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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27404/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 22 ottobre 1985; BAL3INNYAM KHULAN, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 novembre 1970; avverso la sentenza del 27 aprile 2021, emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio per rideterminazione della pena; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto gli odierni ricorrenti responsabili del reato di furto aggravato in concorso, commesso all'interno dell'esercizio commerciale denominato "[OSCURATO:PERSONA]", sito in Roma, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] in Lucina.

In ipotesi di accusa, gli imputati, entrati nell'esercizio commerciale, si sarebbero impossessati di vari articoli esposti nel negozio e li avrebbero nascosti all'interno di una borsa schermata, idonea ad eludere i dispositivi antitaccheggio.

L'addetto alla sorveglianza, insospettitosi per l'atteggiamento assunto dagli imputati, avrebbe avvisato le forze dell'ordine, che, intervenute tempestivamente, avrebbero fermato gli imputati, rinvenendo nella borsa schermata la merce sottratta.

Avverso tale decisione, ricorrono entrambi gli imputati, articolando due motivi di censura.

In particolare:

1. con il primo, si deduce violazione di legge, nella parte in cui il fatto contestato sarebbe stato qualificato come furto consumato e non tentato.

La corte territoriale, secondo la prospettazione difensiva, non avrebbe considerato che, durante tutto l'iter criminis, gli imputati sarebbero stati sempre sotto la diretta sorveglianza dell'addetto alla sicurezza, ripresi costantemente dalle videocamere di sorveglianza.

Cosicché la merce sottratta non sarebbe mai entrata, effettivamente, nella disponibilità degli imputati e, conseguentemente, il furto non si sarebbe mai consumato.

2. L'erroneità della decisione, sotto il profilo evidenziato, emergerebbe, poi, anche da altra angolazione, prospettata con il secondo motivo di censura sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la corte territoriale, travisando le prove acquisite al dibattimento (e, segnatamente, il verbale di sommarie informazioni rese dall'addetto alla sicurezza il 29 novembre 2019 e il successivo verbale dell'udienza di convalida del 30 novembre), avrebbe appunto ritenuto che quest'ultimo non avesse percepito immediatamente la condotta criminosa posta in essere dagli imputati, ma si fosse solo insospettito, chiamando le forze dell'ordine.

Laddove dagli atti in precedenza richiamati emergerebbe, invece, che l'addetto alla sicurezza in nessun momento avrebbe perso di vista i due imputati, evitando di intervenire personalmente per mere ragioni di opportunità. [OSCURATO:PERSONA] I due motivi di ricorso, che devono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi tra loro, sono entrambi infondati.

La questione sottoposta alla valutazione di questa Corte, infatti, attiene all'esatta qualificazione dei fatti così come in concreto realizzatisi, in termini di furto consumato (così ritenuto dai giudici di merito) o di mero tentativo di furto (così come invece invocato dai ricorrenti).

Questione prospettata sia sotto il profilo della violazione di legge, in relazione alla sussistenza di un effettivo impossessamento della merce sottratta, sia sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, in termini di ritenuto travisamento della prova acquisita nel corso dell'istruttoria.Secondo il ricorrente, infatti, gli imputati sarebbero stati sempre sotto la diretta sorveglianza dell'addetto alla sicurezza e ripresi costantemente dalle videocamere di sorveglianza; cosicché la merce sottratta non sarebbe mai entrata, effettivamente, nella disponibilità degli imputati e, conseguentemente, il furto non si sarebbe mai consumato.

Tanto emergerebbe dalle dichiarazioni rese dall'addetto alla sicurezza nelle sommarie informazioni del 29 novembre 2019 e dal verbale dell'udienza di convalida.

Le censure sono infondate.

Le sezioni unite di questa Corte, nel delimitare i confini della fattispecie descritta nell'art. 624 cod. pen., hanno chiarito che l'impossessamento postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente.

Cosicché, esso deve escludersi, circoscrivendosi la fattispecie nell'ambito del tentativo, in tutte le ipotesi nelle quali vi sia una concomitante, attuale e immanente vigilanza della persona offesa, che abbia condotto ad un intervento esercitato in continenti, a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc.

Prevete, Rv. 261186).

Ciò considerato, l'addetto alla sorveglianza interna, sentito nelle immediatezze del fatto, ha dichiarato: di aver notato all'interno del punto vendita, al primo piano, due cittadini asiatici aggirarsi tra i vari reparti; di aver così deciso di osservare i loro movimenti a causa di diversi furti che si erano verificati ad opera di cittadini asiatici; di aver contestualmente avvisato i carabinieri, che, intervenuti tempestivamente, fermavano i due soggetti mentre questi uscivano dal negozio, rinvenendo la merce sottratta.

La ricostruzione dell'addetto alla sicurezza è perfettamente coerente con le dichiarazioni rese dal vicebrigadiere Stefanelli, esaminato nel corso dell'udienza di convalida, che ha riferito, appunto, di essere stato contattato dall'addetto alla sicurezza del negozio e di essere intervenuto tempestivamente, fermando i due imputati fuori dal negozio, nella piazza antistante l'esercizio commerciale.

In nessun modo, da tali dichiarazioni, è possibile evincere che l'addetto alla sicurezza abbia avuto piena contezza della sottrazione della merce e che non sia intervenuto per ragioni di opportunità.

Egli, piuttosto, si è solo insospettito, a causa dell'atteggiamento dei due soggetti e della ricorrenza di furti commessi in quel periodo nelle boutique di Milano e Roma.

