CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 24 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Novara, emessa in data 18 maggio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è privo di concreta specificità, prospetta enunciati ermeneutici inconferenti e tende a prefigurare un'inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 sul dolo di indebita appropriazione, ove la Corte territoriale, richiamate le condivise argomentazioni del primo giudice, puntualmente risponde sia in relazione al ricevimento della diffida e del telegramma, che con riguardo all'avvenuta effettuazione del bonifico); osservato che le doglianze relative alla prova dell'interversione del possesso, inerendo a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non specificamente devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), non possono essere dedotte per la prima volta in questa sede; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., non è consentito alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376), secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito, come nella avvenuto specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso