CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35335/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Sassari del 16 febbraio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro trentamila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1-bis e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo C). 2.1. Violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed all'omessa individuazione della fattispecie di reato principale. 2.2. Violazione di legge per omessa indicazione della fattispecie di reato princi- pale e per violazione dell'art. 81 cod. pen. ai fini del computo finale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che con l'atto di appello il Grabesu non aveva formulato doglianze in relazione all'omessa individuazione del reato più grave. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale sì configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Quanto all'ulteriore profilo di censura di cui al medesimo motivo di impugna- zione, relativo all'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determi- nazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).La pena applicata non è superiore alla edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in con- siderazione di molteplici elementi indicativi di una mancanza di collaborazione del Grabesu con le forze dell'ordine nella fase iniziale delle indagini (indicazione di un proprio luogo di residenza diverso, al fine di eludere i controlli di P.G.), di un apporto solo limitato ai fini del reperimento dello stupefacente in suo possesso (consegna di soli cinque pacchi sottovuoto di cocaina a fronte di un quantitativo molto più elevato della medesima sostanza, di marijuana e di hashish) e della pretestuosità delle giu- stificazioni avanzate in sede dibattimentale per le proprie condotte criminose. La Corte distrettuale, peraltro, ha recepito integralmente le ulteriori considerazioni svi- luppate dal Tribunale al riguardo inerenti al ritrovamento di materiale per la pesatura ed alle modalità di confezionamento in dosi della sostanza. Il ricorrente non si confronta con l'ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare la tesi della notevole rilevanza del contributo for- nito all'accertamento dei fatti. 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato l'insegnamento delle Se- zioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il Giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verifi- care che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Ciò posto, come illustrato in modo esauriente e dettagliato nella sentenza impu- gnata, l'entità dell'aumento di pena appare correttamente giustificato in ragione dei precedenti specifici, della detenzione di un cospicuo quantitativo di stupefacenti di diversa tipologia e del contatto con ambienti criminali dediti al narcotraffico. Si tratta di argomentazioni di portata generale chiaramente riferibili anche ai reati satelliti.5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle