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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 24578/2024

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37611/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]ALONZO, Giancarlo MOLA, Rosa MOLA, Christian MOLA, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della C orte S uprema di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indicati indirizzi PEC degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono -controricorr ent i - avverso la sentenza n. 2376/2018della Corte d’Appello di Bari , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.6.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – già dirigente della Regione Puglia – si rivolse al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere che fosse accertato il suo diritto al pagamento di una maggiore indennità di funzione con riferimento al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.8.2005, durante il quale resse l’«Ufficio regionale Riscontro e Rendicontazione» .

In particolare, il ricorrente sostenne che, ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 1 del 1992, quella ind ennità andasse liquidata applicando il coefficiente 0,9 e non il coefficiente 0,7applicato dalla Regione.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse l e domandee la sentenza di primo grado venne confermata dalla Corte d’Appello di Bari, inutilmente adita dalla Regione.

Contro la sentenza d’appello la Regione Puglia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi.

Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], già subentrati al de cuius nel corso del giudizio di merito,si sono difes i con controricorso .

Entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di leggeanteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti sul presupposto che la notificazione della sentenza d’appello all’indirizzo PEC dell’avvocatura regionalefosse idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni di cui a gli art t . 325 , comma 2, e 326 c.p.c.

1.1. Sono gli stessi controricorrenti a rilevare che la Regione Puglia si era costituita, in secondo grado, con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( la quale aveva anche indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata) e che la notificazione della sentenza fu fatta pressol’avvocatura regionale, senza indicare esplicitamente – quale destinatari a – l’avvocatacostituita .

Occorre allora ricordare che il termine breve per le impugnazioni si attiva solo a seguito della notificazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 326, comma 1, c.p.c., a mente dei quali, rispettivamente , «la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l ’ impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170» e «i termini stabiliti nell ’ articolo precedente sono perentori e decorronodalla notificazione della sentenza»; mentre l’art. 170 c.p.c.prevede poi che «dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che lalegge disponga altrimenti».

Da tali disposizioni si è tratto il condivisibile principio di diritto secondo cui «la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anchesolo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere iltermine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendosurrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza»(Cass.

S.U. n. 20866/2020, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).

2. Con ilprimo motivo di ricorso si denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’art. 3 della l.r. n. 1 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», nonché «violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» e «violazione dell’art. 2 e dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Laricorrente contesta in particolare l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la delibera di giunta con cui fu attribuito il coefficiente 0,7 all’incarico dirigenzialein questione sarebbe stato un atto puramente ricognitivo, «non comportante alcun esercizio di discrezionalità», e adottato in contrasto con le previsioni della l.r. n. 1 del 1992.

3. Il secondo motivo censura,«omesso esame di un fatto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360,comma 1, n. 5 , c . p.c.» .

Con questo motivo la Regione si duole che il giudice d’appello abbia ritenuto non motivatamente censurata la statuizione del Tribunalein merito alla «oggettiva riconducibilità dell’Ufficio diretto dal Molain una di quelle strutture menzionate nella lettera a» dell’art. 2della l.r. n. 1 del 1992.

4. Il terzo motivo denuncia « nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

La Regione ravvisa un vizio di ultrapetizione della sentenza per la sostanziale disapplicazione delle delibere della Giuntaregionale di classificazione degli incarichi in mancanza di una richiesta in tal sensodel lavoratore. 5.Il ricorso – anche a prescindere da un analitico esame dei motiviche lo sostengono – risulta fondat o, per le seguenti e assorbenti ragioni di diritto. 5.1.È innanzitutto errata, nella sentenza impugnata, la qualificazione della deliber a giuntale n. 7535/1992, di individuazione e classificazione delle struttur e e dei servizi regionali, in termini di mero atto ricognitivo, «non comportante alcun esercizio di discrezionalità».

La Corte territoriale è giunta a questa conclusione tramite una eccessiva valorizzazione di un dato letterale contenuto nell’art. 3 della l.r. n. 1 del 1992 («dovrà provvedere con atto ricognitivo la Giunta regionale»), senza il dovuto apprezzamento de l dato normativo sostanziale – contenuto nella medesima disposizione – secondo cui la Giunta doveva adottare quell’atto «previa valutazione di apposita commissione», composta con la partecipazione di «2 rappresentanti delle OOSS aziendali maggiormente rappresentativi» e di «2 dirigentiregionali designati dalla Giunta regionale».

È del tutto evidente che una simile procedura di preventiva consultazione sindacale presuppone la piena consapevolezza del legislatore regionale, al di là dell’improprio riferimento a un «atto ricognitivo», che si trattava di decisioni tutt’altro che obbligate, ma anzi caratterizzate da ampia discrezionalità amministrativa.

