CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02866/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19576/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende contro [OSCURATO:PERSONA], GIAMMO ' ROSALIA, elettivamente domiciliati in PALERMO V. SCORDIA 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- letta l’istanza proposta dal difensore dei controricorrenti con la quale si segnala l’errore materiale contenuto nel decreto n.32898 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicato il 17.12.2024, con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio sopra indicato ai sensi dell’art.380-bis, secondo comma, cod.proc.civ.; visto il decreto del Presidente titolare confermativo della delega già conferita alla sottoscritta consigliere; rilevato che nel decreto di estinzione n. 32898/24, nel condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, si è omesso di provvedere a norma dell’art.93 cod.proc.civ. e cioè di liquidare le stesse a favore del procuratore costituito, malgrado la specifica istanza formulata in calce al controricorso; rilevato che, in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errori materiali (v. Cass., Sez.Un.7.7.2010 n.16037; Cass., Sez. U., 5.11.2021 n.32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicato e che non occorre provvedere sulle spese. P.Q.M. Dispone la correzione del decreto di estinzione n. 32898/24, pubblicato il 17.12. 2024, ai sensi dell’art.380 bis, secondo comma, cod.proc.civ., del giudizio iscritto al n.r.g. 19576/2022, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole “agli accessori di legge” le seguenti parole: “da distrarsi in favore del difensore dei controricorrenti dichiaratosene antistatario” e manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso, in Roma, il 4/0