Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 23 aprile 2026
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:859
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
15 ottobre 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Lotta contro la criminalità organizzata – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione “TIF” – Articolo 2, paragrafo 1 – Decisione quadro 2008/841/GAI – Articolo 2, lettere a) e b) – Frode grave in materia di imposta sul valore aggiunto – Intesa per la commissione di un reato – Articolo 3 – Obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di lottare contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione mediante misure dissuasive ed efficaci – Obbligo di prevedere sanzioni penali – Durata massima della pena – Principio di proporzionalità – Termine di prescrizione – Rischio sistemico d’impunità »
Nella causa C‑321/25 [Gidzhinov] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 2 maggio 2025, pervenuta in cancelleria l’8 maggio 2025, nel procedimento penale a carico di
А,
B,
V,
G,
D,
con l’intervento di:
Sofiyska gradska prokuratura,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, N. Fenger, S. Rodin, N. Piçarra e O. Spineanu-Matei, giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per V, da P.Y. Galabov, advokat;
– per il governo austriaco, da J. Schmoll e P. Thalmann, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da C. Valero, F. Blanc, I. Zaloguin e M. Wasmeier, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 325 TFUE, dell’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (GU 1995, C 316, pag. 48, in prosieguo: la «convenzione TIF»), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata(GU 2008, L 300, pag. 42).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di A, B, V, G e D per aver diretto o partecipato a un’organizzazione criminale allo scopo di commettere reati fiscali e per aver commesso, alcuni di essi, frodi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
Convenzione TIF
3
L’articolo 1 della convenzione TIF, intitolato «Disposizioni generali», prevede al paragrafo 3 quanto segue:
«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende altresì le misure necessarie affinché la redazione o il rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui conseguano gli effetti di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali qualora non siano già punibili come illecito principale ovvero a titolo di complicità, d’istigazione o di tentativo di frode [che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee] quale definita al paragrafo 1».
4
L’articolo 2 di tale convenzione, intitolato «Sanzioni», così dispone:
«1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché le condotte di cui all’articolo 1 nonché la complicità, l’istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all’articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l’estradizione, rimanendo inteso che dev’essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può essere superiore a [EUR 50 000].
2. Tuttavia, uno Stato membro può prevedere per i casi di frode di lieve entità riguardante un importo totale inferiore a [EUR 4 000], che non presentino aspetti di particolare gravità secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diversa da quelle previste al paragrafo 1.
(…)».
Decisione 2008/40/GAI
5
L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2008/40/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione, elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, al protocollo del 27 settembre 1996, al protocollo del 29 novembre 1996, e al secondo protocollo del 19 giugno 1997 (GU 2008, L 9, pag. 23), così dispone:
«La [convenzione TIF], [l’atto del Consiglio del 27 settembre 1996 che stabilisce un protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU 1996, C 313, pag. 1)] e [l’atto del Consiglio del 29 novembre 1996 che stabilisce, sulla base dell’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea, il protocollo concernente l’interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia e delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU 1997, C 151, pag. 1)] entrano in vigore per la [Repubblica di] Bulgaria e la Romania il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione, purché non siano già entrati in vigore per i due paesi prima di quella data».
Direttiva TIF
6
La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU 2017, L 198, pag. 29, in prosieguo: la «direttiva TIF»), prevede, al suo articolo 16, intitolato «Sostituzione della [convenzione TIF]», quanto segue:
«La [convenzione TIF], e relativi protocolli del 27 settembre 1996, del 29 novembre 1996 e del 19 giugno 1997, è sostituita dalla presente direttiva per gli [OSCURATO:PERSONA] membri vincolati da essa, con effetto dal 6 luglio 2019.
Per gli [OSCURATO:PERSONA] membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla convenzione si intendono fatti alla presente direttiva».
Decisione quadro 2008/841
7
I considerando da 1 a 3 della decisione quadro 2008/841 sono del seguente tenore:
«(1) L’obiettivo del programma dell’Aia è di migliorare le capacità comuni dell’Unione [europea] e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri al fine, segnatamente, di lottare contro la criminalità organizzata transnazionale. Tale obiettivo deve essere perseguito in particolare mediante il ravvicinamento delle legislazioni. La pericolosità e la proliferazione delle organizzazioni criminali richiedono una risposta efficace che corrisponda alle aspettative dei cittadini e alle esigenze degli [OSCURATO:PERSONA] membri e che avvenga mediante il potenziamento della cooperazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea. In tale prospettiva, il punto 14 delle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 afferma che i cittadini dell’Europa si aspettano che l’Unione europea, pur garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, adotti una strategia comune più efficace per far fronte a problemi transnazionali come la criminalità organizzata.
(2) Nella comunicazione del 29 marzo 2004 relativa a talune azioni da intraprendere nel settore della lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il dispositivo di lotta contro la criminalità organizzata all’interno dell’Unione europea doveva essere consolidato e ha manifestato l’intenzione di elaborare una decisione quadro volta a sostituire l’azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998 relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea [GU 1998, L 351, pag. 1].
