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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 30847/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se›-ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Firenze, con ordinanza resa in data 28/9/2021, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. poc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA].

Il predetto era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Grosseto del 16/6/2020, irrevocabile il 21/12/2020, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per avere ceduto kg. 2,900 di sostanza stupefacente del tipo hashish a terzi.

La Corte d'appello ha osservato come la richiesta, ai sensi dell'art. 629, comma 2, cod. proc. pen., debba essere presentata, a pena d'inammissibilità, personalmente dall'interessato o da difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dell'art. 583, comma 3, cod. proc. pen.

Insorge la difesa contro il provvedimento indicato, rappresentando che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare valida la spedizione mediante raccomandata della istanza.

Lamenta nel ricorso che debbano trovare applicazione le regole generali dettate dagli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., tanto più nel periodo di emergenza pandemica, in cui sono privilegiate le forme che evitano accesso agli uffici e spostamenti.

Sottolinea come la giurisprudenza richiamata in motivazione non si attagli al caso in esame, affrontando la diversa questione del giudice presso il quale debba essere presentata l'istanza.

Il P.G. con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

2. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.

Com'è noto, la rescissione del giudicato è un mezzo straordinario di impugnazione, il cui esperimento soggiace a specifiche disposizioni che si giustificano proprio in forza della natura extra ordinem dell'impugnazione in questione.

L'istanza di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., deve essere presentata nella cancelleria della Corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, a pena di inammissibilità, «personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale».

Il dato normativo non lascia spazio a interpretazioni alternative: non è previsto, come sostenuto dal ricorrente, che l'impugnazione sia presentata dal difensore munito di procura speciale tramite lettera raccomandata. 2 v In altro caso, assimilabile al presente, la Corte di legittimità si è così espressa "è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata con le modalità di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in quanto il secondo comma dell'art. 629-bis cod. proc. pen. prevede modalità tassative di presentazione dell'impugnazione straordinaria in questione (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto inammissibile l'impugnazione straordinaria presentata a mezzo del servizio postale)" (così, Sez. 4, n. 5983 del 03/12/2019, dep. 17/02/2020, Rv. 278448).

Deve pertanto essere ritenuta priva di fondamento la censura mossa dal ricorrente.

3. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in data 5 maggio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se›-ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con ordinanza resa in data 28/9/2021, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. poc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA]. Il predetto era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Grosseto del 16/6/2020, irrevocabile il 21/12/2020, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per avere ceduto kg. 2,900 di sostanza stupefacente del tipo hashish a terzi. La Corte d'appello ha osservato come la richiesta, ai sensi dell'art. 629, comma 2, cod. proc. pen., debba essere presentata, a pena d'inammissibilità, personalmente dall'interessato o da difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dell'art. 583, comma 3, cod. proc. pen. Insorge la difesa contro il provvedimento indicato, rappresentando che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare valida la spedizione mediante raccomandata della istanza. Lamenta nel ricorso che debbano trovare applicazione le regole generali dettate dagli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., tanto più nel periodo di emergenza pandemica, in cui sono privilegiate le forme che evitano accesso agli uffici e spostamenti. Sottolinea come la giurisprudenza richiamata in motivazione non si attagli al caso in esame, affrontando la diversa questione del giudice presso il quale debba essere presentata l'istanza. Il P.G. con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. Com'è noto, la rescissione del giudicato è un mezzo straordinario di impugnazione, il cui esperimento soggiace a specifiche disposizioni che si giustificano proprio in forza della natura extra ordinem dell'impugnazione in questione. L'istanza di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., deve essere presentata nella cancelleria della Corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, a pena di inammissibilità, «personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale». Il dato normativo non lascia spazio a interpretazioni alternative: non è previsto, come sostenuto dal ricorrente, che l'impugnazione sia presentata dal difensore munito di procura speciale tramite lettera raccomandata. 2 v In altro caso, assimilabile al presente, la Corte di legittimità si è così espressa "è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata con le modalità di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in quanto il secondo comma dell'art. 629-bis cod. proc. pen. prevede modalità tassative di presentazione dell'impugnazione straordinaria in questione (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto inammissibile l'impugnazione straordinaria presentata a mezzo del servizio postale)" (così, Sez. 4, n. 5983 del 03/12/2019, dep. 17/02/2020, Rv. 278448). Deve pertanto essere ritenuta priva di fondamento la censura mossa dal ricorrente. 3. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in data 5 maggio 2022
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