CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 25/05/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l'imputato per i reati di rapina aggravata e lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che era palese la violazione posta in essere dai giudici di merito in ordine ai criteri dettati dall'art. 192 cod.proc.pen. per la valutazione della prova, non essendo stato dimostrato che Arshad avesse sottratto il telefono cellulare a [OSCURATO:PERSONA], essendo noto che vi era stata una aggressione fisica tra i due, e osservando che la teste Bodini aveva solo confermato che vi era stata una lite tra i due soggetti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo, si deve infatti rilevare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi Sez. 2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); la novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. (Sez. 6, sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234364). Inoltre, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, riscontrato da quello degli altri testimoni, come emerge dalla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello nelle pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata. 2.11 ricorso deve, pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] V