(3) Ai sensi del punto 3.3.2 del programma dell’Aia, il ravvicinamento del diritto penale sostanziale ha l’obiettivo di agevolare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e riguarda aree di criminalità particolarmente grave con dimensioni transfrontaliere e occorre dare priorità a quei settori della criminalità che sono specificamente citati nei trattati. La definizione dei reati relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale dovrebbe quindi essere armonizzata negli [OSCURATO:PERSONA] membri. La presente decisione quadro dovrebbe pertanto comprendere i reati solitamente commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale. Dovrebbe inoltre prevedere pene corrispondenti alla gravità di tali reati nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che li hanno commessi o ne sono responsabili».
8
L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizioni», così dispone:
«Ai fini della presente decisione quadro:
1) per “organizzazione criminale” si intende un’associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;
2) per “associazione strutturata” si intende un’associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata».
9
L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Reati relativi alla partecipazione ad un’organizzazione criminale», così dispone:
«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che sia considerato reato uno dei seguenti tipi di comportamento connessi ad un’organizzazione criminale o entrambi:
a) il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell’attività generale dell’organizzazione criminale o dell’intenzione di quest’ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell’organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione;
b) il comportamento di una persona consistente in un’intesa con una o più altre persone per porre in essere un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all’articolo 1, anche se la persona in questione non partecipa all’esecuzione materiale dell’attività».
10
L’articolo 3 della medesima decisione quadro, intitolato «Pene», è così formulato:
«1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che:
a) il reato di cui all’articolo 2, lettera a), sia passibile di una pena privativa della libertà di durata massima compresa tra due e cinque anni; o
b) il reato di cui all’articolo 2, lettera b), sia passibile di una pena privativa della libertà di durata massima pari a quella prevista per il reato a cui è finalizzata l’intesa o compresa tra due e cinque anni.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il fatto che i reati di cui all’articolo 2, quali determinati da tale Stato membro, siano stati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale possa essere considerato una circostanza aggravante».
Diritto bulgaro
Codice penale
11
L’articolo 23, paragrafo 1, del Nakazatelen kodeks (codice penale, DV n. 26, del 2 aprile 1968), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «codice penale»), così dispone:
«Se, con il medesimo atto, vengono commessi più reati o se una persona ha commesso più reati distinti prima di essere condannata per uno di essi con sentenza definitiva, il giudice, dopo avere fissato una pena per ciascuno di tali reati separatamente, applica la pena più grave tra esse».
12
L’articolo 80 di tale codice così dispone:
«(1) La perseguibilità penale è esclusa per prescrizione qualora la relativa azione non sia stata avviata entro il termine di:
(…)
2. quindici anni per i reati punibili con una pena privativa della libertà superiore a dieci anni;
3. dieci anni per i reati punibili con pena privativa della libertà superiore a tre anni;
(…)
(3) Il termine di prescrizione ai fini dell’azione penale decorre dalla commissione del reato, in caso di tentativo o di atti preparatori dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto e, in caso di reati permanenti o continuati, dalla loro cessazione».
13
Ai sensi dell’articolo 81 di detto codice:
«(1) Il termine di prescrizione è sospeso se l’inizio o la prosecuzione dell’azione penale dipende dall’accertamento di una questione preliminare con decisione giudiziaria definitiva.
(2) La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto delle autorità competenti compiuto ai fini dell’azione penale e solo nei confronti della persona contro cui è diretta l’azione penale. Quando l’atto interruttivo della prescrizione è concluso, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
(3) Nonostante la sospensione o l’interruzione della prescrizione, la perseguibilità penale è esclusa nel caso in cui sia trascorso un periodo superiore alla metà di quello previsto dall’articolo precedente».
14
L’articolo 93 dello stesso codice prevede quanto segue:
«I termini e le espressioni seguenti sono utilizzati nel presente codice con il seguente significato:
(…)
20. “gruppo criminale organizzato”: associazione durevole e strutturata di tre o più persone finalizzata a commettere in modo concertato, sul territorio nazionale o all’estero, reati punibili con una pena privativa della libertà superiore a tre anni. L’associazione è considerata strutturata anche in assenza di una ripartizione formale dei compiti tra i partecipanti, di una partecipazione durevole o di una struttura articolata».
15
L’articolo 255 del codice penale prevede quanto segue:
«(1) Chiunque eviti la determinazione o il pagamento di debiti fiscali di importo elevato, in quanto:
(…)
7. detragga indebitamente l’imposta assolta a monte,
è punito con una pena privativa della libertà da uno a sei anni e un’ammenda fino a 2 000 [leva bulgari (BGN)].
(…)
(3) Qualora il debito fiscale sia di importo particolarmente elevato, la sanzione è una privativa della libertà da tre a otto anni e la confisca di tutto o parte del patrimonio del colpevole».
16
L’articolo 321 di tale codice così dispone:
«(1) La costituzione o la direzione di un gruppo criminale organizzato è punita con una pena privativa della libertà da tre a dieci anni.
(2) La partecipazione a tale gruppo è punita con una pena privativa della libertà da uno a sei anni.
(3) Qualora il gruppo sia costituito (…) a fini di lucro, (…) la pena è:
1. per i reati di cui al paragrafo 1: una pena privativa della libertà da cinque a quindici anni;
2. per i reati di cui al paragrafo 2: una pena privativa della libertà da tre a dieci anni».
Codice di procedura penale
17
L’articolo 24, paragrafo 1, del Nakazatelno‑protsesualen kodeks (codice di procedura penale, DV n. 86/05, del 28 ottobre 2005), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, prevede quanto segue:
«(1) Il procedimento non può essere avviato o deve essere archiviato nel caso in cui:
(…)
3. la responsabilità penale sia estinta per effetto del decorso del termine previsto dalla legge;
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18
Con atto di imputazione redatto nel corso del 2015, A, B, V, G e D sono stati rinviati dinanzi al giudice penale competente al fine di rispondere della commissione di diversi reati.
19
Più in particolare, anzitutto, A e B sono accusati di aver diretto un gruppo criminale organizzato, costituito a scopo di lucro, ai sensi dell’articolo 321, paragrafo 3, del codice penale. Tale reato, che avrebbe avuto inizio nel marzo 2011 e termine il 14 novembre 2012, è punito con una pena privativa della libertà da cinque a quindici anni.
20
Sulla base di questa stessa disposizione, inoltre, V, G e D sono accusati di aver partecipato allo stesso gruppo criminale organizzato. Tale reato, che avrebbe avuto inizio anch’esso nel marzo 2011 e termine il 14 novembre 2012, è punito con una pena privativa della libertà da tre a dieci anni.
21
Infine, A, B, V e D sono accusati di aver commesso, tra il giugno 2011 e l’ottobre 2012, diverse frodi in materia di IVA, i cui importi ammonterebbero, rispettivamente, a BGN 1 239 070 (circa EUR 633 525), a BGN 2 211 200 (circa EUR 1 130 568), BGN 2 000 000 (circa EUR 1 022 583) e a BGN 2 433 590 (circa EUR 1 244 274). Tali reati, di cui all’articolo 255, paragrafo 3, del codice penale bulgaro, sono puniti ciascuno con una pena privativa della libertà da tre a otto anni, oltre alla confisca totale o parziale del patrimonio. Ciò premesso, la pena privativa della libertà massima che può essere inflitta per l’insieme di tali reati non può superare gli otto anni.
22
Il 26 novembre 2015, a seguito del deposito dell’atto di imputazione menzionato al punto 18 della presente sentenza, la causa è stata assegnata a un collegio giudicante, composto da un giudice e da due giurati, che ha tenuto 48 udienze tra il 2015 e il 2021. A seguito della nomina di tale giudice a procuratore europeo delegato, il procedimento ha dovuto essere ripreso
ab initio
, dopo la riassegnazione di tale causa a un secondo giudice e ad altri due giurati. Tra il 2022 e il 2025, tale collegio giudicante ha tenuto 18 udienze, senza che sia stata adottata alcuna misura effettiva per la raccolta di prove. A seguito del collocamento a riposo di detto secondo giudice, avvenuto il 14 marzo 2025, tale causa è stata riassegnata a un terzo giudice e a due nuovi giurati, che compongono il giudice del rinvio.
23
In primo luogo, tale giudice rileva che, in forza degli articoli 80 e 81 del codice penale, la scadenza del termine di prescrizione applicabile ai reati di frode all’IVA e di partecipazione a un gruppo criminale organizzato, che egli è chiamato a giudicare, è imminente. A tal riguardo, esso precisa che il termine di prescrizione assoluto applicabile a tali reati è di quindici anni. Di conseguenza, tale prescrizione sarà acquisita nel 2026 e nel 2027, per quanto riguarda i reati di frode in materia di IVA, a seconda della data in cui è stata presentata la presunta falsa dichiarazione IVA, e il 14 novembre 2027, per quanto riguarda il reato di partecipazione a un gruppo criminale organizzato, ossia quindici anni dopo lo scioglimento di tale gruppo. Orbene, secondo il giudice del rinvio, non è oggettivamente possibile, nel caso di specie, portare a termine un procedimento penale con tre gradi di giudizio prima della scadenza di tali termini.
24
Per contro, per quanto riguarda i procedimenti penali avviati nei confronti di A e B per aver diretto il gruppo criminale organizzato, detto giudice rileva che, essendo tale reato punibile con una pena privativa della libertà massima di quindici anni, il termine di prescrizione assoluto applicabile equivale a 22 anni e sei mesi e scadrà quindi solo il 14 maggio 2035. A suo avviso, un siffatto termine è sufficiente per portare a conclusione il procedimento penale, anche in caso di tre gradi di giudizio.
25
In tale contesto, lo stesso giudice ritiene che il calcolo del termine di prescrizione unicamente in base alla pena massima comminata, indipendentemente dalla complessità giuridica e fattuale della causa e dall’eventuale sopravvenienza di circostanze impreviste, potrebbe essere incompatibile con il diritto dell’Unione. A tal riguardo, esso ricorda che, nella sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU; in prosieguo: la «sentenza Lin», EU:C:2023:606), la Corte ha dichiarato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurarsi che le norme sulla prescrizione previste dal diritto nazionale consentano una repressione effettiva dei reati legati a frodi in materia di IVA e che non può sussistere, per motivi intrinseci a tale diritto nazionale, un rischio sistemico di impunità, in particolare nelle cause la cui complessità richiede una fase istruttoria più lunga.
