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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29400/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE.

APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, pronunciata in data 3 Febbraio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la carenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nel reato clepenalizzato di cui all'art. 647 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto volte ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

I giudici di appello hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pag. 3 in ordine al rinvenimento dei beni di provenienza delittuosa nella cassettiera della camera da letto dell'imputato ed in ordine all'inverosimiglianza della versione alternativa prospettata dal ricorrente).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE. APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, pronunciata in data 3 Febbraio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la carenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nel reato clepenalizzato di cui all'art. 647 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto volte ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). I giudici di appello hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pag. 3 in ordine al rinvenimento dei beni di provenienza delittuosa nella cassettiera della camera da letto dell'imputato ed in ordine all'inverosimiglianza della versione alternativa prospettata dal ricorrente). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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