CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07733/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la sentenza di condanna in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art.610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. In particolare, il ricorso è stato depositato il 29/06/2022 a fronte di sentenza emessa il 23/03/2022 con motivazione contestuale, sicché da tale ultima data decorreva il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente