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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46496/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 17 luglio 2013, nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 624, 625 n. 2 cod. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro centoventi di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 192 cod.proc. pen. e 110 cod. pen., nonché vizio di motivazione e travisamento della prova.

La Corte d'appello si sarebbe riportata per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, senza tenere conto che, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non rileva la mera conoscenza dell'attività delittuosa posta in essere da altri (in questo caso, dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente).

Incorrerebbe nel travisamento della prova la Corte d'appello, nella parte in cui non prende in considerazione che l'ente erogatore aveva elevato verbale di constatazione soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'opificio, non anche nei confronti dell'imputato e della sua abitazione, reputando congruo il consumo rispetto all'appartamento da questi occupato e che il contatore era nei locali dell'opificio peraltro occultato.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo dei motivi di appello, in punto di responsabilità, cui la Corte ha risposto con motivazione logica e coerente, corretta giuridicamente ed immune da censure di ogni tipo.

La giurisprudenza costante di questa Corte afferma, infatti, che la mera riproposizione del motivo di appello si sostanza nell'aspecificità dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

In ogni caso, le doglianze di cui al secondo e terzo motivo, esortano alla rivalutazione di prove dichiarative e documentali non consentite a questa Corte di legittimità.

E' appena il caso di osservare, infatti, che non manifestamente illogico appare il ragionamento dei giudici di secondo grado, nella parte in cui sottolineano, a fronte dei rilievi difensivi (di identico tenore rispetto a quelli devoluti con il ricorso) che non vi era alcuna prova che il contatore al quale era stato apposto il magnete descritto, non fosse visibile, tenuto conto peraltro, che I il ricorrente lavorava proprìo nell'opificio ove questo era risultato installato. ...

Inoltre, i giudici del gravame non prendono in considerazione alcuna contestazione relativa ai consumi di energia elettrica presso l'appartamento occupato dal ricorrente.

Anzi, si utilizza tale circostanza per argomentare in relazione al fatto che vi era un unico contatore, che alimentava l'opificio ed altri due appartamenti e che, dunque, riportava dei consumi di energia senz'altro sproporzionati rispetto ai consumi medi.

E' appena il caso di osservare che il vizio di travisamento della prova in questo caso dedotto è inammissibile.

Conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensì dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 17 luglio 2013, nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 624, 625 n. 2 cod. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro centoventi di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 192 cod.proc. pen. e 110 cod. pen., nonché vizio di motivazione e travisamento della prova. La Corte d'appello si sarebbe riportata per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, senza tenere conto che, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non rileva la mera conoscenza dell'attività delittuosa posta in essere da altri (in questo caso, dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente). Incorrerebbe nel travisamento della prova la Corte d'appello, nella parte in cui non prende in considerazione che l'ente erogatore aveva elevato verbale di constatazione soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'opificio, non anche nei confronti dell'imputato e della sua abitazione, reputando congruo il consumo rispetto all'appartamento da questi occupato e che il contatore era nei locali dell'opificio peraltro occultato. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo dei motivi di appello, in punto di responsabilità, cui la Corte ha risposto con motivazione logica e coerente, corretta giuridicamente ed immune da censure di ogni tipo. La giurisprudenza costante di questa Corte afferma, infatti, che la mera riproposizione del motivo di appello si sostanza nell'aspecificità dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). In ogni caso, le doglianze di cui al secondo e terzo motivo, esortano alla rivalutazione di prove dichiarative e documentali non consentite a questa Corte di legittimità. E' appena il caso di osservare, infatti, che non manifestamente illogico appare il ragionamento dei giudici di secondo grado, nella parte in cui sottolineano, a fronte dei rilievi difensivi (di identico tenore rispetto a quelli devoluti con il ricorso) che non vi era alcuna prova che il contatore al quale era stato apposto il magnete descritto, non fosse visibile, tenuto conto peraltro, che I il ricorrente lavorava proprìo nell'opificio ove questo era risultato installato. ... Inoltre, i giudici del gravame non prendono in considerazione alcuna contestazione relativa ai consumi di energia elettrica presso l'appartamento occupato dal ricorrente. Anzi, si utilizza tale circostanza per argomentare in relazione al fatto che vi era un unico contatore, che alimentava l'opificio ed altri due appartamenti e che, dunque, riportava dei consumi di energia senz'altro sproporzionati rispetto ai consumi medi. E' appena il caso di osservare che il vizio di travisamento della prova in questo caso dedotto è inammissibile. Conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensì dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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