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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 19466/2024

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso 23793/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di già membri del Comitato di Indirizzo Generale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoGIUSEPPE BOZZI; -controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] A R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., SH1 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA] . , SAFIG S .

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L . , [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.E.- [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, LLOYD'S [OSCURATO:PERSONA] S.A. (10548370963) , LLOYD'S [OSCURATO:PERSONA] S.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I CERTIFICATI n.

GZPIQ00991L - LB – A1201742976 – A1201844769 – A1201946668, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A. - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 52059/2021del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’, il quale conclude per la declaratoria della giurisdizione della Corte dei Conti.fatti di causa

1. Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2021, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica ([OSCURATO:PERSONA]) ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma i 92 soggetti privati indicati in epigrafe (oltre ai componenti degli organi sociali tempo per tempo in carica durante il periodo di riferimento, i privati corruttori e le società loro riferibili, operanti quali prestanome) per l’accertamento della responsabilità in ordine ai comportamenti illeciti rispettivamente posti in essere nei propri confronti e la loro condanna al risarcimento di un danno commisurato, attraverso una perizia di parte, in quasi 200 milioni di euro (per la perdita in conto capitale subita, il mancato guadagno derivante dagli impieghi non appropriati e per le somme, pari a circa 46 milioni di euro, corrisposte a titolo di “segnalazioni di pregi” ai corruttori, che a loro volta trasferivano utilità o denaro al Presidente o al Direttore Generale), cui aggiungere quello all’immagine dell’ente nei confronti dei propri iscritti, divenuti restii a versare i contributi temendo che il dissesto non consentisse il pagamento delle pensioni.

L’Ente – istituito il 24 marzo 1998 per assicurare la tutela previdenziale degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia –ha dedotto, in sintesi, diversi titoli di responsabilità dei soggetti convenuti per avere: a) i propri organi apicali (Presidente e Direttore Generale) orientato le politiche di investimento dell’ente verso prodotti finanziari non appropriati, sottoscritti per valori gonfiati, così da lucrare utilità, sotto forma di ingenti commissioni di sottoscrizione, insieme con altri (coimputati nei procedimenti penali), loro pagate da controparti compiacenti: in sostanza, indirizzando le risorse di [OSCURATO:PERSONA] verso fondi di investimento “amici” dei corruttori, percipienti da questi fondi lauti compensi a titolodi “segnalazione di pregi” (pari a circa 46 milioni di euro); b) i corruttori e i soggetti loro riferibili funto da prestanome per occultare i proventi degli illeciti compiuti; c) gli organi sociali a vario titolo coinvolti (essendo l’ente privo di un assetto organizzativo adeguato e professionalmente strutturato), gli organi di indirizzo (Consiglio di indirizzo generale) e di controllo ([OSCURATO:PERSONA]), nonché il Consiglio d’Amministrazione, non adempiuto correttamente al proprio dovere di gestione, vigilanza e controllo, avallando acriticamente ogni decisione del Presidente o del Direttore Generale.

2. Costituitosi il contraddittorio, anche a seguito di alcuni rinvii disposti dall’ufficio per la sua integrazione e la chiamata in garanzia delle compagnie di assicurazione indicate in epigrafe, sull’eccezione (tra le varie sollevate dai convenuti) di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella della Corte dei conti, il Tribunale adito ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione su tale eccezione pregiudiziale.

3. Con atto notificato il 20 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso davanti a queste Sezioni Unite per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., premessane l’ammissibilità per la propria domanda di accertamento in favore della giurisdizione civile adita, e non di suo difetto, dato in particolare atto dell’intervenuta condanna del Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno per euro 247.347,60 nel giudizio di responsabilità erariale promosso dalla Procura della Corte dei Conti nei suoi confronti per danno all’immagine della [OSCURATO:PERSONA] (nel quale l’Ente era intervenuto specificando di avere promosso un’azione di responsabilità civile anche nei confronti di tutti gli altri convenuti per ragioni di danno non rientranti nella giurisdizione contabile) e della condanna penale di tre dei convenuti (Conte, Galli e Bernardini).