26
Orbene, il giudice del rinvio sottolinea che l’impossibilità, nel diritto bulgaro, di fissare un termine di prescrizione più lungo rispetto al termine di prescrizione assoluto di quindici anni applicabile ai reati di frode in materia di IVA, nelle cause più complesse o a motivo del verificarsi di un evento fortuito che impone la ripresa del procedimento
ab initio
, costituisce un problema sistemico, in quanto più l’attività criminosa oggetto dell’azione penale è complessa, tanto più è difficile portare a conclusione il procedimento penale prima della scadenza di tale termine.
27
In secondo luogo, tale giudice rileva che il legislatore bulgaro ha previsto una pena privativa della libertà della durata massima di otto anni per i reati di frode fiscale, mentre la partecipazione a un gruppo criminale organizzato e la direzione di tale gruppo sono punibili con pena privativa della libertà della durata massima, rispettivamente, di dieci anni e quindici anni, nonostante il fatto che l’unico scopo criminale di tale gruppo organizzato consista nella commissione di una frode fiscale. In tali circostanze, esso si interroga sulla compatibilità di una siffatta differenza tra le pene massime applicabili con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/841.
28
A tal riguardo, detto giudice sottolinea che tale disposizione prevede un’alternativa per quanto riguarda le pene applicabili a un’intesa volta alla commissione di un reato, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale decisione quadro. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere, secondo la prima parte di tale alternativa, una pena il cui massimo è identico a quello della pena comminata per i reati per la cui commissione l’intesa è stata conclusa. Ai sensi della seconda parte di detta alternativa, essi possono prevedere una pena privativa della libertà massima compresa tra almeno due anni e cinque anni. Tale seconda parte fissa quindi uno spazio edittale che non è collegato alla durata massima delle pene che sanzionano i reati previsti dall’organizzazione criminale. Ciò premesso, il giudice del rinvio dubita che detta seconda parte possa essere interpretata nel senso che consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere pene più severe di quelle inflitte per tali reati.
29
Infatti, detto giudice ritiene che l’intesa di cui a tale articolo 2, lettera b), della decisione quadro 2008/841, che ha condotto alla formazione di un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 1, punto 1, di tale decisione quadro, abbia carattere illecito solo a causa del suo oggetto, vale a dire la commissione di determinati reati. Pertanto, detto giudice tende a ritenere che la pena comminata in forza di una siffatta intesa non possa essere più severa di quella prevista per i reati oggetto di tale intesa, a pena di violare il principio di proporzionalità.
30
Il giudice del rinvio riconosce tuttavia che dalla formulazione della seconda parte dell’alternativa di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/841 sembra discendere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere, per l’associazione per delinquere, una pena più severa di quella applicabile ai reati che tale associazione mira a commettere.
31
In tali circostanze, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 325 [TFUE] e l’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione [TIF] ostino a una legge nazionale ai sensi della quale il termine di prescrizione per la perseguibilità di reati contro gli interessi finanziari dell’Unione è determinato unicamente in base alla pena massima prevista per un reato e non in base alla complessità, in fatto ed in diritto, della causa, senza tener conto del possibile verificarsi di un caso fortuito che imponga il riavvio del procedimento penale ex novo, con la conseguenza che l’applicazione della legge nazionale possa condurre all’impunità.
2) Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/841 osti a una legge nazionale ai sensi della quale il reato di cui all’articolo 2, lettera b), è punito con una pena detentiva la cui durata massima è superiore a quella prevista per il reato cui si riferisce l’intesa di cui al medesimo articolo 2, lettera b)».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
32
In via preliminare, dalla decisione di rinvio risulta anzitutto che, nel diritto bulgaro, il termine di prescrizione normalmente applicabile a un reato dipende dalla gravità della pena comminata e può essere interrotto o sospeso. Quanto al termine di prescrizione assoluto applicabile a tale reato, che non può essere, dal canto suo, né interrotto né sospeso, esso è fissato per una durata equivalente a una volta e mezzo il termine di prescrizione normalmente applicabile a detto reato. Se non è intervenuta alcuna condanna definitiva prima della scadenza di tale termine di prescrizione assoluto, la perseguibilità dello stesso reato deve essere considerata definitivamente esclusa per prescrizione.
33
In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con l’articolo 325 TFUE e con l’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione TIF, della normativa bulgara che fissa a quindici anni il termine di prescrizione assoluto applicabile ai reati di frode in materia di IVA e di partecipazione a un gruppo criminale organizzato finalizzato alla commissione di siffatti reati.
34
Inoltre, poiché i fatti all’origine del procedimento penale sono stati commessi nel corso degli anni 2011 e 2012, la convenzione TIF è loro applicabile
ratione temporis
. Infatti, da un lato, dall’articolo 2 della decisione 2008/40 risulta che detta convenzione è entrata in vigore in Bulgaria, al più tardi, il 1º gennaio 2008. Dall’altro lato, la medesima convenzione ha cessato di produrre i suoi effetti solo a partire dal 6 luglio 2019, data in cui è stata sostituita dalla direttiva TIF, come precisa l’articolo 16 di tale direttiva (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2026, Lin II, C‑280/25, in prosieguo: la «sentenza Lin II», EU:C:2026:586, punti 67 e 68).
35
Per giunta, da un lato, dalla decisione di rinvio risulta che l’importo totale della frode in materia di IVA che le persone di cui trattasi nel procedimento principale sono sospettate di aver commesso è stimato in oltre EUR 4 milioni. Una siffatta frode deve, pertanto, essere qualificata «grave», ai sensi dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione TIF (v., in tal senso, sentenze Lin, punti 22 e 79, e Lin II, punti 73 e 74).
36
Dall’altro lato, occorre sottolineare che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE riguarda non solo atti che causano un concreto pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione, ma anche tentativi di commettere tali atti (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 187).
37
Allo stesso modo, dall’articolo 1, paragrafo 3, e dall’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione TIF risulta che il tentativo di commettere una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione deve essere assimilato a una siffatta frode, ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 1 (v., al riguardo, sentenza Lin II, punto 95).
38
Del resto, la Corte ha già dichiarato che la costituzione di un’associazione per delinquere allo scopo di commettere reati in materia di IVA costituisce un caso di frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a., (C‑105/14, EU:C:2015:555, punto 42).
39
Pertanto, se i fatti contestati alle persone di cui trattasi nel procedimento principale fossero dimostrati, tanto il reato di frode in materia di IVA quanto quello di partecipazione a un gruppo criminale organizzato al fine di commettere tale frode, per i quali le persone di cui trattasi nel procedimento principale sono perseguite dinanzi al giudice del rinvio, dovrebbero essere considerati come costituenti frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, ai sensi dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione TIF.
40
Ne consegue che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 325 TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione TIF debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale la perseguibilità di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione è necessariamente esclusa per prescrizione qualora non sia intervenuta alcuna condanna definitiva entro un termine di quindici anni a decorrere dalla commissione di tali reati, indipendentemente dal verificarsi di qualsiasi causa di interruzione o sospensione della prescrizione o di un caso fortuito, e senza che si tenga conto del grado di complessità della causa, termine che può, secondo il giudice del rinvio, comportare un rischio sistemico di impunità di tali frodi.
41
Occorre in primo luogo ricordare che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione mediante misure dissuasive e efficaci. Pur disponendo di una libertà di scelta per quanto riguarda le sanzioni applicabili, che possono assumere la forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione delle due, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono tuttavia garantire, in forza di tale disposizione, che i casi di frode grave o altra attività illecita grave che leda gli interessi finanziari dell’Unione siano passibili di sanzioni penali efficaci e dissuasive (sentenza Lin II, punto 109 e giurisprudenza citata).
42
L’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione TIF impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prendere le misure necessarie affinché le condotte integranti una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l’estradizione (v., al riguardo, sentenza Lin II, punto 71).
43
In secondo luogo, alla data dei fatti di cui al procedimento principale, il regime della prescrizione applicabile ai reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione non era stato oggetto di armonizzazione da parte del legislatore dell’Unione, armonizzazione che è successivamente avvenuta, in modo parziale, solo con l’adozione della direttiva TIF (sentenza Lin, punto 81 e giurisprudenza citata), che, come discende dal punto 34 della presente sentenza, non è applicabile al procedimento principale.
44
Pertanto, l’adozione di norme per disciplinare la prescrizione della responsabilità penale per reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione rientrava, alla data dei fatti di cui al procedimento principale, nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tuttavia, tali [OSCURATO:PERSONA] sono tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi che impone loro il diritto dell’Unione e, in particolare, l’articolo 325 TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione TIF (v., in tal senso, sentenza Lin, punto 82).
45
A tale titolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono, in particolare, assicurare che le norme sulla prescrizione previste dal diritto nazionale consentano una repressione effettiva dei reati di frode grave lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, dato che l’esistenza di un rischio sistemico che siffatti reati rimangano penalmente impuniti costituisce un caso di incompatibilità con i requisiti di cui all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione TIF (v., in tal senso, sentenze Lin, punto 92, e Lin II, punto 219 e giurisprudenza citata).
46
In terzo e ultimo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un termine di prescrizione assoluto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, contribuisce a rafforzare la certezza del diritto impedendo che la prescrizione delle azioni giudiziarie possa essere procrastinata all’infinito mediante ripetuti atti di interruzione o sospensione di tale prescrizione (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑539/24, EU:T:2025:919, punto 20 e giurisprudenza citata).
47
Ciò premesso, un siffatto termine di prescrizione assoluto deve avere una durata sufficiente per non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela degli interessi finanziari dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 21 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑308/19, EU:C:2021:47, punti 48 e 49, e del 30 gennaio 2025, Trenitalia, C‑510/23, EU:C:2025:41, punto 38). Al fine di valutare il carattere sufficiente di tale durata, occorre tener conto di tutti gli elementi del regime di prescrizione interessato nonché del grado di complessità del procedimento necessario all’accertamento dei reati di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 21 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑308/19, EU:C:2021:47, punto 50, e del 30 gennaio 2025, Trenitalia, C‑510/23, EU:C:2025:41, punto 39).
48
Pertanto, la Corte ha già dichiarato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a provvedere affinché sia introdotto un termine di prescrizione di durata sufficiente per portare a conclusione i procedimenti penali avviati a carico degli autori di frodi gravi lesive degli interessi finanziari dell’Unione, tenendo debitamente conto della lunghezza e della complessità di tali procedimenti (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a., C‑105/14, EU:C:2015:555, punti 46 e 47).
49
Nel caso di specie, come sottolineato al punto 33 della presente sentenza, i reati di frode all’IVA e di partecipazione a un gruppo criminale organizzato, come quelli contestati agli imputati nel procedimento principale, sono necessariamente prescritti, nel diritto bulgaro, quando nessuna condanna definitiva sia intervenuta entro un termine di quindici anni a decorrere dalla loro commissione.
50
A tal riguardo, da un lato, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, un siffatto termine di quindici anni lascia, in linea di principio, alle autorità penali bulgare un lasso di tempo ragionevole per portare a termine i procedimenti penali avviati a carico degli autori di tali frodi e ottenere, prima della scadenza del termine di prescrizione loro applicabile, una sentenza definitiva rispetto a tali frodi, anche quando tale sentenza richiede che la causa sia esaminata in tre gradi di giudizio.
51
Dall’altro, il giudice del rinvio non ha fornito alla Corte elementi sufficienti che consentissero di constatare che, in modo sistemico, era in pratica eccessivamente difficile, in Bulgaria, che fosse emessa una decisione con autorità di cosa giudicata riguardo a reati di frode grave lesivi degli interessi finanziari dell’Unione entro un termine di quindici anni a decorrere dalla commissione di tali reati. Occorre in particolare rilevare, a tal riguardo, che modifiche che incidono sulla composizione di collegi giudicanti in cause isolate non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un rischio sistemico di impunità di detti reati.
52
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 325 TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione TIF devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale la perseguibilità di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione è necessariamente esclusa per prescrizione qualora non sia intervenuta alcuna condanna definitiva entro un termine di quindici anni a decorrere dalla commissione di tali reati, indipendentemente dal verificarsi di qualsiasi causa di interruzione o di sospensione della prescrizione, o di un caso fortuito, purché un siffatto termine non comporti, nello Stato membro interessato, un rischio sistemico di impunità di tali frodi.
Sulla seconda questione
53
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/841 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale il reato consistente nella conclusione di un’intesa finalizzata a commettere un reato, quale previsto all’articolo 2, lettera b), di tale decisione quadro, è punibile con una pena privativa della libertà la cui durata massima è, al contempo, superiore a quella della pena privativa della libertà applicabile al reato in vista del quale tale intesa è conclusa e superiore a cinque anni.
54
Come emerge dai considerando 1 e 3 della decisione quadro 2008/841, quest’ultima è frutto di una strategia comune per far fronte a problemi transnazionali come la criminalità organizzata e dovrebbe, da un lato, comprendere i reati solitamente commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale, e, dall’altro, prevedere pene corrispondenti alla gravità di tali reati nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che li hanno commessi o ne sono responsabili (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Volieva, C‑265/23, EU:C:2024:602, punto 38).
55
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che le persone a carico delle quali si svolge il procedimento principale sono segnatamente perseguite, ai sensi dell’articolo 321 del codice penale, per aver diretto o partecipato a un gruppo criminale organizzato, ai sensi dell’articolo 93, punto 20, di tale codice, il cui obiettivo era quello di commettere frodi in materia di IVA.
56
Secondo il giudice del rinvio, la direzione di un siffatto gruppo criminale organizzato e la partecipazione a tale gruppo rientrano nell’ambito di applicazione del reato previsto all’articolo 2, lettera b), della decisione quadro 2008/841, vale a dire il comportamento di una persona, connesso a un’organizzazione criminale, consistente in un’intesa con una o più altre persone per porre in essere un’attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all’articolo 1 di tale decisione quadro, anche se la persona in questione non partecipi all’esecuzione materiale di tale attività.
57
[OSCURATO:PERSONA] ritiene tuttavia che i reati menzionati al punto 55 della presente sentenza rientrino maggiormente nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, lettera a), di detta decisione quadro, che riguarda il comportamento, connesso a un’organizzazione criminale, di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell’attività generale dell’organizzazione criminale o dell’intenzione di quest’ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell’organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione.
58
A tal riguardo, da un lato, dall’articolo 2 della decisione quadro 2008/841 risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono della facoltà di qualificare come reato le due condotte contemplate da tale disposizione, o una sola di esse. Orbene, la domanda di pronuncia pregiudiziale non consente di determinare quale scelta il legislatore bulgaro abbia effettuato al riguardo. Dall’altro lato, occorre ricordare che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sono sottoposte dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza [sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 44].
59
Da tale giurisprudenza risulta che la Corte non può rimettere in discussione la valutazione del giudice del rinvio secondo cui i reati di direzione e di partecipazione a un gruppo criminale organizzato, contestati agli imputati nel procedimento principale, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, lettera b), di tale decisione quadro. È vero che, qualora risultasse in modo manifesto che l’interpretazione richiesta di tale disposizione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, la seconda questione pregiudiziale dovrebbe essere dichiarata irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2026, NTH Haustechnik, C‑484/24, EU:C:2026:496, punto 44 e giurisprudenza citata). Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso di specie.
60
In ogni caso, sebbene il regime di sanzioni previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/841 per il reato di cui all’articolo 2, lettera b), di tale decisione quadro differisca da quello istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione quadro per il reato di cui al suo articolo 2, lettera a), resta il fatto che la risposta alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio rimarrebbe, per i motivi di seguito esposti, identica se quest’ultimo ritenesse, in definitiva, che i reati menzionati al punto 55 della presente sentenza rientrino nell’ambito di applicazione di tale articolo 2, lettera a), della medesima decisione quadro e non dell’articolo 2, lettera b), di quest’ultima.
