Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 773/2025
ECLI:EU:T:2025:928
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1026_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 1o ottobre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑1026/23)
«Concorrenza – Intese – Settore aereo – Decisione di rigetto di una denuncia – Articolo 7 del regolamento (CE) n. 773/2004 – Pratica concordata – Aeromobili noleggiati con equipaggio – Accesso al fascicolo – Principio di buona amministrazione – Difetto di interesse dell’Unione – Probabilità di poter accertare l’esistenza di un’infrazione – Termine ragionevole – Errore manifesto di valutazione»
1.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Diritti dei denuncianti – Accesso ai documenti – Portata – Limiti
(Art. 101 e 102 TFUE; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 8, § 1)
(v. punti 23-41)
2.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Fissazione di priorità da parte della Commissione – Obbligo della Commissione di statuire con decisione sull’esistenza di un’infrazione – Insussistenza – Presa in considerazione dell’interesse dell’Unione all’istruzione di una causa – Potere discrezionale della Commissione – Limiti – Obbligo di motivazione – Obbligo di esaminare gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante
(Artt. 101, 102 e 105, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 7)
(v. punti 50-71, 77, 78, 80, 82)
3.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Fissazione di priorità da parte della Commissione – Presa in considerazione dell’interesse dell’Unione all’istruzione di una causa – Criteri di valutazione – Probabilità di poter accertare l’esistenza dell’infrazione – Obbligo di ponderare il grado di probabilità dell’accertamento dell’infrazione con il grado di probabilità delle diverse spiegazioni plausibili del comportamento contestato – Insussistenza – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Artt. 101, 102 e 105, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 7)
(v. punti 77-82, 88-94,100, 124, 135, 148)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH e la Commissione europea si faranno carico ciascuna delle proprie spese.