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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025

Cassazione n. 29267/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3904/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, conl'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, sede di MILANO n. 2492/2021 depositata i l 02/07/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In relazione ad un atto di compravendita immobiliare, avente ad oggetto“area a destinazione industriale edificabile su cui insistono fabbricati fatiscenti di cui è prevista la completa demolizione”, con avviso di rettifica e liquidazione - atto n. 2016 1T 012787 000, notificato il 23/11/2018 e ricevuto il 29/11/2018 - l’Agenzia delle Entrate,ai sensi degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986, ha diversamente accertato, previo sopralluogo e stima,il valore venale dei beni immobili compravenduti in € 2.986.000,00 (a fronte di un valore dichiarato nell’atto di compravendita pari ad € 1.900.000,000) e ha determinato su tale base imponibile le maggiori imposte ipotecaria e catastale pari rispettivamente ad € 32.580,00 ed € 10.680,00 (oltre sanzioni ed interessi).

2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha presentatoricorso con istanza di reclamo ai sensi dell’art. 17 bisd. lgs. 546/1992 avverso l’avviso di rettifica e liquidazione, e la CTP di Lecco, con sentenza n. 165/01/2019 depositata il 09/10/2019,lo ha accolto.

3. Avverso la pronuncia di prime cure, l’e nte impositore ha interposto appello, lamentando la violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986 ed erronea valutazione della situazione di fatto.

4. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello, ritenendo che, ai fini dell’imposta di registro, la compravendita riguardasse sostanzialmente un’area edificabile, nonostante la presenza di fabbricati da demolire.

Ha applicato l’art. 20 del d.P.R. 131/1986, nella versione precedente alla riforma del 2017, valorizzando la causa reale dell’operazione e gli effetti giuridici prodotti.

Ha giudicato quindi irrilevante la presenza di edifici vetusti, poiché la vendita era finalizzata alla demolizione e alla nuova edificazione, come confermato anche dalla procura rilasciata per richiedere un [OSCURATO:PERSONA] prima della stipula dell’atto.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la parte contribuente.

6. Successivamente è stata depositata dalla difesa erariale documentazione attestante l’avvenuta definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, degli artt. 2 e 10 del d.lgs. 347/1990 e 1 bis Tariffa allegata, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

La CTR avrebbe erroneamente interpretato l’operato dell’Agenzia delle Entrate come una riqualificazione giuridica della compravendita, mentre in realtà l’Ufficio si era limitato ad accertare il maggior valore del terreno ai fini fiscali: la CTR avrebbe dunque indebitamente indagato sulla volontà delle parti e applicato giurisprudenza non pertinente, confondendo una rettifica di valore con una diversa qualificazione dell’atto, violando così i corretti principi di tassazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d. lgs. 546/1992 e dell’art 132 n. 4. c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., nonché la motivazione apparente o comunque perplessa.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate contesta la carenza di motivazione, ritenendo la decisione gravata affetta da vizio logico e giuridico.

Sostiene che la CTR abbia erroneamente interpretato l’operato dell’Ufficio come una riqualificazione dell’atto, quando in realtà si trattava solo di una rettifica del valore degli immobili.

La motivazione della CTR viene definita "apparente" perché non spiega perché abbia ritenuto non pertinente la difesa dell’Agenzia, né affronta in modo adeguato i motivi di appello.

Inoltre, l’Agenzia critica l’eventuale uso implicito di una “motivazione per relationem” alla sentenza di primo grado, ritenendola inammissibile senza una valutazione critica autonoma.

Conclude che la sentenza è nulla per difetto assoluto di motivazione.

3. Va preliminarmente rilevato che in data 17/07/2025 il sistema ha accettato automaticamente un atto relativo al ricorso in oggetto indicato, con il quale l’Avvocatura Generale dello Stato ha indicato che, con nota in data 30.05.2023, la [OSCURATO:PERSONA] di Lecco ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, exart. 5 della legge n. 130/2022, risultata regolare, e ha effettuato i pagamenti previsti dalla legge, ed ha conseguentemente fatto istanza di dichiarazione dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992.

