CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 48608/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Senegal [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2722/22 del G.i.p. del Tribunale di Torino del 22/02/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Torino, a sua richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni di reclusione ed euro 14.00,00 di multa in ordine ai delitti di detenzione, per uso diverso da quello personale, di 417,50 gr. di crack-cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, capo 1) e di cessione a terzi di gr. 4,120 della stessa sostanza (art. 73, comma 5, d.P.R. cit., capo 2), ordinando contestualmente la confisca del denaro, poiché ritenuto profitto del reato, della sostanza stupefacente e di quant'altro in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce l'illegalità della confisca del denaro e la violazione dell'art. 240 cod. pen. riguardo agli apparecchi telefonici, corredati delle rispettive SIM-Card, di cui è stata contestualmente disposta la confisca in assenza totale di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui alla motivazione. 2. Contestualmente all'applicazione della pena su concorde richiesta delle parti processuali, il G.i.p. del Tribunale di Torino ha disposto, tra l'altro, la confisca della somma di denaro e dei telefoni cellulari in sequestro. A fronte delle censure svolte dal ricorrente di una sostanziale assenza di motivazione a supporto di tali statuizioni, va rilevato che con riferimento al denaro, il giudice ha congruamente motivato che esso deve ritenersi provento di una delle condotte in addebito e in particolare di quella di cessione illecita, che trattandosi di profitto del reato, si verte in ipotesi diha confisca facoltativa (art. 240, primo comma, cod. pen.) e che l'imputato non ha offerto alcuna dimostrazione della sua provenienza lecita, pur essendo le banconote state rinvenute nello stesso pensile dove è stato trovato materiale atto alla pesatura, al taglio ed al confezionamento della sostanza drogante. Trattasi di motivazione più che congrua e non ha pregio il rilievo difensivo che non si sia specificato se la somma rinvenuta, pari a 440,00 euro, provenisse dalla singola cessione di stupefacente contestata al capo b) o da pregresse altre operazioni di cessione, dal momento che le modalità del rinvenimento come sopra indicate e l'assenza di spiegazioni alternative in ordine alla sua provenienza lecita costituiscono congrua dimostrazione di un nesso pertinenziale che deve sempre sussistere tra il profitto ed il reato commesso ai fini dell'applicazione della misura ablatoria facoltativa in esame (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399) Sostanzialmente tautologica appare, invece, la motivazione riferita ai telefoni cellulari, di cui il giudice ha ritenuto opportuna la confisca, atteso "l'evidente collegamento" tra il relativo possesso ed il restante materiale in sequestro. Non risulta, infatti, neppure adombrato se ad es. anche grazie all'uso dei citati dispositivi l'imputato abbia realizzato le condotte delittuose in addebito o se il relativo possesso abbia facilitato le condotte illecite o possa consentire la loro reiterazione, sicché l'asserito evidente collegamento difetta, in realtà, di concreti elementi argomentativi di dimostrazione. La confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma primo, cod. pen. risulta, infatti, legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (tra molte v. Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro e al., Rv. 263111; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881) 3. In accoglimento delle censure difensive sul punto, la sentenza impugnata va, per-tanto, annullata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio al giudice a quo, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto perché manifestamente infondato. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, Ufficio G.i.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, 2 novembre 2022