61
Alla luce di tale precisazione, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/841, l’intesa di cui all’articolo 2, lettera b), di quest’ultima deve essere punita o con una pena privativa della libertà la cui durata massima è identica a quella prevista per il reato in vista del quale tale intesa è conclusa, o con una pena privativa della libertà massima compresa tra almeno due e cinque anni.
62
Secondo una costante giurisprudenza discende, tanto dalla necessità di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto dal principio di uguaglianza, che una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata, deve di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto non soltanto della formulazione della medesima, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, punto 11, e del 18 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], C‑417/23, EU:C:2025:1017, punto 76).
63
Per quanto riguarda, in primo luogo, il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/841, occorre rilevare che la formulazione di tale disposizione presenta divergenze nelle sue diverse versioni linguistiche. Così, nella sua versione italiana («o compresa tra due e cinque anni»), essa prevede che il reato di cui all’articolo 2, lettera b), di tale decisione quadro è punibile con una pena privativa della libertà di durata massima equivalente a quella prevista per il reato in vista del quale l’intesa è conclusa o compresa tra due e cinque anni. Per contro, in altre versioni linguistiche, come le versioni spagnola («
con una pena máxima de reclusión de al menos tra dos y cinco años
»), danese («
med en maksimumsfrihedsstraf pde mindst mellem to og fem år
»), tedesca («
mit einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens zwei bis fünf Jahren
»), greca («
με ποινή στερητική της ελευθερίας το μέγιστο ύψος της οποίας είναι τουλάχιστο μεταξύ δύο και πέντε ετών
»), inglese («
by a maximum term of imprisonment of at least between two and five years
»), neerlandese («
met een maximale vrijheidsstraf van ten minste tussen de twee en de vijf jaar
»), portoghese («
com uma pena de prisão com a duração máxima de, pelo menos, dois a cinco anos
») e rumena («
de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin doi până la cinci ani
»), detta disposizione prevede che tale reato debba essere punito con una pena privativa della libertà di durata massima equivalente a quella prevista per il reato in vista del quale l’intesa è conclusa o con una pena privativa della libertà la cui durata massima sia compresa tra almeno due e cinque anni.
64
Lo stesso vale per la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/841. Infatti, nella sua versione italiana («di durata massima compresa tra due e cinque anni»), tale disposizione prevede una pena privativa della libertà la cui durata massima è compresa tra due e cinque anni, mentre, in particolare nelle sue versioni spagnola («
una pena máxima de reclusión de al menos entre dos y cinco años
»), danese («
med en maksimumsfrihedsstraf på mindst mellem to og fem år
»), tedesca («
mit einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens zwei bis fünf Jahren
»), greca («
η αξιόποινη πράξη την οποία αναφέρει το στοιχείο α) του άρθρου 2 να τιμωρείται με μέγιστη ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον μεταξύ δύο και πέντε ετών
»), inglese («
a maximum term of imprisonment of at least between two and five years
»), francese («
une peine d’emprisonnement maximale comprise entre deux ans et cinq ans au moins
»), neerlandese («
een maximale vrijheidsstraf die ten minste tussen de twee en de vijf jaar bedraagt
»), portoghese («
uma pena de prisão com a duração máxima de, pelo menos, dois a cinco anos
») e rumena («
de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin doi până la cinci ani
»), detta disposizione prevede una pena privativa della libertà la cui durata massima è compresa tra due e cinque anni almeno.
65
Tuttavia, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di quest’ultima né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. Così, in caso di discordanza tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione in questione dev’essere interpretata alla luce dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (v., in tal senso, sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, punto 14, e del 21 maggio 2026, Höldermann, C‑447/24, EU:C:2026:417, punto 71).
66
In secondo luogo, occorre rilevare che la decisione quadro 2008/841 è stata adottata sulla base, segnatamente, dell’articolo 31, paragrafo 1, TUE, le cui disposizioni figurano nell’attuale articolo 83, paragrafo 1, primo comma, TFUE. Orbene, tale articolo 31, paragrafo 1, conferiva al legislatore dell’Unione una competenza di armonizzazione minima delle sanzioni penali. Pertanto, l’articolo 3 di tale decisione quadro può contenere solo disposizioni minime relative alle sanzioni applicabili ai reati in ambito di criminalità organizzata [v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2024, PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato), C‑432/22, EU:C:2024:987, punto 38].
67
Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 61 a 64 delle sue conclusioni, una siffatta interpretazione è confermata dalle conclusioni del Consiglio, adottate nella riunione del 24 e 25 aprile 2002, sull’approccio da adottare per l’armonizzazione delle pene. Infatti, ne risulta che il rinvio, da parte del legislatore dell’Unione, a «pene detentive della durata massima compresa tra almeno due o cinque anni» non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere, nella loro legislazione nazionale, pene massime superiori.
68
Pertanto, dalla base giuridica, dall’impianto sistematico e dalla finalità della decisione quadro 2008/841 risulta che il suo articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non impedisce a uno Stato membro di sanzionare il reato di cui all’articolo 2, lettera b), di tale decisione quadro con una pena privativa della libertà la cui durata massima sia superiore a cinque anni. La stessa interpretazione si impone per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione quadro per quanto riguarda la sanzione applicabile al reato di cui all’articolo 2, lettera a), di quest’ultima.
