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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 agosto 2026

Cassazione n. 24605/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. Ibba,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 3002/2021depositata il 14/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29948/2021Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 24605/2026Data pubblicazione 11/08/20261 Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 26/4/2018, in accoglimentodella domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] srl, per quantodi interesse in questa sede, ritenne il [OSCURATO:PERSONA] amministratoredi fatto della società, fallita con sentenza del Tribunale di Sassari in data9/11/2010, nel periodo 2006-2010 e lo condannò per plurimi atti di malagestio, in solido con l’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], alrisarcimento danno liquidati in sentenza.2 La Corte d’Appello della stessa città, in accoglimento del gravameinterposto da [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della sentenza di primo grado,respingeva le domande proposte dal Fallimento appellato.2.1 Queste le ragioni che sorreggono la decisione assunta dalla Corted’Appello: i) il sostegno dell’appellante alla società si è limitato ad unmero finanziamento della società ( giustificato dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] concluso con la società in bonis un contratto d’appalto ed avevainteresse personale a che quest’ultima conservasse una condizione diequilibrio economico-finanziario onde favorire l’ultimazione dei lavoricommissionati alla [OSCURATO:PERSONA] srl) ; ii) non è stata fornita provadi una qualsivoglia forma di ingerenza del Maninga nella gestione dellasocietà che si manifestasse, in rapporti con clienti, fornitori dipendenti oconsulenti della [OSCURATO:PERSONA] srl, o in ordini o direttive ; iii) lacopertura di alcuni assegni, il rilascio di fideiussione e la disponibilità di uncarnet di assegni da parte dell’appellante, ben può ritenersi compatibilecon una attività di finanziamento piuttosto che di gestione edamministrazione ;iv) la sottoscrizione congiunta dell’appellante e di PierLuigi [OSCURATO:PERSONA] sul capitolato del complesso di villette da edificarsi nelComune di Usimi loc.

“[OSCURATO:PERSONA]”, per la sua natura isolata edoccasionale , non è elemento sintomatico di ingerenza nella gestioneeconomica e finanziaria della società; v) non sono emersi neancheelementi idonei a provare che il Maninga abbia acquistato la quota delNumero registro generale 29948/2021Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 24605/2026Data pubblicazione 11/08/202655% della società né che abbia concorso alla partecipazione degli utili edelle perdite della stessa assumendo così la veste di socio occulto.3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi, [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso.

Entrambe le partihanno depositato memorie ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c., per non aver la Corte distrettualerilevato la formazione del giudicato sulla qualifica di socio occulto delManinga non avendo egli impugnato il capo di sentenza del Tribunale chesi era pronunciato sulla specifica domanda del Fallimento di accertamentodella partecipazione societaria dell’odierno ricorrente.1.1 Il motivo è infondato.1.2 La sentenza di primo grado, subito dopo aver ritenuto sussistente laqualifica di amministratore di fatto oggetto della domanda principale,afferma esplicitamente che «conseguentemente non si esamina ladomanda proposta dalla curatela in via subordinata» che aveva ad oggettol’accertamento della qualità di socio della società del professionista.1.3 La successiva affermazione del Tribunale circa la sussistenza dielementi di prova della qualità di socio occulto del controricorrente è unobiter dictum - non integrante la ratio e insuscettibile di formaregiudicato.2.

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., 2697 ,2457 , 2639 c.c., 146 l.fall. in relazione all’art. 360,comma 1 nn 3 e 5, c.p.c. per avere l’impugnata sentenza accolto l’appelloritenendo il Maniga un mero finanziatore, sulla base di elementierroneamente considerati pacifici, invece che un amministratore di fattoche determinava gli indirizzi dell’attività imprenditoriale adottando lescelte aziendali come quella di portare a termine la palazzina di Algheropiuttosto che realizzare e costruire altre villette.Numero registro generale 29948/2021Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 24605/2026Data pubblicazione 11/08/20262.1 Il motivo si presta ad una evidente valutazione di inammissibilità inquanto, sotto la parvenza di vizi in iure, costituisce ostensione di un merodissenso motivazionale ed è inteso unicamente a promuovere unarivisitazione del quadro istruttorio sfavorevolmente apprezzato daldecidente.2.2 Non può, invero, consentirsi che una simile doglianza sia mascheratadai riferimenti agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

La violazione dell'art.115 cod. proc. civ. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; laviolazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammessa solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differenterisultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrarionon abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova cosìstabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che il giudice hasolamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova(cfr. risolutivamente Cass. Sez.

U. 20867/20).2.3 La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile percassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabilesoltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova aduna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazioneche il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (ex multis,Cass.7919/ 2020 e 13395/ 2018).3 Il terzo motivo deduce sempre violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.nonché dell’art. 146 l.fall ed omesso esame di un fatto decisivo oggettodi discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 , comma 1 n. 5, c.p.c.,Numero registro generale 29948/2021Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 24605/2026Data pubblicazione 11/08/2026costituito dal rinvenimento presso lo studio del notaio dell’originale di unaprocura a vendere delle quote sociali nella misura del 55% rilasciata infavore di [OSCURATO:PERSONA] , amico del Maniga.4 Il quarto motivo oppone violazione degli artt. 2375 c.c. , in relazioneall’art 360 , comma 1 n. 3, c.p.c. nonché 115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1 n.4, c.p.c. : si ascrive alla Corte che, nell’affermare ildifetto di prova in merito all’asserito acquisto delle quote sociali da partedel Maniga, sia incorsa in un «errore nella percezione» del contenuto dellerisultanze testimoniali.5 I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamenteconnessi, sono inammissibili.5.1 In disparte il fatto che la questione dell’attribuzione al notaio dellaqualità di socio occulto non era stata esaminata dal Tribunale ed apparemarginale rispetto al thema decidendum, va rilevato che, a fronte delleaffermazioni della Corte secondo le quali «difetta, inoltre, la prova circal’asserito acquisto delle quote sociale della [OSCURATO:PERSONA],essenzialmente basata su una testimonianza de relato, vaga econtraddittoria sia con riguardo al prezzo di vendita ed all’entità dellequote, sia con riguardo all’effettivo pagamento dello stesse», il documentodi cui si lamenta il mancato esame non è decisivo a provare l’acquistodelle quote sociali da parte del controricorrente.

Né è spiegato in qualsenso lo sia, dal momento che , da quanto è dato comprendere dallaricostruzione dei fatti contenuta nel motivo, si tratta di una procurarilasciata al Fusilli ad alienare ad incertam personam il 55 % del capitaledella [OSCURATO:PERSONA].5.2 Né il giudice del merito è incorso nel dedotto vizio di “erratapercezione della prova “; al riguardo questa Corte ha chiarito che « Iltravisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso disvista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suoNumero registro generale 29948/2021Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 24605/2026Data pubblicazione 11/08/2026istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto,laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la letturadel fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valereai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale » ( cfr. Cass.

S.U. 5792/2024).5.3 La doglianza si risolve ancora una volta nel tentativo di sollecitare unarivisitazione del merito della vicenda contestando la valutazione probatoriaoperata dalla Corte territoriale, peraltro di esclusiva spettanza del giudicedi merito e insindacabile in sede di legittimità.Conclusivamente il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione infavore del controricorrente, che liquida in € 12.200, di cui € 200 peresborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. Ibba,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 3002/2021depositata il 14/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29948/2021Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 24605/2026Data pubblicazione 11/08/20261 Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 26/4/2018, in accoglimentodella domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] srl, per quantodi interesse in questa sede, ritenne il [OSCURATO:PERSONA] amministratoredi fatto della società, fallita con sentenza del Tribunale di Sassari in data9/11/2010, nel periodo 2006-2010 e lo condannò per plurimi atti di malagestio, in solido con l’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], alrisarcimento danno liquidati in sentenza.2 La Corte d’Appello della stessa città, in accoglimento del gravameinterposto da [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della sentenza di primo grado,respingeva le domande proposte dal Fallimento appellato.2.1 Queste le ragioni che sorreggono la decisione assunta dalla Corted’Appello: i) il sostegno dell’appellante alla società si è limitato ad unmero finanziamento della società ( giustificato dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] concluso con la società in bonis un contratto d’appalto ed avevainteresse personale a che quest’ultima conservasse una condizione diequilibrio economico-finanziario onde favorire l’ultimazione dei lavoricommissionati alla [OSCURATO:PERSONA] srl) ; ii) non è stata fornita provadi una qualsivoglia forma di ingerenza del Maninga nella gestione dellasocietà che si manifestasse, in rapporti con clienti, fornitori dipendenti oconsulenti della [OSCURATO:PERSONA] srl, o in ordini o direttive ; iii) lacopertura di alcuni assegni, il rilascio di fideiussione e la disponibilità di uncarnet di assegni da parte dell’appellante, ben può ritenersi compatibilecon una attività di finanziamento piuttosto che di gestione edamministrazione ;iv) la sottoscrizione congiunta dell’appellante e di PierLuigi [OSCURATO:PERSONA] sul capitolato del complesso di villette da edificarsi nelComune di Usimi loc. “[OSCURATO:PERSONA]”, per la sua natura isolata edoccasionale , non è elemento sintomatico di ingerenza nella gestioneeconomica e finanziaria della società; v) non sono emersi neancheelementi idonei a provare che il Maninga abbia acquistato la quota delNumero registro generale 29948/2021Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 24605/2026Data pubblicazione 11/08/202655% della società né che abbia concorso alla partecipazione degli utili edelle perdite della stessa assumendo così la veste di socio occulto.3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi, [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso. Entrambe le partihanno depositato memorie ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c., per non aver la Corte distrettualerilevato la formazione del giudicato sulla qualifica di socio occulto delManinga non avendo egli impugnato il capo di sentenza del Tribunale chesi era pronunciato sulla specifica domanda del Fallimento di accertamentodella partecipazione societaria dell’odierno ricorrente.1.1 Il motivo è infondato.1.2 La sentenza di primo grado, subito dopo aver ritenuto sussistente laqualifica di amministratore di fatto oggetto della domanda principale,afferma esplicitamente che «conseguentemente non si esamina ladomanda proposta dalla curatela in via subordinata» che aveva ad oggettol’accertamento della qualità di socio della società del professionista.1.3 La successiva affermazione del Tribunale circa la sussistenza dielementi di prova della qualità di socio occulto del controricorrente è unobiter dictum - non integrante la ratio e insuscettibile di formaregiudicato.2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., 2697 ,2457 , 2639 c.c., 146 l.fall. in relazione all’art. 360,comma 1 nn 3 e 5, c.p.c. per avere l’impugnata sentenza accolto l’appelloritenendo il Maniga un mero finanziatore, sulla base di elementierroneamente considerati pacifici, invece che un amministratore di fattoche determinava gli indirizzi dell’attività imprenditoriale adottando lescelte aziendali come quella di portare a termine la palazzina di Algheropiuttosto che realizzare e costruire altre villette.Numero registro generale 29948/2021Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 24605/2026Data pubblicazione 11/08/20262.1 Il motivo si presta ad una evidente valutazione di inammissibilità inquanto, sotto la parvenza di vizi in iure, costituisce ostensione di un merodissenso motivazionale ed è inteso unicamente a promuovere unarivisitazione del quadro istruttorio sfavorevolmente apprezzato daldecidente.2.2 Non può, invero, consentirsi che una simile doglianza sia mascheratadai riferimenti agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. La violazione dell'art.115 cod. proc. civ. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; laviolazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammessa solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differenterisultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrarionon abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova cosìstabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che il giudice hasolamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova(cfr. risolutivamente Cass. Sez. U. 20867/20).2.3 La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile percassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabilesoltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova aduna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazioneche il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (ex multis,Cass.7919/ 2020 e 13395/ 2018).3 Il terzo motivo deduce sempre violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.nonché dell’art. 146 l.fall ed omesso esame di un fatto decisivo oggettodi discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 , comma 1 n. 5, c.p.c.,Numero registro generale 29948/2021Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 24605/2026Data pubblicazione 11/08/2026costituito dal rinvenimento presso lo studio del notaio dell’originale di unaprocura a vendere delle quote sociali nella misura del 55% rilasciata infavore di [OSCURATO:PERSONA] , amico del Maniga.4 Il quarto motivo oppone violazione degli artt. 2375 c.c. , in relazioneall’art 360 , comma 1 n. 3, c.p.c. nonché 115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1 n.4, c.p.c. : si ascrive alla Corte che, nell’affermare ildifetto di prova in merito all’asserito acquisto delle quote sociali da partedel Maniga, sia incorsa in un «errore nella percezione» del contenuto dellerisultanze testimoniali.5 I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamenteconnessi, sono inammissibili.5.1 In disparte il fatto che la questione dell’attribuzione al notaio dellaqualità di socio occulto non era stata esaminata dal Tribunale ed apparemarginale rispetto al thema decidendum, va rilevato che, a fronte delleaffermazioni della Corte secondo le quali «difetta, inoltre, la prova circal’asserito acquisto delle quote sociale della [OSCURATO:PERSONA],essenzialmente basata su una testimonianza de relato, vaga econtraddittoria sia con riguardo al prezzo di vendita ed all’entità dellequote, sia con riguardo all’effettivo pagamento dello stesse», il documentodi cui si lamenta il mancato esame non è decisivo a provare l’acquistodelle quote sociali da parte del controricorrente. Né è spiegato in qualsenso lo sia, dal momento che , da quanto è dato comprendere dallaricostruzione dei fatti contenuta nel motivo, si tratta di una procurarilasciata al Fusilli ad alienare ad incertam personam il 55 % del capitaledella [OSCURATO:PERSONA].5.2 Né il giudice del merito è incorso nel dedotto vizio di “erratapercezione della prova “; al riguardo questa Corte ha chiarito che « Iltravisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso disvista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suoNumero registro generale 29948/2021Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 24605/2026Data pubblicazione 11/08/2026istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto,laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la letturadel fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valereai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale » ( cfr. Cass. S.U. 5792/2024).5.3 La doglianza si risolve ancora una volta nel tentativo di sollecitare unarivisitazione del merito della vicenda contestando la valutazione probatoriaoperata dalla Corte territoriale, peraltro di esclusiva spettanza del giudicedi merito e insindacabile in sede di legittimità.Conclusivamente il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione infavore del controricorrente, che liquida in € 12.200, di cui € 200 peresborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il Presidente
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