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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 maggio 2023

Cassazione n. 24341/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2022 della Corte di Cassazione, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso ex articolo 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza della seconda Sezione penale emessa in data 7 maggio 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso a suo tempo proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17 dicembre 2020.

Con il ricorso si invoca l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 625- bis cod.proc.pen., sostenendosi che la decisione che ha confermato la qualificazione del reato a titolo di estorsione sarebbe il frutto di un errore di fatto, causato da un duplice errore percettivo circa la ritenuta origine illecita del credito vantato nei confronti della persona offesa Neffandi, per una errata lettura delle dichiarazioni rese da Faccioli e da Neffandi.

Con riferimento poi alla aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. la Corte di cassazione avrebbe omesso di vagliare il motivo relativo alle censure articolate dal ricorrente non solo con riferimento alla finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa ma anche con riguardo all'utilizzo del metodo mafioso.

Conseguentemente si chiede che venga disposto l'annullamento della sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. fuori dei casi consentiti.

In proposito, vale il principio in forza del quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere fatto valere con il rimedio straordinario previsto dall'articolo 625-bis cod. proc. pen., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Mentre, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr., Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283).

Nel caso di specie, il ricorrente lungi dal denunciare degli errori percettivi ripropone delle censure che investono unicamente la valutazione delle prove dichiarative ed il vaglio di attendibilità del loro contenuto, senza evidenziare quali circostanze di fatto di oggettiva immediata rilevabilità sarebbero state oggetto di una errata percezione da parte della Corte di cassazione.

Quanto poi al denunciato omesso vaglio di un motivo di ricorso, si deve rilevare che nella motivazione della sentenza, contrariamente a quanto dedotto, è stata evidenziata la manifesta infondatezza delle doglianze del ricorrente con riferimento proprio al profilo dell'utilizzo del metodo mafioso (vedi pag. 454 della sentenza impugnata).

Va, peraltro, ricordato che l'omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, né determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione (cfr. Sez.

U, 27 marzo 2002, Basile).

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto per motivo non consentito (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ex art. 616 cod. proc. pen., a versare la somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2022 della Corte di Cassazione, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso ex articolo 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza della seconda Sezione penale emessa in data 7 maggio 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso a suo tempo proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17 dicembre 2020. Con il ricorso si invoca l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 625- bis cod.proc.pen., sostenendosi che la decisione che ha confermato la qualificazione del reato a titolo di estorsione sarebbe il frutto di un errore di fatto, causato da un duplice errore percettivo circa la ritenuta origine illecita del credito vantato nei confronti della persona offesa Neffandi, per una errata lettura delle dichiarazioni rese da Faccioli e da Neffandi. Con riferimento poi alla aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. la Corte di cassazione avrebbe omesso di vagliare il motivo relativo alle censure articolate dal ricorrente non solo con riferimento alla finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa ma anche con riguardo all'utilizzo del metodo mafioso. Conseguentemente si chiede che venga disposto l'annullamento della sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. fuori dei casi consentiti. In proposito, vale il principio in forza del quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere fatto valere con il rimedio straordinario previsto dall'articolo 625-bis cod. proc. pen., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Mentre, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr., Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283). Nel caso di specie, il ricorrente lungi dal denunciare degli errori percettivi ripropone delle censure che investono unicamente la valutazione delle prove dichiarative ed il vaglio di attendibilità del loro contenuto, senza evidenziare quali circostanze di fatto di oggettiva immediata rilevabilità sarebbero state oggetto di una errata percezione da parte della Corte di cassazione. Quanto poi al denunciato omesso vaglio di un motivo di ricorso, si deve rilevare che nella motivazione della sentenza, contrariamente a quanto dedotto, è stata evidenziata la manifesta infondatezza delle doglianze del ricorrente con riferimento proprio al profilo dell'utilizzo del metodo mafioso (vedi pag. 454 della sentenza impugnata). Va, peraltro, ricordato che l'omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, né determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione (cfr. Sez. U, 27 marzo 2002, Basile). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto per motivo non consentito (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ex art. 616 cod. proc. pen., a versare la somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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