Ed ha così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 22 ottobre 1985; BAL3INNYAM KHULAN, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 novembre 1970; avverso la sentenza del 27 aprile 2021, emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio per rideterminazione della pena; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto gli odierni ricorrenti responsabili del reato di furto aggravato in concorso, commesso all'interno dell'esercizio commerciale denominato "[OSCURATO:PERSONA]", sito in Roma, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] in Lucina. In ipotesi di accusa, gli imputati, entrati nell'esercizio commerciale, si sarebbero impossessati di vari articoli esposti nel negozio e li avrebbero nascosti all'interno di una borsa schermata, idonea ad eludere i dispositivi antitaccheggio. L'addetto alla sorveglianza, insospettitosi per l'atteggiamento assunto dagli imputati, avrebbe avvisato le forze dell'ordine, che, intervenute tempestivamente, avrebbero fermato gli imputati, rinvenendo nella borsa schermata la merce sottratta. Avverso tale decisione, ricorrono entrambi gli imputati, articolando due motivi di censura. In particolare: 1. con il primo, si deduce violazione di legge, nella parte in cui il fatto contestato sarebbe stato qualificato come furto consumato e non tentato. La corte territoriale, secondo la prospettazione difensiva, non avrebbe considerato che, durante tutto l'iter criminis, gli imputati sarebbero stati sempre sotto la diretta sorveglianza dell'addetto alla sicurezza, ripresi costantemente dalle videocamere di sorveglianza. Cosicché la merce sottratta non sarebbe mai entrata, effettivamente, nella disponibilità degli imputati e, conseguentemente, il furto non si sarebbe mai consumato. 2. L'erroneità della decisione, sotto il profilo evidenziato, emergerebbe, poi, anche da altra angolazione, prospettata con il secondo motivo di censura sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la corte territoriale, travisando le prove acquisite al dibattimento (e, segnatamente, il verbale di sommarie informazioni rese dall'addetto alla sicurezza il 29 novembre 2019 e il successivo verbale dell'udienza di convalida del 30 novembre), avrebbe appunto ritenuto che quest'ultimo non avesse percepito immediatamente la condotta criminosa posta in essere dagli imputati, ma si fosse solo insospettito, chiamando le forze dell'ordine. Laddove dagli atti in precedenza richiamati emergerebbe, invece, che l'addetto alla sicurezza in nessun momento avrebbe perso di vista i due imputati, evitando di intervenire personalmente per mere ragioni di opportunità. [OSCURATO:PERSONA] I due motivi di ricorso, che devono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi tra loro, sono entrambi infondati. La questione sottoposta alla valutazione di questa Corte, infatti, attiene all'esatta qualificazione dei fatti così come in concreto realizzatisi, in termini di furto consumato (così ritenuto dai giudici di merito) o di mero tentativo di furto (così come invece invocato dai ricorrenti). Questione prospettata sia sotto il profilo della violazione di legge, in relazione alla sussistenza di un effettivo impossessamento della merce sottratta, sia sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, in termini di ritenuto travisamento della prova acquisita nel corso dell'istruttoria.Secondo il ricorrente, infatti, gli imputati sarebbero stati sempre sotto la diretta sorveglianza dell'addetto alla sicurezza e ripresi costantemente dalle videocamere di sorveglianza; cosicché la merce sottratta non sarebbe mai entrata, effettivamente, nella disponibilità degli imputati e, conseguentemente, il furto non si sarebbe mai consumato. Tanto emergerebbe dalle dichiarazioni rese dall'addetto alla sicurezza nelle sommarie informazioni del 29 novembre 2019 e dal verbale dell'udienza di convalida. Le censure sono infondate. Le sezioni unite di questa Corte, nel delimitare i confini della fattispecie descritta nell'art. 624 cod. pen., hanno chiarito che l'impossessamento postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Cosicché, esso deve escludersi, circoscrivendosi la fattispecie nell'ambito del tentativo, in tutte le ipotesi nelle quali vi sia una concomitante, attuale e immanente vigilanza della persona offesa, che abbia condotto ad un intervento esercitato in continenti, a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevete, Rv. 261186). Ciò considerato, l'addetto alla sorveglianza interna, sentito nelle immediatezze del fatto, ha dichiarato: di aver notato all'interno del punto vendita, al primo piano, due cittadini asiatici aggirarsi tra i vari reparti; di aver così deciso di osservare i loro movimenti a causa di diversi furti che si erano verificati ad opera di cittadini asiatici; di aver contestualmente avvisato i carabinieri, che, intervenuti tempestivamente, fermavano i due soggetti mentre questi uscivano dal negozio, rinvenendo la merce sottratta. La ricostruzione dell'addetto alla sicurezza è perfettamente coerente con le dichiarazioni rese dal vicebrigadiere Stefanelli, esaminato nel corso dell'udienza di convalida, che ha riferito, appunto, di essere stato contattato dall'addetto alla sicurezza del negozio e di essere intervenuto tempestivamente, fermando i due imputati fuori dal negozio, nella piazza antistante l'esercizio commerciale. In nessun modo, da tali dichiarazioni, è possibile evincere che l'addetto alla sicurezza abbia avuto piena contezza della sottrazione della merce e che non sia intervenuto per ragioni di opportunità. Egli, piuttosto, si è solo insospettito, a causa dell'atteggiamento dei due soggetti e della ricorrenza di furti commessi in quel periodo nelle boutique di Milano e Roma. Ed ha così decis
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