La decisione della Corte territoriale di disapplicare la delibera di Giunta, assegnando al dirigente un diverso coefficiente, è stata dunque errata – non già perché la disapplicazione di un atto amministrativo illegittimorichieda una specifica domanda di parte –bensì perché tale disapplicazione è stata motivata negando l’esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, invece che – come sarebbe stato necessario –accertando il travalicamento, da parte della pubblica amministrazione, dei limiti posti dalla legge alla sua discrezionalitàoperativa. 5.2.Ma, indipendentemente da tali considerazioni che già giustificano l’accoglimento del ricorso, si deve anche rilevare d’ufficio che in nessun caso il dirigente avrebbe potuto vantare il diritto ad una maggiore indennità di funzione invocando l’applicazione di una legge regionale che, all’epoca del conferimento dell’incarico dirigenziale ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), era già stata abrogata dalla l.r. 7 del 1997, recante «Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale», che , come precisa l’art. 1,«regola l’attività della Regione Puglia secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni» (oggi d.lgs. n. 165 del 2001).

L’art. 20 ditale legge, rubricato «Trattamento economico della dirigenza»,dispone testualmente: «1.

La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l’area dirigenziale del comparto.

Il trattamento economico accessorio, correlato alla tipologia degli incarichi previsti dall’art. 19, èdeterminato con apposito provvedimento di Giunta regionale.

2. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini dellaretribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale per l’area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:(omissis )».In coerenza con l’introduzione del nuovo sistema della contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, anche dirigenziali, e con il meccanismo della disapplicazione delle norme previgenti ora trasfuso, a livello nazionale,negli artt. 69 e 71 del d.lgs. n. 165 del 2001, il comma 5 del medesimo art. 20 dispone che «Dalla data di adozione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi cessano di essere corrisposte le indennità di funzione previste dall’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1»;e il comma 6 aggiunge: « A decorrere dalla data di cui al comma 5 è abrogato l’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1».

Ne consegue che il compenso per l’incarico dirigenziale conferito l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe dovuto essere remunerato secondo le nuove disposizioni, legali e contrattuali, e che solo a queste ultime avrebbe dovuto fare riferimento la pretesa del lavoratore di ottenere il pagamento di importi ulterioririspetto a quelli già erogati dalla datrice di lavoro.

6. In considerazione dei motivi di accoglimento del ricorso, cassata la sentenza della Corte d’Appello, la causa non necessita di ulteriori accertamenti di fatto e può quindi essere decisa nel merito (art. 384, comma 2, c.p.c.) con il definitivo integrale rigetto dell’originaria domanda.

7. Il diverso esito dei due gradi di merito e la decisione finale basata anche sulla valorizzazione di un profilo ulteriore rispetto a quelli evidenziati nelle difese de lla ricorrente costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese legali dell’intero processo.

8. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37611/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]ALONZO, Giancarlo MOLA, Rosa MOLA, Christian MOLA, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della C orte S uprema di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indicati indirizzi PEC degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono -controricorr ent i - avverso la sentenza n. 2376/2018della Corte d’Appello di Bari , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.6.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – già dirigente della Regione Puglia – si rivolse al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere che fosse accertato il suo diritto al pagamento di una maggiore indennità di funzione con riferimento al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.8.2005, durante il quale resse l’«Ufficio regionale Riscontro e Rendicontazione» . In particolare, il ricorrente sostenne che, ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 1 del 1992, quella ind ennità andasse liquidata applicando il coefficiente 0,9 e non il coefficiente 0,7applicato dalla Regione. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse l e domandee la sentenza di primo grado venne confermata dalla Corte d’Appello di Bari, inutilmente adita dalla Regione. Contro la sentenza d’appello la Regione Puglia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], già subentrati al de cuius nel corso del giudizio di merito,si sono difes i con controricorso . Entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di leggeanteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti sul presupposto che la notificazione della sentenza d’appello all’indirizzo PEC dell’avvocatura regionalefosse idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni di cui a gli art t . 325 , comma 2, e 326 c.p.c. 1.1. Sono gli stessi controricorrenti a rilevare che la Regione Puglia si era costituita, in secondo grado, con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( la quale aveva anche indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata) e che la notificazione della sentenza fu fatta pressol’avvocatura regionale, senza indicare esplicitamente – quale destinatari a – l’avvocatacostituita . Occorre allora ricordare che il termine breve per le impugnazioni si attiva solo a seguito della notificazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 326, comma 1, c.p.c., a mente dei quali, rispettivamente , «la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l ’ impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170» e «i termini stabiliti nell ’ articolo precedente sono perentori e decorronodalla notificazione della sentenza»; mentre l’art. 170 c.p.c.prevede poi che «dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che lalegge disponga altrimenti». Da tali disposizioni si è tratto il condivisibile principio di diritto secondo cui «la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anchesolo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere iltermine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendosurrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza»(Cass. S.U. n. 20866/2020, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). 2. Con ilprimo motivo di ricorso si denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’art. 3 della l.r. n. 1 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», nonché «violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» e «violazione dell’art. 2 e dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Laricorrente contesta in particolare l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la delibera di giunta con cui fu attribuito il coefficiente 0,7 all’incarico dirigenzialein questione sarebbe stato un atto puramente ricognitivo, «non comportante alcun esercizio di discrezionalità», e adottato in contrasto con le previsioni della l.r. n. 1 del 1992. 3. Il secondo motivo censura,«omesso esame di un fatto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360,comma 1, n. 5 , c . p.c.» . Con questo motivo la Regione si duole che il giudice d’appello abbia ritenuto non motivatamente censurata la statuizione del Tribunalein merito alla «oggettiva riconducibilità dell’Ufficio diretto dal Molain una di quelle strutture menzionate nella lettera a» dell’art. 2della l.r. n. 1 del 1992. 4. Il terzo motivo denuncia « nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». La Regione ravvisa un vizio di ultrapetizione della sentenza per la sostanziale disapplicazione delle delibere della Giuntaregionale di classificazione degli incarichi in mancanza di una richiesta in tal sensodel lavoratore. 5.Il ricorso – anche a prescindere da un analitico esame dei motiviche lo sostengono – risulta fondat o, per le seguenti e assorbenti ragioni di diritto. 5.1.È innanzitutto errata, nella sentenza impugnata, la qualificazione della deliber a giuntale n. 7535/1992, di individuazione e classificazione delle struttur e e dei servizi regionali, in termini di mero atto ricognitivo, «non comportante alcun esercizio di discrezionalità». La Corte territoriale è giunta a questa conclusione tramite una eccessiva valorizzazione di un dato letterale contenuto nell’art. 3 della l.r. n. 1 del 1992 («dovrà provvedere con atto ricognitivo la Giunta regionale»), senza il dovuto apprezzamento de l dato normativo sostanziale – contenuto nella medesima disposizione – secondo cui la Giunta doveva adottare quell’atto «previa valutazione di apposita commissione», composta con la partecipazione di «2 rappresentanti delle OOSS aziendali maggiormente rappresentativi» e di «2 dirigentiregionali designati dalla Giunta regionale». È del tutto evidente che una simile procedura di preventiva consultazione sindacale presuppone la piena consapevolezza del legislatore regionale, al di là dell’improprio riferimento a un «atto ricognitivo», che si trattava di decisioni tutt’altro che obbligate, ma anzi caratterizzate da ampia discrezionalità amministrativa. La decisione della Corte territoriale di disapplicare la delibera di Giunta, assegnando al dirigente un diverso coefficiente, è stata dunque errata – non già perché la disapplicazione di un atto amministrativo illegittimorichieda una specifica domanda di parte –bensì perché tale disapplicazione è stata motivata negando l’esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, invece che – come sarebbe stato necessario –accertando il travalicamento, da parte della pubblica amministrazione, dei limiti posti dalla legge alla sua discrezionalitàoperativa. 5.2.Ma, indipendentemente da tali considerazioni che già giustificano l’accoglimento del ricorso, si deve anche rilevare d’ufficio che in nessun caso il dirigente avrebbe potuto vantare il diritto ad una maggiore indennità di funzione invocando l’applicazione di una legge regionale che, all’epoca del conferimento dell’incarico dirigenziale ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), era già stata abrogata dalla l.r. 7 del 1997, recante «Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale», che , come precisa l’art. 1,«regola l’attività della Regione Puglia secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni» (oggi d.lgs. n. 165 del 2001). L’art. 20 ditale legge, rubricato «Trattamento economico della dirigenza»,dispone testualmente: «1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l’area dirigenziale del comparto. Il trattamento economico accessorio, correlato alla tipologia degli incarichi previsti dall’art. 19, èdeterminato con apposito provvedimento di Giunta regionale. 2. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini dellaretribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale per l’area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:(omissis )».In coerenza con l’introduzione del nuovo sistema della contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, anche dirigenziali, e con il meccanismo della disapplicazione delle norme previgenti ora trasfuso, a livello nazionale,negli artt. 69 e 71 del d.lgs. n. 165 del 2001, il comma 5 del medesimo art. 20 dispone che «Dalla data di adozione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi cessano di essere corrisposte le indennità di funzione previste dall’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1»;e il comma 6 aggiunge: « A decorrere dalla data di cui al comma 5 è abrogato l’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1». Ne consegue che il compenso per l’incarico dirigenziale conferito l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe dovuto essere remunerato secondo le nuove disposizioni, legali e contrattuali, e che solo a queste ultime avrebbe dovuto fare riferimento la pretesa del lavoratore di ottenere il pagamento di importi ulterioririspetto a quelli già erogati dalla datrice di lavoro. 6. In considerazione dei motivi di accoglimento del ricorso, cassata la sentenza della Corte d’Appello, la causa non necessita di ulteriori accertamenti di fatto e può quindi essere decisa nel merito (art. 384, comma 2, c.p.c.) con il definitivo integrale rigetto dell’originaria domanda. 7. Il diverso esito dei due gradi di merito e la decisione finale basata anche sulla valorizzazione di un profilo ulteriore rispetto a quelli evidenziati nelle difese de lla ricorrente costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese legali dell’intero processo. 8. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. L
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