CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 32661/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la responsabilità per i reati di furto in abitazione tentato e consumato (capi 3, 6, 7, 9 della rubrica) e, ritenuta la continuazione con altri fatti già giudicati, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato; considerato che: --il primo motivo - che denuncia la violazione di legge in ordine all'individuazione del reato più grave al fine della determinazione della pena da irrogare per i fatti in continuazione - è manifestamente infondato e generico in quanto, «in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecje si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse», rimanendo l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. espressamente e logicamente limitato alla fase dell'esecuzione (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01; cfr. pure Sez U, n. 7029 del 28/09/2023 dep. 2024, Giannpà, Rv. 285865 - 01); la Corte distrettuale, pur facendo riferimento alla maggior pena inflitta in concreto, ha comunque individuato il reato più grave nell'ipotesi di furto in abitazione pluriaggravato (ex artt. 61, comma 1, n. 7, e 625, comma 1, n. 5, cod. pen.), con l'attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen. di cui al capo 7.; e la difesa ha prospettato la maggiore gravità del delitto di furto in abitazione pluriaggravato (ex art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen.) per cui sono state concesse le circostanze attenuanti generiche e che dunque rion può dirsi più grave; e il ricorso nulla deduce di specifico rispetto alla maggiore gravità li questultimo, - il secondo motivo - che denuncia li vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena base irrogata per la violazione più grave e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - ed il terzo motivo - che assume il vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena effettuati per reati c.d. satellite sono manifestamente infondati in quanto la motivazione resa dalla Corte di merito è congrua , rispetto alle doglianze prive di specificità, sollevate con l'atto di appello, rispetto alla sentenza di primo grado (cfr. p. 4 della sentenza di primo grado); e neppure il ricorso muove censure .puntuali, prospettando invece un diverso apprezzamento di merito, alla luce di quanto ritenuto nel separato procedimento per il reato già giudicato e la valutazione comparativa con il coimputato, inidoneo a fondare una censura di legittimità (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, TQscan.o, Rv. 288093 - 03) ed affidandosi a enunciati assertivi in particolare a proposito degli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. i , n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare :n euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co