Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:576
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62001C0392 - IT
Avviso legale importante
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62001C0392
Conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl del 10ottobre2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 97/55/CE - Pubblicità comparativa - Mancata trasposizione entro il termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]392/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-11111
Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il ricorso per inadempimento ex art. 226 CE, pervenuto alla Corte il 10 ottobre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (1), o, comunque, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di tali provvedimenti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna venga condannato alle spese.
2 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore i necessari provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi al più tardi entro 30 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, vale a dire entro il 23 aprile 2000, ed informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
3 Non avendo ricevuto entro il 23 aprile 2000 - termine previsto per la trasposizione della direttiva - alcuna notifica in merito ai provvedimenti di trasposizione di quest'ultima né altre informazioni in proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha dato avvio alla procedura di infrazione. Dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a presentare le proprie osservazioni e non avendo ottenuto risposta entro il termine stabilito, essa ha emesso in data 9 marzo 2001 un parere motivato, con il quale ha intimato al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna di adottare entro un termine di due mesi i provvedimenti necessari e di darne comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA].
4 Nella lettera di risposta del 25 giugno 2001 le autorità spagnole hanno fatto notare che la trasposizione della direttiva nella normativa nazionale richiedeva un'integrazione della legge 11 novembre 1988, n. 34/88 (legge generale sulla pubblicità). Il governo spagnolo ha inoltre comunicato che la detta legge conteneva già alcune parti della direttiva controversa.
5 [OSCURATO:PERSONA], non avendo in seguito ricevuto né un progetto di legge né spiegazioni su quali parti della direttiva in questione sarebbero già attuate dalla detta legge, ha proposto il presente ricorso.
6 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non contesta il proprio obbligo di trasposizione della direttiva 97/55 nel termine stabilito, ma ha tuttavia sostenuto che il complesso procedimento nazionale volto ad assicurare la trasposizione della direttiva si trova ad uno stadio molto avanzato. L'approvazione definitiva del progetto di legge è prevista per la fine di aprile 2002. Di conseguenza il ricorso andrebbe respinto e la [OSCURATO:PERSONA] andrebbe condannata alle spese.
7 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la data determinante per stabilire l'esistenza di un inadempimento è quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato (2). Tale termine è scaduto il 9 marzo 2001 senza che fossero stati adottati i provvedimenti richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il governo spagnolo si è limitato a comunicare che la legge diretta alla trasposizione della direttiva era in fase di preparazione e che l'iter procedurale previsto dall'ordinamento interno era in corso di svolgimento. Di conseguenza è chiaro che la direttiva non è stata trasposta nel termine prescritto.
8 Del pari, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, gli Stati membri non possono far valere norme del loro diritto nazionale per giustificare la mancata trasposizione di una direttiva nel termine previsto (3).
9 L'obbligo di diritto comunitario di trasposizione della direttiva si ricava, da un lato, in via diretta, dalla direttiva stessa e, dall'altro, dagli artt. 249, terzo comma, CE e 10 CE.
10 Poiché risulta che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario, occorre accogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e dichiarare inadempiente lo Stato membro, con condanna del medesimo alle spese del procedimento.
Conclusione
11 Si propone perciò alla Corte di statuire come segue:
- Non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa.
- [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le spese del procedimento.
(1) - GU L 290, pag. 18.
(2) - Sentenza 30 novembre 2000, causa C-384/99, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I-10633, punto 16).
(3) - V., ad esempio, sentenza 12 febbraio 1998, causa C-139/97, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I-605, punto 11).