4. Nella specie, non risulta quindi essere stato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dal provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022), poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziaria, in sintonia con la giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), vadichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

5. Le spese giudiziali vanno compensate.

6. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3904/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, conl'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, sede di MILANO n. 2492/2021 depositata i l 02/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In relazione ad un atto di compravendita immobiliare, avente ad oggetto“area a destinazione industriale edificabile su cui insistono fabbricati fatiscenti di cui è prevista la completa demolizione”, con avviso di rettifica e liquidazione - atto n. 2016 1T 012787 000, notificato il 23/11/2018 e ricevuto il 29/11/2018 - l’Agenzia delle Entrate,ai sensi degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986, ha diversamente accertato, previo sopralluogo e stima,il valore venale dei beni immobili compravenduti in € 2.986.000,00 (a fronte di un valore dichiarato nell’atto di compravendita pari ad € 1.900.000,000) e ha determinato su tale base imponibile le maggiori imposte ipotecaria e catastale pari rispettivamente ad € 32.580,00 ed € 10.680,00 (oltre sanzioni ed interessi). 2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha presentatoricorso con istanza di reclamo ai sensi dell’art. 17 bisd. lgs. 546/1992 avverso l’avviso di rettifica e liquidazione, e la CTP di Lecco, con sentenza n. 165/01/2019 depositata il 09/10/2019,lo ha accolto. 3. Avverso la pronuncia di prime cure, l’e nte impositore ha interposto appello, lamentando la violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986 ed erronea valutazione della situazione di fatto. 4. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello, ritenendo che, ai fini dell’imposta di registro, la compravendita riguardasse sostanzialmente un’area edificabile, nonostante la presenza di fabbricati da demolire. Ha applicato l’art. 20 del d.P.R. 131/1986, nella versione precedente alla riforma del 2017, valorizzando la causa reale dell’operazione e gli effetti giuridici prodotti. Ha giudicato quindi irrilevante la presenza di edifici vetusti, poiché la vendita era finalizzata alla demolizione e alla nuova edificazione, come confermato anche dalla procura rilasciata per richiedere un [OSCURATO:PERSONA] prima della stipula dell’atto. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la parte contribuente. 6. Successivamente è stata depositata dalla difesa erariale documentazione attestante l’avvenuta definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, degli artt. 2 e 10 del d.lgs. 347/1990 e 1 bis Tariffa allegata, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. La CTR avrebbe erroneamente interpretato l’operato dell’Agenzia delle Entrate come una riqualificazione giuridica della compravendita, mentre in realtà l’Ufficio si era limitato ad accertare il maggior valore del terreno ai fini fiscali: la CTR avrebbe dunque indebitamente indagato sulla volontà delle parti e applicato giurisprudenza non pertinente, confondendo una rettifica di valore con una diversa qualificazione dell’atto, violando così i corretti principi di tassazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d. lgs. 546/1992 e dell’art 132 n. 4. c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., nonché la motivazione apparente o comunque perplessa. In particolare, l’Agenzia delle Entrate contesta la carenza di motivazione, ritenendo la decisione gravata affetta da vizio logico e giuridico. Sostiene che la CTR abbia erroneamente interpretato l’operato dell’Ufficio come una riqualificazione dell’atto, quando in realtà si trattava solo di una rettifica del valore degli immobili. La motivazione della CTR viene definita "apparente" perché non spiega perché abbia ritenuto non pertinente la difesa dell’Agenzia, né affronta in modo adeguato i motivi di appello. Inoltre, l’Agenzia critica l’eventuale uso implicito di una “motivazione per relationem” alla sentenza di primo grado, ritenendola inammissibile senza una valutazione critica autonoma. Conclude che la sentenza è nulla per difetto assoluto di motivazione. 3. Va preliminarmente rilevato che in data 17/07/2025 il sistema ha accettato automaticamente un atto relativo al ricorso in oggetto indicato, con il quale l’Avvocatura Generale dello Stato ha indicato che, con nota in data 30.05.2023, la [OSCURATO:PERSONA] di Lecco ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, exart. 5 della legge n. 130/2022, risultata regolare, e ha effettuato i pagamenti previsti dalla legge, ed ha conseguentemente fatto istanza di dichiarazione dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992. 4. Nella specie, non risulta quindi essere stato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dal provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022), poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziaria, in sintonia con la giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), vadichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130. 5. Le spese giudiziali vanno compensate. 6. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzio
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