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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 37116/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15903/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 39910/2021 depositata il 14/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. /----------------------/

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in tre motivi per la revocazione della ordinanza n. 39910/2021 del 14 dicembre 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si difendono con controricorso. 3.Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c .p.c., che ravvisava la non inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

Le parti hanno presentato memorie. 4.Questa Corte, con l’ordinanza n. 39910/2021, accolse unicamente il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in punto di spese processuali e di risarcimento dei danni da occupazione) avverso la sentenza n. 113/2016 della Corte d’appello di Venezia, respingendo le altre censure.

La Corte di cassazione in particolare rigettò il primo motivo del ricorso per difetto del requisito di forma e contenuto di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo stata riprodotta la parte dell’atto di appello contenente la richiesta di prova testimoniale né indicata la reiterata deduzione istruttoria in sede di conclusioni.

Nel prosieguo, la decisione di questa Corte valutò l’esclusione dello spoglio nel comportamento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come emergente dalla sentenza di appello, in relazione all’esecuzione dei lavori concernenti la stazione carburanti, anche alla luce dell’espletata CTU.

Il ricorso per revocazione deduce i seguenti errori addebitati all’ordinanza n. 39910/2021: 1) perché il ricorso per cassazione conteneva (pagina 41 e seguenti) l’integrale trascrizione delle richieste di prova formulate nelle conclusioni con riferimento anche all’atto di appello; 2) perché i giudici di appello non avevano escluso lo spoglio qualificando la condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come occupazione temporanea finalizzata ai lavori di adeguamento dell’impianto di carburanti; 3) perché la CTU non poteva aver valutato le opere eseguite sulla corte comune, giacché espletata prima della realizzazione delle stesse.

Con riguardo particolare al primo motivo del ricorso per revocazione, questa Corte ha già ritenuto che possa costituire errore di fatto, suscettibile di revocazione ex art. 391 bis c.p.c., la supposizione di inesistenza della specifica indicazione degli atti e documenti su cui poggia il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, 16/01/2019, n. 975). [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso per la revocazione della ordinanza n. 39910/2021 non sia inammissibile, ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Seconda Sezione civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15903/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 39910/2021 depositata il 14/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. /----------------------/ 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in tre motivi per la revocazione della ordinanza n. 39910/2021 del 14 dicembre 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si difendono con controricorso. 3.Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c .p.c., che ravvisava la non inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. Le parti hanno presentato memorie. 4.Questa Corte, con l’ordinanza n. 39910/2021, accolse unicamente il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in punto di spese processuali e di risarcimento dei danni da occupazione) avverso la sentenza n. 113/2016 della Corte d’appello di Venezia, respingendo le altre censure. La Corte di cassazione in particolare rigettò il primo motivo del ricorso per difetto del requisito di forma e contenuto di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo stata riprodotta la parte dell’atto di appello contenente la richiesta di prova testimoniale né indicata la reiterata deduzione istruttoria in sede di conclusioni. Nel prosieguo, la decisione di questa Corte valutò l’esclusione dello spoglio nel comportamento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come emergente dalla sentenza di appello, in relazione all’esecuzione dei lavori concernenti la stazione carburanti, anche alla luce dell’espletata CTU. Il ricorso per revocazione deduce i seguenti errori addebitati all’ordinanza n. 39910/2021: 1) perché il ricorso per cassazione conteneva (pagina 41 e seguenti) l’integrale trascrizione delle richieste di prova formulate nelle conclusioni con riferimento anche all’atto di appello; 2) perché i giudici di appello non avevano escluso lo spoglio qualificando la condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come occupazione temporanea finalizzata ai lavori di adeguamento dell’impianto di carburanti; 3) perché la CTU non poteva aver valutato le opere eseguite sulla corte comune, giacché espletata prima della realizzazione delle stesse. Con riguardo particolare al primo motivo del ricorso per revocazione, questa Corte ha già ritenuto che possa costituire errore di fatto, suscettibile di revocazione ex art. 391 bis c.p.c., la supposizione di inesistenza della specifica indicazione degli atti e documenti su cui poggia il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, 16/01/2019, n. 975). [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso per la revocazione della ordinanza n. 39910/2021 non sia inammissibile, ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Seconda Sezione civile, tabellarmente competente. Così deciso in Roma, nella camera di c
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