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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34247/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln. 14811/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; domiciliataex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesaope legis; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.69, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresenta ta e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procur a allegata al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 172/2021della CORTE di APPELLO di PERUGIA,depositata il 25 marzo 2021, notificata il 6 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza 25 marzo 2021, n.172, laCorte di Appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 20374 del 2018, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] – la quale, in qualità di medico che aveva frequentato il corso di specializzazione in “Igiene e [OSCURATO:PERSONA]” negli anni accademici 1979/1980 - 1983/1984, l’aveva citata per ottenere il risarcimento del danno da tardiva trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive europee tema di medici specializzandi – all’indennizzo parametrato all’art.11 della legge n. 370 del 1999 (Euro 6.713,94 annui), con decorrenzadal 1° gennaio 1983, liquidandolo, in conformità alla pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Perugia, in Euro 13.427,87, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso, sorretto dadue motivi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

La controricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia ex art.112 cod. proc. civ., nonché per violazione, da parte del g iudice di r invio , dell’obbligo di conformarsi al principio di diritto stabilito dallaCorte di cassazione, ex art.384 cod. proc. civ..

Osserva la parte pubblica che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20374 del 2018,aveva fissato il duplice principio per cui il diritto all’indennizzo trovava il suo presupposto, da un lato, nella comunanza del diploma di specializzazione in “Igiene e medicina Preventiva” in almeno altri d u e S tati comunitari e, dall’a l tro , nella sentenza del 21 gennaio 2018(recte: 24 gennaio 2018) della Corte di Giustiziadell’Unione Europea (caus e riunite C - 616/16 e C - 617/16) , che si era espressa per il riconoscime nto del diritto anche in favore dei medici iscrittisi ai corsi di specializzazione prima del 1° gennaio 1983.

Ciò osservato, la ricorrente sostiene che, mentre il primoprincipio sarebbe stato applicato dal giudice del rinvio, invece sarebbe stato disatteso il secondo, poiché la Corte d’appello avrebbe omesso di verificare se, secondo i dettami della citata giurisprudenza europea, il riconoscimento del diritto all’ indennizzo fosse estensibile anche alla ricorrente, non ostante la circostanza che essa si era iscritta al corso di specializzazione nel 1979, e dunque prima del 29 gennaio 1982, data di entrata in vigoredella Direttiva n.76/82/CEE. 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione delle direttive 82/362/CEE, 75/363/CEE , 75/362/CEE , come intrepretate dalla citata sentenza della C orte di Giustizia dell’Unione Europea nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16.

La ricorrente sostiene che, in base all a citata giurisprudenza europea, avrebbero diritto all’indennizzo solo i medici specializzandi iscrittisi ai corsi di specializzazione dopo il 29 gennaio 1982, con conseguente illegittimità della pronuncia impugnata , diretta ad estendere l’ambito della tutela indennitaria oltre il detto limite temporale.2.I due motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente , stante la reciproca connessione –sono infondati.

Viene con essiriproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge – in particolare dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (Euro 6.713,94 all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) – per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», ovverosia quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in data ovviamente successiva al 10 gennaio 1983.

Questa questione, stante il dissenso determinatosi nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, era stata rimessa, una prima volta, alle Sezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria 21/11/2016, n. 23581, avevano a loro volta rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) aveva stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lett. c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990,deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.

La statuizione del giudice europeoaveva consentito di chiarire che coloro i quali avessero intrapreso la specializzazione nel corso dell’anno 1982 e l’avessero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avevano diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo decorrere dal 1° gennaio 1983.

Tale statuizione non aveva invece sciolto il dubbio se il diritto dovesse essere riconosciuto anche a coloro che avevano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76), distinguendosi anzi, tendenzialmente, nella giurisprudenza interna, le posizioni dei medici specializzandi, con riguardo al momento di inizio della specializzazione, nelle seguenti tre categorie: a)quella dei non aventi diritto ad alcuna remunerazione, per avere iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982; b)quella degli aventi diritto alla remunerazione solo a partire dal 1° gennaio 1983, per avere iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982; c)e quella degli aventi diritto alla remunerazione per l’intera durata del corso, per averlo iniziato dopo il 31 dicembre 1982.

Determinatosi nella giurisprudenza di legittimità un nuovo contrasto sulla posizione degli specializzandi “a cavallo” rientranti nella categoria sub a) (alla quale non si estendeva l’effetto chiarificatore della pronuncia interpretativa della Corte comunitaria), della questione sono state nuovamente investite le Sezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria n. 23901 del 29 ottobre 2020, hanno disposto un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sul quesito «se l’art. 189, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983»; nonché «se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente allafrazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983».

Con sentenza 3 marzo 2022,in C - 590/20, la Corte di G iustizia ha dichiarato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto,in data 1° gennaio 1983 , il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 -essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE.

Sulla base della statuizione del giudice comunitario, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad esso rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno, dunque, statuito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE.3.

In applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte –cui il Collegio intende dare doverosa continuità – va nno ritenutecorrette le statuizioni rese dall’impugnata sentenza della Corte di appello di Perugia, la quale resist e al ricorso per cassazione infondatamente proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che va dunque rigettato. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

5. La circostanza che la parte ricorrente sia un’amministrazione statale, esime questa Corte dall’attestare, in relazione al tenore della pronuncia resa, la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, atteso che le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n.4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l ’ amministrazion e ricorrent e a rimborsare a l la controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfetarie , agli e sborsi li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln. 14811/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; domiciliataex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesaope legis; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.69, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresenta ta e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procur a allegata al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 172/2021della CORTE di APPELLO di PERUGIA,depositata il 25 marzo 2021, notificata il 6 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza 25 marzo 2021, n.172, laCorte di Appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 20374 del 2018, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] – la quale, in qualità di medico che aveva frequentato il corso di specializzazione in “Igiene e [OSCURATO:PERSONA]” negli anni accademici 1979/1980 - 1983/1984, l’aveva citata per ottenere il risarcimento del danno da tardiva trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive europee tema di medici specializzandi – all’indennizzo parametrato all’art.11 della legge n. 370 del 1999 (Euro 6.713,94 annui), con decorrenzadal 1° gennaio 1983, liquidandolo, in conformità alla pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Perugia, in Euro 13.427,87, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso, sorretto dadue motivi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. La controricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia ex art.112 cod. proc. civ., nonché per violazione, da parte del g iudice di r invio , dell’obbligo di conformarsi al principio di diritto stabilito dallaCorte di cassazione, ex art.384 cod. proc. civ.. Osserva la parte pubblica che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20374 del 2018,aveva fissato il duplice principio per cui il diritto all’indennizzo trovava il suo presupposto, da un lato, nella comunanza del diploma di specializzazione in “Igiene e medicina Preventiva” in almeno altri d u e S tati comunitari e, dall’a l tro , nella sentenza del 21 gennaio 2018(recte: 24 gennaio 2018) della Corte di Giustiziadell’Unione Europea (caus e riunite C - 616/16 e C - 617/16) , che si era espressa per il riconoscime nto del diritto anche in favore dei medici iscrittisi ai corsi di specializzazione prima del 1° gennaio 1983. Ciò osservato, la ricorrente sostiene che, mentre il primoprincipio sarebbe stato applicato dal giudice del rinvio, invece sarebbe stato disatteso il secondo, poiché la Corte d’appello avrebbe omesso di verificare se, secondo i dettami della citata giurisprudenza europea, il riconoscimento del diritto all’ indennizzo fosse estensibile anche alla ricorrente, non ostante la circostanza che essa si era iscritta al corso di specializzazione nel 1979, e dunque prima del 29 gennaio 1982, data di entrata in vigoredella Direttiva n.76/82/CEE. 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione delle direttive 82/362/CEE, 75/363/CEE , 75/362/CEE , come intrepretate dalla citata sentenza della C orte di Giustizia dell’Unione Europea nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16. La ricorrente sostiene che, in base all a citata giurisprudenza europea, avrebbero diritto all’indennizzo solo i medici specializzandi iscrittisi ai corsi di specializzazione dopo il 29 gennaio 1982, con conseguente illegittimità della pronuncia impugnata , diretta ad estendere l’ambito della tutela indennitaria oltre il detto limite temporale.2.I due motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente , stante la reciproca connessione –sono infondati. Viene con essiriproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge – in particolare dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (Euro 6.713,94 all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) – per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», ovverosia quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in data ovviamente successiva al 10 gennaio 1983. Questa questione, stante il dissenso determinatosi nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, era stata rimessa, una prima volta, alle Sezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria 21/11/2016, n. 23581, avevano a loro volta rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) aveva stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lett. c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990,deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. La statuizione del giudice europeoaveva consentito di chiarire che coloro i quali avessero intrapreso la specializzazione nel corso dell’anno 1982 e l’avessero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avevano diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo decorrere dal 1° gennaio 1983. Tale statuizione non aveva invece sciolto il dubbio se il diritto dovesse essere riconosciuto anche a coloro che avevano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76), distinguendosi anzi, tendenzialmente, nella giurisprudenza interna, le posizioni dei medici specializzandi, con riguardo al momento di inizio della specializzazione, nelle seguenti tre categorie: a)quella dei non aventi diritto ad alcuna remunerazione, per avere iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982; b)quella degli aventi diritto alla remunerazione solo a partire dal 1° gennaio 1983, per avere iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982; c)e quella degli aventi diritto alla remunerazione per l’intera durata del corso, per averlo iniziato dopo il 31 dicembre 1982. Determinatosi nella giurisprudenza di legittimità un nuovo contrasto sulla posizione degli specializzandi “a cavallo” rientranti nella categoria sub a) (alla quale non si estendeva l’effetto chiarificatore della pronuncia interpretativa della Corte comunitaria), della questione sono state nuovamente investite le Sezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria n. 23901 del 29 ottobre 2020, hanno disposto un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sul quesito «se l’art. 189, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983»; nonché «se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente allafrazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983». Con sentenza 3 marzo 2022,in C - 590/20, la Corte di G iustizia ha dichiarato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto,in data 1° gennaio 1983 , il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 -essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE. Sulla base della statuizione del giudice comunitario, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad esso rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno, dunque, statuito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE.3. In applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte –cui il Collegio intende dare doverosa continuità – va nno ritenutecorrette le statuizioni rese dall’impugnata sentenza della Corte di appello di Perugia, la quale resist e al ricorso per cassazione infondatamente proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che va dunque rigettato. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 5. La circostanza che la parte ricorrente sia un’amministrazione statale, esime questa Corte dall’attestare, in relazione al tenore della pronuncia resa, la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, atteso che le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n.4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l ’ amministrazion e ricorrent e a rimborsare a l la controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfetarie , agli e sborsi li
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