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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27682/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 dicembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Piacenza, emessa in data 11 luglio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dic:hiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo B) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato le condanne in relazione al concorso nella rapina impropria di cui al capo A).

Considerato che entrambi i motivi dei ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore degli imputati, con i quali si contesta la prova della individuazione degli autori del reato e la qualificazione giuridica del fatto, sono privi di specificità e volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisarnenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., kv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813; Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 sull'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla teste, rispondente alla descrizione e compatibile con le ulteriori dichiarazioni testimoniali; la pag. 9 sull'idoneità dell'utilizzo della fionda a coartare la libertà, anche solo psichica); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 dicembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Piacenza, emessa in data 11 luglio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dic:hiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo B) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato le condanne in relazione al concorso nella rapina impropria di cui al capo A). Considerato che entrambi i motivi dei ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore degli imputati, con i quali si contesta la prova della individuazione degli autori del reato e la qualificazione giuridica del fatto, sono privi di specificità e volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisarnenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., kv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813; Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 sull'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla teste, rispondente alla descrizione e compatibile con le ulteriori dichiarazioni testimoniali; la pag. 9 sull'idoneità dell'utilizzo della fionda a coartare la libertà, anche solo psichica); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 27682/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris