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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30448/2026

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la Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 24 novembre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi undici egiorni 15 di reclusione e 3200 euro di multa per i reati di porto di armaclandestina, di detenzione di munizioni e di ricettazione.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia, articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 62 bis cod.pen. per nonavere l’impugnato provvedimento riconosciuto le attenuanti generiche.La motivazione offerta sul punto è meramente stereotipata e non valuta nelconcreto gli elementi valorizzabili a tale fine.2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 133 cod. pen., inparticolare la omessa conversione della pena detentiva in pena sostitutiva,ricorrendone i presupposti.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge sotto il profilo dellaomessa disapplicazione della recidiva.2.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alladeclaratoria di penale responsabilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.I motivi di ricorso sono reiterativi senza alcun elemento di novità dei motividi gravame già esaminati dalla Corte territoriale e oggetto di reiezione con ilprovvedimento impugnato.La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La Corte ha diffusamente argomentato in ordine alla penale responsabilitàdell’imputato che, lungi dall’essere basata su presunzioni, si basa su datioggettivi, quali il rinvenimento nella sua disponibilità di un’arma clandestina e delmunizionamento.Analogamente, la Corte ha argomentato le ragioni per cui ha ritenuto di nonpotere sostituire la pena detentiva con altra pena, ovvero di non potereconcedere le attenuanti generiche e, inoltre, di dovere confermare la recidiva,ricorrendo - come ricordato - il fatto che l’imputato è già stato dichiaratoplurirecidivo.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] di Giuro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 24 novembre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi undici egiorni 15 di reclusione e 3200 euro di multa per i reati di porto di armaclandestina, di detenzione di munizioni e di ricettazione.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia, articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 62 bis cod.pen. per nonavere l’impugnato provvedimento riconosciuto le attenuanti generiche.La motivazione offerta sul punto è meramente stereotipata e non valuta nelconcreto gli elementi valorizzabili a tale fine.2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 133 cod. pen., inparticolare la omessa conversione della pena detentiva in pena sostitutiva,ricorrendone i presupposti.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge sotto il profilo dellaomessa disapplicazione della recidiva.2.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alladeclaratoria di penale responsabilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.I motivi di ricorso sono reiterativi senza alcun elemento di novità dei motividi gravame già esaminati dalla Corte territoriale e oggetto di reiezione con ilprovvedimento impugnato.La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La Corte ha diffusamente argomentato in ordine alla penale responsabilitàdell’imputato che, lungi dall’essere basata su presunzioni, si basa su datioggettivi, quali il rinvenimento nella sua disponibilità di un’arma clandestina e delmunizionamento.Analogamente, la Corte ha argomentato le ragioni per cui ha ritenuto di nonpotere sostituire la pena detentiva con altra pena, ovvero di non potereconcedere le attenuanti generiche e, inoltre, di dovere confermare la recidiva,ricorrendo - come ricordato - il fatto che l’imputato è già stato dichiaratoplurirecidivo.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] di Giuro
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