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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16095/2025

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 novembre 2024 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il 04/07/2016, e disponeva l’esecuzione della predetta sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter, l. n. 401 del 1989, perché, senza di licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., esercitava l’organizzazione di pubbliche scommesse su competizioni sportive nazionali ed estere o, comunque, svolgeva in Italia un’attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o, comunque, favorire l’accettazione e la raccolta di scommesse su competizioni sportive da parte del pubblico. 2.

Avverso la ordinanza della Corte di appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando falsa ed erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 591 e 592 cod. proc. pen.

Deduce il ricorrente che la Corte di merito, nell’emettere l’impugnata ordinanza di inammissibilità dell’appello, non ha tenuto conto della determinazione assunta da altra sezione della medesima Corte distrettuale che, con ordinanza n. 167 del 06/03/2017, aveva restituito il ricorrente nel termine – decorrente dalla notificazione dell’ordinanza – per impugnare la sentenza del Tribunale di Tivoli del 04/07/2016.

E, poiché la notificazione dell’ordinanza di rimessione in termine era avvenuta il 19/04/2017, l’appello proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era tempestivo.

3. Il ricorso è fondato.

Risulta, infatti, che il ricorrente, dopo essere stato condannato dal Tribunale di Tivoli, con sentenza del 04/07/2016, che aveva stabilito in sessanta giorni il termine per la stesura della motivazione, con deposito intervenuto il successivo 05/08/2016, aveva tuttavia ricevuto dalla Cancelleria una erronea attestazione in ordine al non avvenuto deposito della motivazione dipendente da una errata registrazione del numero di registro generale indicato sul frontespizio della sentenza.

In conseguenza, essendo incolpevolmente decorso il termine per la proposizione dell’appello, il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto, con ordinanza della Corte di appello di Roma, prima sezione penale, del 06/03/2017, la rimessione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Tivoli; termine decorrente dalla notifica della ordinanza di rimessione, avvenuta in data 19/04/2017, e dal ricorrente rispettato, avendo proposto appello con atto depositato il successivo 05/05/2017.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 novembre 2024 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il 04/07/2016, e disponeva l’esecuzione della predetta sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter, l. n. 401 del 1989, perché, senza di licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., esercitava l’organizzazione di pubbliche scommesse su competizioni sportive nazionali ed estere o, comunque, svolgeva in Italia un’attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o, comunque, favorire l’accettazione e la raccolta di scommesse su competizioni sportive da parte del pubblico. 2. Avverso la ordinanza della Corte di appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando falsa ed erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 591 e 592 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che la Corte di merito, nell’emettere l’impugnata ordinanza di inammissibilità dell’appello, non ha tenuto conto della determinazione assunta da altra sezione della medesima Corte distrettuale che, con ordinanza n. 167 del 06/03/2017, aveva restituito il ricorrente nel termine – decorrente dalla notificazione dell’ordinanza – per impugnare la sentenza del Tribunale di Tivoli del 04/07/2016. E, poiché la notificazione dell’ordinanza di rimessione in termine era avvenuta il 19/04/2017, l’appello proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era tempestivo. 3. Il ricorso è fondato. Risulta, infatti, che il ricorrente, dopo essere stato condannato dal Tribunale di Tivoli, con sentenza del 04/07/2016, che aveva stabilito in sessanta giorni il termine per la stesura della motivazione, con deposito intervenuto il successivo 05/08/2016, aveva tuttavia ricevuto dalla Cancelleria una erronea attestazione in ordine al non avvenuto deposito della motivazione dipendente da una errata registrazione del numero di registro generale indicato sul frontespizio della sentenza. In conseguenza, essendo incolpevolmente decorso il termine per la proposizione dell’appello, il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto, con ordinanza della Corte di appello di Roma, prima sezione penale, del 06/03/2017, la rimessione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Tivoli; termine decorrente dalla notifica della ordinanza di rimessione, avvenuta in data 19/04/2017, e dal ricorrente rispettato, avendo proposto appello con atto depositato il successivo 05/05/2017. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordi
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