CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 21874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 15587-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 436, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA];- intimato - avverso la sentenza n. 2097/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/12/2015 R.G.N. 254/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la impugnata sentenza, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Livorno, è stata accolta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 00252.05 recante l'importo di C 21.615,00 - notificata alla "[OSCURATO:SOCIETA]." e al legale rapp.te [OSCURATO:PERSONA], in ragione di riconosciute violazioni in materia di collocamento al lavoro -, limitatamente all'inosservanza delle previsioni di cui agli artt. 6 e 10 del d.lgs. CPS n. 708 del 1947, con conseguente annullamento dell'ordinanza predetta con riferimento all'importo di C 4.269,03; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA]." e [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi; la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Livorno è rimasta intimata; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo, i ricorrenti - denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 22, 23 e 28 della I. n. 689 del 1981, nonché dell'art. 101 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si dolgono che il giudice di appello abbia ritenuto tempestiva la produzione nel giudizio di primo grado, unitamente alle note conclusionali - e, pertanto, in fase decisoria -, di un documento (i.e.: richiesta di pagamento) integrante fatto interruttivo della prescrizione; con il secondo motivo - denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, della I. n. 689 del 1981, 11, 13 e 18 della I. n. 264 del 1949, 9 bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 510 del 1996, 1, 3 e 5 della I. n. 370 del 1934 e 1 della I. n. 4 del 1953, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamentano che il predetto giudice abbia violato il principio di legalità con riferimento alle indicate disposizioni normative, le quali prevedono obblighi di carattere formale - la cui inosservanza viene sanzionata pecuniariamente - a carico del datore di lavoro nella sola ipotesi in cui quest'ultimo abbia stipulato un contratto di lavoro subordinato con il lavoratore e non, quindi, ove si sia in presenza (come nel caso) di contratto di lavoro autonomo riqualificato come subordinato; inoltre, censurano l'iter" motivazionale adottato dalla Corte territoriale a supporto del compiuto accertamento della natura subordinata del rapporto; con il terzo motivo - denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 23, comma 12, della I. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - i ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia espresso una motivazione laconica circa l'esistenza dell'elemento soggettivo, benché, in tutte le fasi del giudizio, essi avessero offerto alla valutazione del Tribunale e della Corte d'Appello una innumerevole quantità di elementi positivi idonei ad escludere dolo o colpa; con il quarto motivo - denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 8 e 11 della I. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamentano che la predetta Corte sia incorsa in errore nella determinazione del "quantum" sanzionatorio, individuato senza tener conto dei parametri valutativi di cui ai citati articoli, essendo le violazioni intervenute nell'ambito di un medesimo contesto temporale e lavorativo. Ritenuto che: il primo motivo è da disattendere, poiché la valutazione, ad opera del giudice del gravame, del documento, pur prodotto in primo grado, si risolve comunque nell'acquisizione del documento stesso al procedimento di appello; ciò che quindi, nel caso, rileva, è che, a prescindere dalla tempestività o meno della produzione in primo grado del predetto documento, quest'ultimo è stato ritenuto parte integrante del materiale istruttorio nel giudizio di appello, sicché la eventuale erroneità dell'acquisizione in questione andava denunciata quale specifico vizio di attività imputabile al giudice del gravame, in violazione, quindi, delle regole processuali concernenti le acquisizioni probatorie in grado di appello, e non semplicemente quale errore compiuto dal Tribunale non rilevato dal predetto giudice del gravame; il secondo motivo è del pari da disattendere, dovendo evidenziarsi, da un lato, che la questione della violazione del principio di legalità, non trattata nella sentenza impugnata, non risulta aver costituito oggetto di gravame (cfr., sul punto, tra le altre, Cass.9/08/2018, n. 20694, ove è statuito che «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio»), e, dall'altro, che il semplice difetto di motivazione non rientra nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., novellato (v., al riguardo, tra le altre, Cass. 3/03/2022, n. 7090: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali»); il terzo motivo è inammissibile, poiché la denunziata violazione di legge si risolve, nella sostanza, in una generica critica all'impianto motivazionale della sentenza - attuata mediante l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa -, integrante, in concreto, censura alla tipica valutazione del giudice di merito sottratta al sindacato di legittimità; del pari inammissibile è il quarto motivo, che introduce, sempre mediante una generica critica alla sentenza impugnata, una censura al giudizio valutativo attinente alla adeguatezza della sanzione, costituente, invece, tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità; non vi è luogo per una pronuncia sulle spese, essendo la DPL rimasta intimata; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Co