Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 26562/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04Z59JV nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 agosto 2021 la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del giorno 22 febbraio 2019 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 1.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui la contestata recidiva infraquinquennale era stata ritenuta sussistente ed equivalente alle invocate circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa le valutazioni operate in sede di giudizio di valenza, a seguito del quale è stata considerata equivalente la contestata recidiva specifica alle invocate circostanze attenuanti generiche dando rilievo ai precedenti specifici gravanti sul convenuto ed alla pericolosità criminale da questo mostrata; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consigliere e tensore ^ il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04Z59JV nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 agosto 2021 la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del giorno 22 febbraio 2019 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 1.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui la contestata recidiva infraquinquennale era stata ritenuta sussistente ed equivalente alle invocate circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa le valutazioni operate in sede di giudizio di valenza, a seguito del quale è stata considerata equivalente la contestata recidiva specifica alle invocate circostanze attenuanti generiche dando rilievo ai precedenti specifici gravanti sul convenuto ed alla pericolosità criminale da questo mostrata; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consigliere e tensore ^ il
Sentenza Cassazione n. 26562/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris