CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 ottobre 2017
Cassazione n. 25252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni per l’udienza pubblica senza discussione orale del SostitutoProc. gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso edell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento delricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto1. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato non do-versi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’intervenuta prescrizione inrelazione del reato ascrittogli (“delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, cod. pen. e73, comma 4, d.P.R. 309/90, perché, con una pluralità di condotte esecutive di unmedesimo disegno criminoso, illecitamente, deteneva al fine di farne cessione aterzi e cedeva a terzi plurimi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo mari-juana, precisamente: - acquistava, al fine di farne anche cessione a terzi, da [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si è proceduto separatamente) un quantitativodi sostanza stupefacente del tipo marijuana pari a 100 grammi, rinvenuto e se-questratogli il 20/10/2017 per la parte residua pari a 68,2 grammi di sostanzastupefacente del tipo marijuana, quantitativo contenente grammi 11 di principiomedie singole; quantitativo sottoposto a sequestro all'intero della propria abita-zione, insieme a materiale idoneo al confezionamento di dosi: bilancino di preci-sione, due rotoli di Domopak; il predetto quantitativo costituiva la parte residua diun maggiore quantitativo, pari a 100 grammi; - acquistava, al fine di farne ces-sione anche a terzi, sempre dal [OSCURATO:PERSONA], analoghi quantitativi di 100grammi circa per volta di sostanza stupefacente del tipo marijuana, in almeno 7/8occasioni, nell'arco dei quattro mesi precedenti al 20/10/2017, pertanto comples-sivamente circa 800 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Fatticommessi in [OSCURATO:PERSONA] (BO) e Bologna da epoca imprecisata dell'estate2017 e fino al 20/10/2017”).2. Rilevava il tribunale emiliano che: «Alla luce del verbale di perquisizione esequestro prodotto in atti, che attesta il possesso da parte dell'imputato, pressola sua abitazione, di 80 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione e dirotoli di cellophane per il confezionamento dello stupefacente in dosi, non vi sonoinfatti i presupposti per addivenire ad una sentenza di assoluzione. I delitti di de-tenzione e cessione di stupefacenti ex art. 73 comma 4, del d.P.R. n. 309/1990risultano d'altra parte commessi dall'estate 2017, fino al 20.10.2017. Consideratoex artt. 157 c.p. il termine ordinario di prescrizione di 6 anni, l'aumento di unquarto ai sensi dell'art. 161 c.p. e la sospensione della prescrizione ex art. 159,comma 1, n. 3) cod. pen. nel periodo compreso tra l'8.2.2024 e il 30.5.2024 paria 3 mesi e 22 giorni totali - l'ultimo fra i reati contestati risulta essersi prescrittoil 10.8.2025».3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo, quale unico motivo, di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispostodall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge, poiché dallamotivazione emerge esclusivamente la detenzione di 62,8 grammi di marijuanapresso la propria abitazione, senza ulteriori elementi per desumerne la destina-zione allo spaccio; inoltre, si sostiene che per poter dichiarare la prescrizione eranecessario riqualificare i fatti ai sensi del 5 comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.4. Il PG presso questa Corte e il Difensore hanno reso le conclusioni scritteriportate in epigrafe per l’udienza pubblica senza discussione orale, non richiestada alcuna delle parti.5. Il proposto ricorso è inammissibile.Ed invero, come chiarito recentemente da plurime pronunce di questa Cortedi legittimità (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso, Rv. 283131 – 01; Sez. 2,n. 18182 del 06/02/2020, S., Rv. 279431; cfr. anche Sez. 5, n. 35762 del05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169) è inammissibile, per genericità dei motivi, il ri-corso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato,con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputatoex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senza prospettare l'evidenza della causa dinon punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129,comma 2, cod. proc. pen. In tale caso, infatti, si deduce solo il vizio di violazionedi legge, che, come tale, presuppone circostanze in sé incontestate ovvero ogget-tive, rispetto alle quali si prospetta un diverso inquadramento rispetto a quelloprescelto nel provvedimento impugnato.Al contrario, nel caso in esame, si viene a censurare — mediante critiche allavalorizzazione da parte dei giudici del quantitativo di sostanza in sequestro (62,8grammi e non 80 grammi) e di altri elementi (sequestro del bilancino di precisionee di rotoli di cellophane per il confezionamento), dati che invero trasmodano anchesu un piano eminentemente valutativo e quindi fattuale (causa anche esso di inam-missibilità del ricorso in Cassazione) — il percorso logico giuridico che ha condottola corte ad individuare la finalità di spaccio.Cosicché, nella sostanza, si lamentano vizi della motivazione, ancorché nonspecificamente dedotti, né in ordine al genus generale di riferimento, né nella spe-cifica tipologia di appartenenza, in termini di mancanza, contraddittorietà o illogi-cità.Quanto poi alla mancata riqualificazione, la pena edittale massima per la de-tenzione di marijuana è di 6 anni di reclusione, per cui il tempo necessario perl’estinzione del delitto è, come correttamente rilevato dal tribunale bolognese, di7 anni e 6 mesi.6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-mende.Così deciso il 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]