Ad esso hanno resistito con distinti controricorsi, a ministero di difensori diversi, rispettivamente: a) [OSCURATO:PERSONA], consulente finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] e del suo management nel periodo 2011 - 2018 (insieme alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) chiamata in causa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere tenuti indenni in conseguenza dei diversi ruoli ricoperti nel corso degli anni all'interno degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza di [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha preso posizione sull’eccezione di difetto di giurisdizione;b) [OSCURATO:PERSONA] ed altri 46 soggetti, tutti già membri del Comitato di Indirizzo Generale, in tale qualità, che hanno dedotto l’inammissibilità del ricorso per l’“affermazione”della giurisdizione, comunque spettante alla Corte dei conti; c) [OSCURATO:PERSONA], ex Direttore Generale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza non avendo [OSCURATO:PERSONA] individuato, né con riproduzione indiretta né con localizzazione nelle fasi giudiziali, il contenuto del provvedimento con cui il Giudice avrebbe manifestato il proprio orientamento favorevole all’accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione; d) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiamanti in causa AIG Europe S.A., che hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito; e) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiamata in causa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha eccepito l’irrilevanza della trasformazione di [OSCURATO:PERSONA] in fondazione di diritto privato, ai sensi del d.lgs. 509/1994, ai fini della giurisdizione contabile, cui spettante nell’odierna controversia; f) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che parimenti hanno chiesto l’accertamento della giurisdizione contabile.

4. Il P.G. ha comunicato le sue conclusioni nel senso della giurisdizione della Corte dei conti.

5. [OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Bergoglio, nonché Ladu e Valerio hanno comunicato memoria finale.

Ragioni della decisione

1. Con la formulazione di una doglianza sostanzialmente unica, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l’esistenza della giurisdizione civile, in ragione della propria natura di Fondazione di diritto privato, disciplinata dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, significativamente attinta, nelle more del procedimento civile ancora pendente (in data 1 agosto 2022), dal decreto del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma di comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli artt. 64 ss. d.lgs. 231/2001, applicabile, ai sensi dell’art. 1, agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (ma non allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

A tale fine, esso ha sottolineato, tra le sue finalità statutarie, quella del cd.

“pareggio di bilancio”, dato obiettivo inequivocabilmente indicativo dello svolgimento di un’attività impostata su criteri di economicità (a nulla rilevando l’assenza di finedi lucro) e la sottoposizione dell’ente (dal 20 marzo 2019 al 20 maggio 2020) alla misura cautelare del commissariamento, che è procedura simile a quella prevista dalla legge fallimentare per le società di capitali private per il caso di tracollo economico-finanziario.

Inoltre, esso ha dedotto l’attinenza dei comportamenti illeciti, oggetto di domanda risarcitoria, a procedure ed attività privatistiche (quali investimenti finanziari, disciplina dei bilanci, dell’organizzazione e dei controlli, fatti illeciti), in relazione a materie di per sé sottratte alla disciplina dell’evidenza pubblica nelle procedure di appalto, ai sensi di quanto previsto sia dall’art. 19 d.lgs. 163/2006 che dall’art. 17 d.lgs. 50/2006.

E la loro riferibilità, non già ad un cattivo esercizio della funzione previdenziale (consistente, a titolo di esempio, nel mancato o errato pagamento di pensioni), quanto piuttosto ad un impiego non corretto delle entrate private gestite, anche in assenza di adeguati controlli e di un assetto organizzativo efficiente. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato come nessuno dei convenuti sia proprio dipendente essendo stati, infatti, chiamati in responsabilità componenti degli organi statutari, a titolo di inadempimento per violazione dei propri doveri, ovvero soggetti privati compartecipi delle operazioni corruttive, non necessariamente coinvolti nei procedimenti penali.

2. Il ricorso per regolamento di giurisdizione è fondato.

3. In via di premessa, il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che abbia proposto il giudizio di merito sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in via definitiva ed immodificabile, per evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa (Cass.

S.U. 18 dicembre 2018, n. 32727; Cass.

S.U. 12 maggio 2022, n. 15122).

4. Giova poi ribadire che l'azione di responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali: essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda invece al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a protezione del particolare interesse dell’amministrazione attrice; con la conseguenza che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione, ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest'ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile: in tal caso, configurandosi una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la potestas iudicandidel giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 355/2010, n. 46/2008, n. 641/1987), “il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici”(Cass.

S.U. 19 febbraio 2019, n. 4388; Cass. 23 novembre 2021, n. 36205).

5. È stato affermato che le controversie relative alla responsabilità degli amministratori per danni cagionati al patrimonio della fondazione [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che tale Ente - quantunque trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato e con autonomia gestionale, organizzativa e contabile - ha mantenuto un carattere pubblicistico, essendo chiamato a svolgere l'attività istituzionale (che si colloca nel quadro tutelato dall'art. 38 Cost.) di previdenza ed assistenza obbligatoria in favore di una particolare categoria di lavoratori, alla quale si accompagna l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione da parte degli iscritti e, come tale, è sottoposto ad una penetrante vigilanza ministeriale nonché al controllo della Corte dei conti, oltre ad essere qualificato organismo di diritto pubblico e compreso tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (Cass.

S.U. 1 aprile 2020, n. 7645)

6. Nel caso di specie, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica ([OSCURATO:PERSONA]) - già “Cassa nazionale di previdenza e assistenza Ipasvi” –è stato istituito il 24 marzo 1998, come ente senza scopo di lucro e personalità giuridica di diritto privato, rimasto titolare di tutti i rapporti attivi e passivi del precedente corrispondente ente previdenziale e del rispettivo patrimonio, ai sensi dell’art. 1, secondo comma d.lgs. 509/1994, continuando a svolgere, ai sensi dell’art. 1, terzo comma d.lgs. cit., l’attività di tutela previdenziale degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia: dovendo ad esso obbligatoriamente essere iscritti gli infermieri, gli infermieri pediatrici e gli assistenti sanitari, i cui contributi ne costituiscono, in misura prevalente, le entrate.

Come l’ENPAM, esso è soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e (già della [OSCURATO:PERSONA], ora) delle [OSCURATO:PERSONA] e del Ministerodell'Economia e delle Finanze (già del Tesoro, ora suo Dipartimento), che ne approvano, in particolare, lo statuto e i regolamenti nonché le relative integrazioni o modificazioni (art. 3, primo e secondo comma d.lgs. cit.) e della Corte dei conti, che esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie e che riferisce annualmente al parlamento (art. 3, quinto comma d.lgs. cit.).

6.1. E tuttavia, nel caso ENPAM, è statoil PG contabile ad agire con l’azione di responsabilità per danno erariale.

Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] ha invece promosso l’azione di responsabilità sociale davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

Sicché, in quanto volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità degli organi di amministrazione e controllo per il dissesto economico dell'ente e il risarcimento del conseguente danno patrimoniale, essa è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo finalizzata alla tutela del capitale sociale e del patrimonio dell’Ente, a fronte della violazione di obblighi di natura contrattuale, gravanti sui soggetti sopra indicati in vista di una corretta gestione delle risorse e della realizzazione dello scopo sociale dell'ente (Cass.

S.U. 19 gennaio 2021, n. 781).

E ciò la sentenza richiamata ha, in particolare, ritenuto qualora, nell’accertamento di tale responsabilità, siano addebitate negligenze sia in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria dell'Ente sia in ordine alla contabilità, mal governata e mal controllata: essa non distinguendosi, quanto a causa petendi e petitum, dall'azione di responsabilità degli amministratori delle società di capitali, mirando a ricostituire il capitale sociale e il patrimonio dell'ente, inteso come entità autonoma e separata da tutelare dalla mala gestio degli organi di gestione e controllo.

L'azione ha, infatti, ad oggetto il riconoscimento del diritto soggettivo dell'ente al ristoro della lesione determinata dalla violazione degli obblighi civilistici assunti dai componenti dell'organo amministrativo e di controllo nella gestione delle risorse e nella realizzazione dello scopo sociale, tenuto conto della struttura organizzativa, decisionale ed operativa dell'ente nel suo complesso, assimilabile, ancorché con le debite peculiarità, a quella societaria (in motivazione, subp.ti 7 e 7.1).

Nella configurazione della responsabilità amministrativa per danno erariale, soggetta alla giurisdizione contabile, elemento cruciale del suo radicamento è l’evento dannoso a carico di una amministrazione pubblica, perché qualifica il danno come erariale unitamente al riconoscimento di una relazione funzionale tra il presunto autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica stessa (Cass.

S.U. 32608 del 2019, in motivazionesub p.to 5.1; C ass.

S.U. 14 aprile 2011, n. 8492; Cass.

S.U. 1 aprile 2020, n. 7645, in motivazione sub p.to3).

Spetta inoltre al giudice ordinario la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e controllo di società di capitali, partecipate (anche in via totalitaria) da enti pubblici, qualora il danno cagionato dall'illecito incida in via diretta soltanto sul patrimonio della società, distinto e separato da quello dei soci (Cass.

S.U. 12 maggio 2023, n. 13088, che ha ritenuto irrilevante la successiva fusione per incorporazione della società nell'ente pubblico socio, intervenuta dopo l'esaurimento della condotta illecita e, quindi, non incidente sul danno già prodotto).

6.2. Né la giurisdizione contabile può essere affermata per avere [OSCURATO:PERSONA] mantenuto – nonostante la trasformazione in fondazione con personalità giuridica di diritto privato e autonomia gestionale, organizzativa e contabile – un carattere pubblicistico, per lo svolgimento di un’attività istituzionale di previdenza ed assistenza obbligatoria in favore di una particolare categoria di lavoratori, che si colloca nel quadro tutelato dall'art. 38 Cost., cui si accompagna l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione da parte degli iscritti, come tale, sottoposto ad una penetrante vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei conti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità contabile postula, infatti, una relazione funzionale tra il presunto autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica: il che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente un rapporto di servizio nella sua accezione, appunto, di relazione funzionale che rende l'autore del danno compartecipe dell'operato dell'amministrazione o dell'ente (Cass.

S..U. 14 gennaio 2015, n. 473).

Tale rapporto di servizio sussiste allorché un ente privato esterno all'amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione sia svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte (Cass.

S.U. 30 agosto 2019, n. 21871; Cass.

S.U. 1 aprile 2020, n. 7645, in motivazione sub 2.1; Cass. 30 giugno 2022, n. 20902).Ma ciò, per l’accertata natura giuridica dell’azione promossa dall’Ente medesimo nei confronti dei propri organi, non si verifica nel caso di specie.

7. Deve pertanto essere dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso 23793/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di già membri del Comitato di Indirizzo Generale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoGIUSEPPE BOZZI; -controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] A R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., SH1 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA] . , SAFIG S . R . L . , [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.E.- [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, LLOYD'S [OSCURATO:PERSONA] S.A. (10548370963) , LLOYD'S [OSCURATO:PERSONA] S.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I CERTIFICATI n. GZPIQ00991L - LB – A1201742976 – A1201844769 – A1201946668, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A. - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 52059/2021del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’, il quale conclude per la declaratoria della giurisdizione della Corte dei Conti.fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2021, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica ([OSCURATO:PERSONA]) ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma i 92 soggetti privati indicati in epigrafe (oltre ai componenti degli organi sociali tempo per tempo in carica durante il periodo di riferimento, i privati corruttori e le società loro riferibili, operanti quali prestanome) per l’accertamento della responsabilità in ordine ai comportamenti illeciti rispettivamente posti in essere nei propri confronti e la loro condanna al risarcimento di un danno commisurato, attraverso una perizia di parte, in quasi 200 milioni di euro (per la perdita in conto capitale subita, il mancato guadagno derivante dagli impieghi non appropriati e per le somme, pari a circa 46 milioni di euro, corrisposte a titolo di “segnalazioni di pregi” ai corruttori, che a loro volta trasferivano utilità o denaro al Presidente o al Direttore Generale), cui aggiungere quello all’immagine dell’ente nei confronti dei propri iscritti, divenuti restii a versare i contributi temendo che il dissesto non consentisse il pagamento delle pensioni. L’Ente – istituito il 24 marzo 1998 per assicurare la tutela previdenziale degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia –ha dedotto, in sintesi, diversi titoli di responsabilità dei soggetti convenuti per avere: a) i propri organi apicali (Presidente e Direttore Generale) orientato le politiche di investimento dell’ente verso prodotti finanziari non appropriati, sottoscritti per valori gonfiati, così da lucrare utilità, sotto forma di ingenti commissioni di sottoscrizione, insieme con altri (coimputati nei procedimenti penali), loro pagate da controparti compiacenti: in sostanza, indirizzando le risorse di [OSCURATO:PERSONA] verso fondi di investimento “amici” dei corruttori, percipienti da questi fondi lauti compensi a titolodi “segnalazione di pregi” (pari a circa 46 milioni di euro); b) i corruttori e i soggetti loro riferibili funto da prestanome per occultare i proventi degli illeciti compiuti; c) gli organi sociali a vario titolo coinvolti (essendo l’ente privo di un assetto organizzativo adeguato e professionalmente strutturato), gli organi di indirizzo (Consiglio di indirizzo generale) e di controllo ([OSCURATO:PERSONA]), nonché il Consiglio d’Amministrazione, non adempiuto correttamente al proprio dovere di gestione, vigilanza e controllo, avallando acriticamente ogni decisione del Presidente o del Direttore Generale. 2. Costituitosi il contraddittorio, anche a seguito di alcuni rinvii disposti dall’ufficio per la sua integrazione e la chiamata in garanzia delle compagnie di assicurazione indicate in epigrafe, sull’eccezione (tra le varie sollevate dai convenuti) di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella della Corte dei conti, il Tribunale adito ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione su tale eccezione pregiudiziale. 3. Con atto notificato il 20 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso davanti a queste Sezioni Unite per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., premessane l’ammissibilità per la propria domanda di accertamento in favore della giurisdizione civile adita, e non di suo difetto, dato in particolare atto dell’intervenuta condanna del Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno per euro 247.347,60 nel giudizio di responsabilità erariale promosso dalla Procura della Corte dei Conti nei suoi confronti per danno all’immagine della [OSCURATO:PERSONA] (nel quale l’Ente era intervenuto specificando di avere promosso un’azione di responsabilità civile anche nei confronti di tutti gli altri convenuti per ragioni di danno non rientranti nella giurisdizione contabile) e della condanna penale di tre dei convenuti (Conte, Galli e Bernardini). Ad esso hanno resistito con distinti controricorsi, a ministero di difensori diversi, rispettivamente: a) [OSCURATO:PERSONA], consulente finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] e del suo management nel periodo 2011 - 2018 (insieme alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) chiamata in causa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere tenuti indenni in conseguenza dei diversi ruoli ricoperti nel corso degli anni all'interno degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza di [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha preso posizione sull’eccezione di difetto di giurisdizione;b) [OSCURATO:PERSONA] ed altri 46 soggetti, tutti già membri del Comitato di Indirizzo Generale, in tale qualità, che hanno dedotto l’inammissibilità del ricorso per l’“affermazione”della giurisdizione, comunque spettante alla Corte dei conti; c) [OSCURATO:PERSONA], ex Direttore Generale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza non avendo [OSCURATO:PERSONA] individuato, né con riproduzione indiretta né con localizzazione nelle fasi giudiziali, il contenuto del provvedimento con cui il Giudice avrebbe manifestato il proprio orientamento favorevole all’accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione; d) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiamanti in causa AIG Europe S.A., che hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito; e) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiamata in causa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha eccepito l’irrilevanza della trasformazione di [OSCURATO:PERSONA] in fondazione di diritto privato, ai sensi del d.lgs. 509/1994, ai fini della giurisdizione contabile, cui spettante nell’odierna controversia; f) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che parimenti hanno chiesto l’accertamento della giurisdizione contabile. 