato i principi affermati da Sezioni Unite Innaro e Darwish in tema di conoscenza del processo, contesta che il Gherasa, alla stregua delle risultanze acquisite in atti, abbia avuto conoscenza dell'accusa a suo carico e della data di trattazione del processo sulla base della vocatio in iudicium, non essendo a tal fine dirimente la nomina di un difensore di fiducia in assenza di prova circa l'effettiva instaurazione del rapporto professionale. Il ricorrente sostiene di non aver avuto contatti con il difensore di fiducia designato il 4/6/2006, essendo stato subito dopo sottoposto a procedura di espulsione, e lo stesso avvocato designato, [OSCURATO:PERSONA], ha confermato detto assunto, convalidato dal fatto che il legale non risulta mai comparso in udienza, essendo stato costantemente sostituito a norma dell'art. 97, comma 4, cod.proc.pen., e non impugnò la sentenza di primo grado, nonostante la notifica in veste di domiciliataria dell'estratto contumaciale, circostanze espressamente illustrate nel memoriale prodotto al giudice dell'esecuzione che non ha fornito risposta al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Il ricorrente è stato giudicato e condannato in contumacia dal Tribunale di Roma per il delitto di ricettazione accertato il 4/6/2006 da personale della [OSCURATO:PERSONA], che subito dopo provvedeva all'identificazione del prevenuto, il quale, dichiaratosi senza fissa dimora, designava quale difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso la quale eleggeva domicilio al fine delle notificazioni. Alla stregua di quanto riferito dall'operante [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento, nell'occasione si accertò, altresì, che il Gherasa era colpito da provvedimento di espulsione sicché venne tratto in arresto per violazione della disciplina sull'immigrazione. L'ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter accedere all'istanza di restituzione nel termine poiché la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il medesimo costituiscono univoci indici di conoscenza del processo, gravando sull'imputato l'onere di informarsi presso il professionista degli sviluppi processuali. 2.0sserva la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione non appaiono giuridicamente corrette giacché, come predicato da Sez. Unite Innaro ( in motivazione, sent. n. 28912 del 28/2/2019,Rv. 275716) la conoscenza del processo non si identifica con la conoscenza legale desunta da una notifica formalmente regolare, come nella specie. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente precisato che l'art. 175 cod. proc. pen. non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi invece ad escluderne la valenza assoluta ed imponendo al giudice di verificare l'effettività di tale conoscenza nonché la consapevole rinuncia della parte a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, fermo restando che grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata, così da prospettare l'ipotesi che il giudice è chiamato a verificare (Sez. 5, n. 416 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278551; n. 7604 del 01/02/2011, Rv. 249515). Pertanto, quanto l'istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del processo e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, del contrario il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'impugnazione (in tema di opposizione a decreto penale di condanna, notificato al difensore domiciliatario, Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Rv. 280936; n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018 , Rv. 271944). 2.1 Questa Corte ha, inoltre, chiarito in tema di rescissione del giudicato, ma con affermazione di valenza generale, che l'effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito l'immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637). 3.Da detti principi i giudici territoriali si sono immotivatamente discostati sicché si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma al fine di emendare i vizi rilevati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma 1'11 N
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