69
In terzo luogo, tale articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non osta neppure a che uno Stato membro stabilisca, per il reato di cui all’articolo 2, lettera b), della decisione quadro 2008/841, una pena privativa della libertà la cui durata massima sia superiore a quella prevista per il reato in vista del quale l’intesa è conclusa.
70
Infatti, da un lato, da tale articolo 2, lettera b), risulta che detta intesa deve essere finalizzata alla commissione di reati di cui all’articolo 1, punto 1, di tale decisione quadro, ossia reati punibili con una pena privativa della libertà la cui durata massima è di almeno quattro anni o con una pena più severa. Ne consegue che il legislatore dell’Unione stesso ha considerato l’ipotesi in cui uno Stato membro punisca il reato in vista del quale una siffatta intesa è conclusa con una pena privativa della libertà la cui durata massima è di quattro anni, autorizzando al contempo, in forza di detto articolo 3, paragrafo 1, lettera b), tale Stato membro a sanzionare la partecipazione a detta intesa con una pena privativa della libertà di durata massima superiore a quattro anni.
71
Dall’altro lato, una siffatta intesa costituisce un comportamento connesso a un’organizzazione criminale, ai sensi dell’articolo 1, punto 1, di tale decisione quadro, vale a dire un’associazione strutturata, di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati di gravità certa al fine di trarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale.
72
Orbene, come ricordano i considerando 1 e 2 della decisione quadro 2008/841, quest’ultima è stata adottata al fine di consolidare il dispositivo di lotta contro la criminalità organizzata all’interno dell’Unione e di far fronte al pericolo particolare rappresentato dalle organizzazioni criminali nonché alla proliferazione di tali organizzazioni.
73
Pertanto, tenuto conto dell’importanza che il legislatore dell’Unione attribuisce alla lotta contro la criminalità organizzata, alla difficoltà di individuare tali organizzazioni criminali e alla gravità delle conseguenze che derivano dalla loro attività, non si può ritenere che l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/841 osti a una normativa nazionale che stabilisce, per i comportamenti di cui all’articolo 2 di tale decisione quadro, una pena privativa della libertà la cui durata massima è superiore a quella prevista per i reati alla cui commissione tali comportamenti sono preordinati.
74
In quarto e ultimo luogo, occorre ricordare che il principio di proporzionalità delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si impone non solo per quanto riguarda la determinazione degli elementi costitutivi di un reato, ma anche riguardo alle norme relative all’entità delle pene e alla valutazione degli elementi che possono essere presi in considerazione per stabilire queste ultime (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2026, AK Dlhopolec e a., C‑590/24, EU:T:2026:41, punto 106 e giurisprudenza citata).
75
Tale principio esige, tra l’altro, che la severità di una sanzione corrisponda alla gravità del reato di cui trattasi, in particolare garantendo un effetto realmente dissuasivo, senza tuttavia eccedere i limiti di quanto è necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti mediante tale previsione sanzionatoria (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2026, AK Dlhopolec e a., C‑590/24, EU:C:2026:41, punti 105 e 107 e giurisprudenza citata).
76
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta, da un lato, che le persone di cui trattasi nel procedimento principale perseguite per aver diretto un gruppo criminale organizzato avente come scopo la commissione di una frode in materia di IVA sono passibili di una pena privativa della libertà da cinque a quindici anni e, dall’altro, che quelle perseguite per aver partecipato a tale gruppo criminale organizzato sono passibili di una pena privativa della libertà da tre a dieci anni.
77
Un siffatto spazio edittale non sembra, in quanto tale, eccedere i limiti di quanto è idoneo e necessario alla realizzazione dell’obiettivo di lotta contro la criminalità organizzata legittimamente perseguito dalla normativa bulgara di cui trattasi nel procedimento principale.
78
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/841 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il reato consistente nella conclusione di un’intesa al fine di commettere un reato, quale quello di cui all’articolo 2, lettera b), di tale decisione quadro, è punibile con una pena privativa della libertà la cui durata massima è, al contempo, superiore a quella della pena privativa della libertà applicabile al reato in vista del quale tale intesa è conclusa e superiore a cinque anni.
Sulle spese
79
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 325 TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’atto del Consiglio del 26 luglio 1995,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale la perseguibilità di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea è necessariamente esclusa per prescrizione qualora non sia intervenuta alcuna condanna definitiva entro un termine di quindici anni a decorrere dalla commissione di tali reati, indipendentemente dal verificarsi di qualsiasi causa di interruzione o di sospensione della prescrizione o di un caso fortuito, purché un siffatto termine non comporti, nello Stato membro interessato, un rischio sistemico di impunità di tali frodi.
2)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata,
dev’essere interpretato nel senso che:
non osta a una normativa nazionale in forza della quale il reato consistente nella conclusione di un’intesa al fine di commettere un reato, quale quello di cui all’articolo 2, lettera b), di tale decisione quadro, è punibile con una pena privativa della libertà la cui durata massima è, al contempo, superiore a quella della pena privativa della libertà applicabile al reato in vista del quale tale intesa è conclusa e superiore a cinque anni.
Firme
*
Lingua processuale: il bulgaro.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.