4. Il P.G. ha comunicato le sue conclusioni nel senso della giurisdizione della Corte dei conti. 5. [OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Bergoglio, nonché Ladu e Valerio hanno comunicato memoria finale. Ragioni della decisione 1. Con la formulazione di una doglianza sostanzialmente unica, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l’esistenza della giurisdizione civile, in ragione della propria natura di Fondazione di diritto privato, disciplinata dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, significativamente attinta, nelle more del procedimento civile ancora pendente (in data 1 agosto 2022), dal decreto del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma di comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli artt. 64 ss. d.lgs. 231/2001, applicabile, ai sensi dell’art. 1, agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (ma non allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale). A tale fine, esso ha sottolineato, tra le sue finalità statutarie, quella del cd. “pareggio di bilancio”, dato obiettivo inequivocabilmente indicativo dello svolgimento di un’attività impostata su criteri di economicità (a nulla rilevando l’assenza di finedi lucro) e la sottoposizione dell’ente (dal 20 marzo 2019 al 20 maggio 2020) alla misura cautelare del commissariamento, che è procedura simile a quella prevista dalla legge fallimentare per le società di capitali private per il caso di tracollo economico-finanziario. Inoltre, esso ha dedotto l’attinenza dei comportamenti illeciti, oggetto di domanda risarcitoria, a procedure ed attività privatistiche (quali investimenti finanziari, disciplina dei bilanci, dell’organizzazione e dei controlli, fatti illeciti), in relazione a materie di per sé sottratte alla disciplina dell’evidenza pubblica nelle procedure di appalto, ai sensi di quanto previsto sia dall’art. 19 d.lgs. 163/2006 che dall’art. 17 d.lgs. 50/2006. E la loro riferibilità, non già ad un cattivo esercizio della funzione previdenziale (consistente, a titolo di esempio, nel mancato o errato pagamento di pensioni), quanto piuttosto ad un impiego non corretto delle entrate private gestite, anche in assenza di adeguati controlli e di un assetto organizzativo efficiente. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato come nessuno dei convenuti sia proprio dipendente essendo stati, infatti, chiamati in responsabilità componenti degli organi statutari, a titolo di inadempimento per violazione dei propri doveri, ovvero soggetti privati compartecipi delle operazioni corruttive, non necessariamente coinvolti nei procedimenti penali. 2. Il ricorso per regolamento di giurisdizione è fondato. 3. In via di premessa, il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che abbia proposto il giudizio di merito sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in via definitiva ed immodificabile, per evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa (Cass. S.U. 18 dicembre 2018, n. 32727; Cass. S.U. 12 maggio 2022, n. 15122). 4. Giova poi ribadire che l'azione di responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali: essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda invece al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a protezione del particolare interesse dell’amministrazione attrice; con la conseguenza che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione, ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest'ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile: in tal caso, configurandosi una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la potestas iudicandidel giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 355/2010, n. 46/2008, n. 641/1987), “il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici”(Cass. S.U. 19 febbraio 2019, n. 4388; Cass. 23 novembre 2021, n. 36205). 5. È stato affermato che le controversie relative alla responsabilità degli amministratori per danni cagionati al patrimonio della fondazione [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che tale Ente - quantunque trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato e con autonomia gestionale, organizzativa e contabile - ha mantenuto un carattere pubblicistico, essendo chiamato a svolgere l'attività istituzionale (che si colloca nel quadro tutelato dall'art. 38 Cost.) di previdenza ed assistenza obbligatoria in favore di una particolare categoria di lavoratori, alla quale si accompagna l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione da parte degli iscritti e, come tale, è sottoposto ad una penetrante vigilanza ministeriale nonché al controllo della Corte dei conti, oltre ad essere qualificato organismo di diritto pubblico e compreso tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (Cass. S.U. 1 aprile 2020, n. 7645) 6. Nel caso di specie, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica ([OSCURATO:PERSONA]) - già “Cassa nazionale di previdenza e assistenza Ipasvi” –è stato istituito il 24 marzo 1998, come ente senza scopo di lucro e personalità giuridica di diritto privato, rimasto titolare di tutti i rapporti attivi e passivi del precedente corrispondente ente previdenziale e del rispettivo patrimonio, ai sensi dell’art. 1, secondo comma d.lgs. 509/1994, continuando a svolgere, ai sensi dell’art. 1, terzo comma d.lgs. cit., l’attività di tutela previdenziale degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia: dovendo ad esso obbligatoriamente essere iscritti gli infermieri, gli infermieri pediatrici e gli assistenti sanitari, i cui contributi ne costituiscono, in misura prevalente, le entrate. Come l’ENPAM, esso è soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e (già della [OSCURATO:PERSONA], ora) delle [OSCURATO:PERSONA] e del Ministerodell'Economia e delle Finanze (già del Tesoro, ora suo Dipartimento), che ne approvano, in particolare, lo statuto e i regolamenti nonché le relative integrazioni o modificazioni (art. 3, primo e secondo comma d.lgs. cit.) e della Corte dei conti, che esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie e che riferisce annualmente al parlamento (art. 3, quinto comma d.lgs. cit.). 6.1. E tuttavia, nel caso ENPAM, è statoil PG contabile ad agire con l’azione di responsabilità per danno erariale. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] ha invece promosso l’azione di responsabilità sociale davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. Sicché, in quanto volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità degli organi di amministrazione e controllo per il dissesto economico dell'ente e il risarcimento del conseguente danno patrimoniale, essa è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo finalizzata alla tutela del capitale sociale e del patrimonio dell’Ente, a fronte della violazione di obblighi di natura contrattuale, gravanti sui soggetti sopra indicati in vista di una corretta gestione delle risorse e della realizzazione dello scopo sociale dell'ente (Cass. S.U. 19 gennaio 2021, n. 781). E ciò la sentenza richiamata ha, in particolare, ritenuto qualora, nell’accertamento di tale responsabilità, siano addebitate negligenze sia in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria dell'Ente sia in ordine alla contabilità, mal governata e mal controllata: essa non distinguendosi, quanto a causa petendi e petitum, dall'azione di responsabilità degli amministratori delle società di capitali, mirando a ricostituire il capitale sociale e il patrimonio dell'ente, inteso come entità autonoma e separata da tutelare dalla mala gestio degli organi di gestione e controllo. L'azione ha, infatti, ad oggetto il riconoscimento del diritto soggettivo dell'ente al ristoro della lesione determinata dalla violazione degli obblighi civilistici assunti dai componenti dell'organo amministrativo e di controllo nella gestione delle risorse e nella realizzazione dello scopo sociale, tenuto conto della struttura organizzativa, decisionale ed operativa dell'ente nel suo complesso, assimilabile, ancorché con le debite peculiarità, a quella societaria (in motivazione, subp.ti 7 e 7.1). Nella configurazione della responsabilità amministrativa per danno erariale, soggetta alla giurisdizione contabile, elemento cruciale del suo radicamento è l’evento dannoso a carico di una amministrazione pubblica, perché qualifica il danno come erariale unitamente al riconoscimento di una relazione funzionale tra il presunto autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica stessa (Cass. S.U. 32608 del 2019, in motivazionesub p.to 5.1; C ass. S.U. 14 aprile 2011, n. 8492; Cass. S.U. 1 aprile 2020, n. 7645, in motivazione sub p.to3). Spetta inoltre al giudice ordinario la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e controllo di società di capitali, partecipate (anche in via totalitaria) da enti pubblici, qualora il danno cagionato dall'illecito incida in via diretta soltanto sul patrimonio della società, distinto e separato da quello dei soci (Cass. S.U. 12 maggio 2023, n. 13088, che ha ritenuto irrilevante la successiva fusione per incorporazione della società nell'ente pubblico socio, intervenuta dopo l'esaurimento della condotta illecita e, quindi, non incidente sul danno già prodotto). 6.2. Né la giurisdizione contabile può essere affermata per avere [OSCURATO:PERSONA] mantenuto – nonostante la trasformazione in fondazione con personalità giuridica di diritto privato e autonomia gestionale, organizzativa e contabile – un carattere pubblicistico, per lo svolgimento di un’attività istituzionale di previdenza ed assistenza obbligatoria in favore di una particolare categoria di lavoratori, che si colloca nel quadro tutelato dall'art. 38 Cost., cui si accompagna l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione da parte degli iscritti, come tale, sottoposto ad una penetrante vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei conti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità contabile postula, infatti, una relazione funzionale tra il presunto autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica: il che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente un rapporto di servizio nella sua accezione, appunto, di relazione funzionale che rende l'autore del danno compartecipe dell'operato dell'amministrazione o dell'ente (Cass. S..U. 14 gennaio 2015, n. 473). Tale rapporto di servizio sussiste allorché un ente privato esterno all'amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione sia svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte (Cass. S.U. 30 agosto 2019, n. 21871; Cass. S.U. 1 aprile 2020, n. 7645, in motivazione sub 2.1; Cass. 30 giugno 2022, n. 20902).Ma ciò, per l’accertata natura giuridica dell’azione promossa dall’Ente medesimo nei confronti dei propri organi, non si verifica nel caso di specie. 7. Deve pertanto essere dich
Sentenza Cassazione n. 19466/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris