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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:275
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Causa T‑185/06 L’Air liquide, société anonyme pour l’étude e l’exploitation des procédés [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Concorrenza — Intese — Perossido d’idrogeno e perborato di sodio — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Obbligo di motivazione» Massime della sentenza

1. Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione (Art. 81 CE)

2. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza — Decisione riguardante una pluralità di destinatari — Necessità di una motivazione sufficiente in particolare nei confronti dell’ente che deve sostenere l’onere conseguente a un’infrazione (Artt. 81 CE e 253 CE)

3. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza — Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità (Artt. 81 CE e 253 CE)

1. Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici.

Infatti, in una simile situazione la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi dell’art. 81 CE.

Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata.

In tali circostanze, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla sua società controllante per presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile dell’infrazione di cui trattasi, a meno che detta società controllante, sulla quale incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti in grado di dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato.

Al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere quindi elencati in modo tassativo. (v. punti 21-25)

2. Per quanto attiene alla motivazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che applica l’art. 81 CE la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione.

In particolare, essa non è tenuta a prendere posizione sugli elementi che sono manifestamente ininfluenti, privi di significato o chiaramente secondari.

Quando una decisione in applicazione dell’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione.

Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile decisione deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società.

In tale contesto, quando, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, un’impresa fa valere un insieme di circostanze che caratterizzano i legami tra detta società e la sua controllata al momento del compimento dell’infrazione, invocando in particolare le forte specificità dell’attività di quest’ultima rispetto alle altre attività del gruppo, la mancanza di commistioni a livello di dirigenti e di personale delle società interessate, l’ampia definizione dei poteri dei dirigenti della controllata, il fatto che quest’ultima disponga di propri servizi per le attività commerciali, oltre a godere di autonomia nell’elaborazione dei progetti strategici, e gli elementi così forniti non costituiscono mere allegazioni, ma contengono una serie di elementi concreti, allegati alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prendere posizione su tale argomentazione esaminando se, considerati tutti gli elementi rilevanti relativi ai legami economici, organizzativi e giuridici tra le società interessate, la società controllante abbia dimostrato che la sua controllata si comportava in modo autonomo sul mercato e, eventualmente, ad esporre le ragioni per le quali essa ritiene che gli elementi presentati dalla società controllante non siano sufficienti per confutare la presunzione di cui trattasi.

L’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di motivare la propria decisione sotto questo profilo si desume chiaramente dal carattere relativo della presunzione attinente all’esercizio di un’influenza determinante da parte di una società controllante sulla sua controllata di cui essa detiene il 100% del capitale, per inficiare la quale la società controllante deve produrre una prova attinente al complesso dei legami economici, organizzativi e giuridici tra la stessa e la controllata. (v. punti 64-65, 70, 72-75)

3. La motivazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che applica l’art. 81 CE, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio.

La mancanza di motivazione non può pertanto essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza della motivazione della decisione in pendenza della causa.

La mancanza di motivazione non può quindi essere sanata in pendenza della causa. (v. punti 81-82) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011 ( * ) «Concorrenza – Intese – Perossido d’idrogeno e perborato di sodio – Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Obbligo di motivazione » Nella causa T‑185/06, L’Air liquide, société anonyme pour l’étude et l’exploitation des procédés [OSCURATO:PERSONA], con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti R. Saint‑Esteben, M. Pittie e P. Honoré, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente dal sig.

F. Arbault e dalla sig.ra O. Beynet, successivamente dai sigg.

V. Bottka, P. [OSCURATO:PERSONA] e B. Gencarelli, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato), nella parte in cui riguarda la ricorrente, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata), composto dai sigg.

V. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente, M. [OSCURATO:PERSONA], A. [OSCURATO:PERSONA], L. [OSCURATO:PERSONA] e K. O’[OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig.

J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti 1 L’Air liquide, SA pour l’étude et l’exploitation des procédés [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, è una società di diritto francese che deteneva all’epoca dei fatti il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] SA, che commercializzava perossido d’idrogeno (in prosieguo: l’«HP») e perborato di sodio (in prosieguo: il «PBS»). 2 Nel novembre del 2002 la [OSCURATO:PERSONA] AG ha informato la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa nei mercati dell’HP e del PBS e ha richiesto l’applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla non imposizione di ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3). 3 [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le prove materiali che le hanno consentito di effettuare, il 25 e il 26 marzo 2003, talune verifiche negli uffici di determinate imprese. 4 Il 26 gennaio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una comunicazione degli addebiti alla ricorrente e alle altre imprese coinvolte. 5 Dopo aver sentito le imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] AB, EKA [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], FMC Corp., FMC Foret SA, Kemira OYJ, la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:SOCIETA], Total SA, [OSCURATO:PERSONA] SA e Arkema SA (Caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), una sintesi della quale è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 dicembre 2006 (GU L 353, pag. 54).

Essa è stata notificata alla ricorrente con lettera dell’8 maggio 2006.

Decisione impugnata 6 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che i destinatari di quest’ultima avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), relativa all’HP e al suo derivato, il PBS (punto 2 della decisione impugnata). 7 L’infrazione accertata è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni rilevanti in termini commerciali e di informazioni riservate concernenti il mercato e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione e delle capacità potenziali ed effettive di questa, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti nonché nella fissazione e nel monitoraggio del rispetto degli obiettivi di prezzo. 8 La ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute responsabili «in solido» dell’infrazione (punto 406 della decisione impugnata). 9 In applicazione dell’art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il suo potere sanzionatorio si era prescritto nei confronti della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA], la cui partecipazione all’infrazione era cessata oltre cinque anni prima del compimento dei primi atti dell’inchiesta. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto tuttavia di avere un legittimo interesse ad accertare l’infrazione di cui trattasi nei confronti di dette società (punti 366‑369 della decisione impugnata). 10 L’art. 1, lett. i) e j), della decisione impugnata enuncia che la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], avendo partecipato all’infrazione di cui trattasi dal 12 maggio 1995 al 31 dicembre 1997, hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo SEE. 11 All’art. 2, lett. f), della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di EUR

0. 12 L’art. 4 della decisione impugnata contiene un elenco dei suoi destinatari, tra i quali figura la ricorrente.

Procedimento e conclusioni delle parti 13 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame. 14 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Sesta Sezione e, sentite le parti, la presente causa è stata assegnata alla Sesta Sezione ampliata. 15 A causa dell’impedimento di due membri della sezione ampliata a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato altri due giudici per completare la sezione, ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale. 16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale.

Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti al Tribunale all’udienza che si è svolta il 2 settembre 2010. 17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare l’art. 1, lett. i), della decisione impugnata, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato la sua partecipazione all’infrazione; – di conseguenza, annullare gli artt. 2, lett. f), e 4 della decisione impugnata, nella parte in cui la riguardano; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 18 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese.

In diritto 19 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi relativi, il primo, alla violazione dell’art. 81 CE con riguardo all’imputazione dell’infrazione sulla base della presunzione operante in forza del controllo al 100% della controllata; il secondo, ad una violazione dei diritti della difesa conseguente all’applicazione della suddetta presunzione; il terzo, ad una violazione dell’obbligo di motivazione con riguardo al rigetto degli elementi presentati per confutare detta stessa presunzione e, il quarto, ad una carenza di interesse legittimo ad accertare la sua partecipazione all’infrazione tenuto conto dell’intervenuta prescrizione.

Osservazioni preliminari 20 Dal momento che i primi tre motivi dedotti dalla ricorrente sono diretti, in sostanza, contro l’affermazione della sua responsabilità per il comportamento illecito della sua controllata, occorre preliminarmente ricordare la giurisprudenza rilevante a tale riguardo. 21 Secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici (v. sentenza della Corte 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8237, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). 22 Infatti, in una simile situazione la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi dell’art. 81 CE (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 21 supra, punto 59). 23 Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 21 supra, punto 60 e giurisprudenza ivi citata). 24 In simili circostanze, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla sua società controllante per presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile dell’infrazione di cui trattasi, a meno che questa società controllante, sulla quale incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti in grado di dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 21 supra, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). 25 Al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere quindi elencati in modo tassativo (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 21 supra, punto 74; v. altresì, in questo senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑5049, punto 65). 26 Nel caso di specie, ai punti 370‑379 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che una società controllante può essere considerata responsabile del comportamento illecito di una controllata, qualora la controllata non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato.

Essa ha precisato di aver potuto presumere legittimamente che una controllata al 100% segua essenzialmente le istruzioni impartitele dalla società controllante e che quest’ultima può confutare tale presunzione fornendo la prova del contrario. 27 Per quanto attiene all’imputazione dell’infrazione in capo alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato innanzitutto, al punto 403 della decisione impugnata, che al momento dell’infrazione essa deteneva il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] e disponeva del potere di designazione dei membri del consiglio di amministrazione, il che era sufficiente per applicare la presunzione dell’effettivo esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata. 28 Al punto 404 della decisione impugnata la stessa ha fatto riferimento agli argomenti con cui la ricorrente aveva contestato tale imputazione. 29 Al punto 405 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, contrariamente alla tesi sostenuta dalla ricorrente, il controllo del 100% del capitale della controllata dava luogo ad una presunzione che poteva essere confutata provando che «la controllata gode di una certa autonomia».

Essa ha ritenuto poi che gli elementi presentati dalla ricorrente fossero insufficienti per confutare detta presunzione da un lato, osservando come il suo potere di designazione dei membri del consiglio di amministrazione della controllata rappresentasse un indizio dell’effettivo esercizio di un’influenza determinante sulla gestione corrente di quest’ultima.

Dall'altro essa ha fatto poi riferimento a taluni elementi relativi al fatto che le società di cui trattasi erano percepite dai terzi come facenti parte di una stessa impresa, vale a dire l’indicazione del nome [OSCURATO:PERSONA] all’interno di certi documenti riguardanti l’intesa e l’utilizzo del marchio [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 30 Al punto 406 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, da ultimo, di tener ferme le sue conclusioni in merito all’imputazione dell’infrazione di cui trattasi in capo alla ricorrente e alla sua controllata [OSCURATO:PERSONA], poiché dette società erano parte della stessa impresa coinvolta nell’infrazione.

Sul primo e sul secondo motivo, concernenti la violazione dell’art. 81 CE e dei diritti di difesa della ricorrente in relazione all’applicazione della presunzione connessa al controllo al 100% della società controllata Argomenti delle parti 31 Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che la detenzione da parte della società controllante del 100% del capitale della controllata non permette, di per sé, di presumere che la società controllante eserciti un’influenza determinante sulla sua controllata, né di imputare il comportamento illecito posto in essere da quest’ultima in capo alla controllante.

Occorrerebbe, inoltre, addurre almeno un secondo elemento di prova a sostegno della mancanza di autonomia della controllata.

Facendo riferimento, per invocare la presunzione, alla sola detenzione del 100% del capitale della controllata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’art. 81 CE. 32 Gli altri elementi indicati dalla [OSCURATO:PERSONA], come il potere di designare i membri del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] e l’impiego da parte di quest’ultima del nome della ricorrente (punti 403 e 405 della decisione impugnata), non sarebbero, inoltre, di natura tale da dimostrare l’esercizio da parte della ricorrente di un’influenza determinante sulla controllata.

In particolare, dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che l’impiego da parte di una controllata del nome commerciale della società controllante non è indice del fatto che esse formino un’unica entità economica.

In numerosi documenti del fascicolo si farebbe d’altronde riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], e non alla ricorrente. 33 Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene che il ricorso alla presunzione di cui trattasi ha comportato un’inversione dell’onere della prova, in violazione dei suoi diritti della difesa. 34 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale 35 Dai punti 403‑406 della decisione impugnata risulta che l’imputazione alla ricorrente del comportamento illecito della sua controllata si fonda sull’affermazione dell’esercizio effettivo della sua influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA], derivante da una presunzione connessa al controllo totale da parte sua di tale controllata, dato che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], detta presunzione non è stata inficiata dalla ricorrente. 36 Con riguardo alla giurisprudenza citata supra, ai punti 21‑24, occorre osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto legittimamente presumere l’esercizio di un’influenza determinante da parte della ricorrente sulla [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del legame incontestato che unisce le due società mediante il controllo al 100%. 37 A questo riguardo, occorre respingere in quanto inconferenti le argomentazioni dedotte dalla ricorrente in merito agli elementi esposti ai punti 403 e 405 della decisione impugnata, relativi al potere di designazione dei membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] e al ricorso al nome della ricorrente che è stato fatto nel settore interessato dall’infrazione. 38 Dato che questi elementi sono stati invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] in aggiunta alla constatazione del fatto che la ricorrente controlla il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA], la loro irrilevanza come dedotta dalla ricorrente non può, infatti, influire sul diritto della [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi della presunzione di cui trattasi. 39 Peraltro, essendo stato accertato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore di diritto avvalendosi di una presunzione che la ricorrente poteva confutare fornendo prova del contrario, occorre altresì respingere il motivo relativo all’inversione dell’onere della prova, asseritamente incompatibile con il principio del rispetto dei diritti della difesa. 40 In base a quanto sopra esposto, il primo e il secondo motivo non possono essere accolti.

Sul terzo motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, per quanto attiene al rigetto degli elementi dedotti per confutare la presunzione di cui trattasi Argomenti delle parti 41 La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il suo obbligo di motivazione, per non aver preso posizione in merito agli elementi di prova da lei dedotti per confutare la presunzione collegata al controllo al 100% della [OSCURATO:PERSONA]. 42 Essa fa presente di aver fornito, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, un insieme di elementi relativi all’autonomia strutturale e decisionale della [OSCURATO:PERSONA]. 43 Al punto 404 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiamato in modo incompleto tali elementi.

Essa, inoltre, non avrebbe preso posizione al riguardo, limitandosi ad affermare, in particolare, che «dall’esterno era chiaro [che la ricorrente] controllava l’attività della [OSCURATO:PERSONA]» e che «tanto i clienti quanto i concorrenti facevano riferimento all’impresa “[OSCURATO:PERSONA]” per il settore del[l’HP]» (punto 405 della decisione impugnata).

Nessun elemento dedotto dalla ricorrente sarebbe stato quindi esaminato nella decisione impugnata. 44 Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non può sanare la carenza di motivazione della decisione impugnata invocando dinanzi al Tribunale elementi ulteriori, in particolare con riguardo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] commercializzava i prodotti realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] SA.

Nella decisione impugnata, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che la richiedente aveva effettivamente esercitato un controllo su tale impresa comune alla ricorrente e alla Atochem SA e gestita, per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente, dalla [OSCURATO:PERSONA]. 45 Gli argomenti sviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta nel controricorso confermerebbero il difetto di motivazione della decisione impugnata su tale punto. 46 [OSCURATO:PERSONA] controbatte che, in applicazione della presunzione di cui trattasi, l’onere di provare l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] gravava in via esclusiva sulla ricorrente.

Con riguardo agli elementi dedotti dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sufficientemente spiegato, ai punti 403‑405 della decisione impugnata, le ragioni per cui detta presunzione non era stata confutata. 47 [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe d’altronde tenuta a replicare a tutti gli argomenti dedotti in risposta alla comunicazione degli addebiti.

Sarebbe sufficiente da parte sua un’esposizione circostanziata dei motivi idonei a giustificare l’imputabilità dell’infrazione all’impresa interessata.

Orbene, la ricorrente non contesterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso di effettuare una tale esposizione. 48 Del resto, gli argomenti dedotti dalla ricorrente estremamente generici e privi di elementi di prova specifici, non sarebbero stati in alcun modo idonei a confutare la presunzione di cui trattasi. 49 Per quanto attiene all’asserita autonomia strutturale della controllata della ricorrente, in primo luogo, il fatto che i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] non facessero parte degli organi della ricorrente non escluderebbe assolutamente che quest’ultima abbia impartito istruzioni alla propria controllata o abbia controllato rigorosamente il suo comportamento.

D’altro canto, anche se tale circostanza non è indicata nella decisione impugnata, risulterebbe dagli elementi dedotti dalla ricorrente nella risposta alla comunicazione degli addebiti che quantomeno uno degli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] era divenuto, dopo le sue dimissioni, uno dei dirigenti della ricorrente. 50 In secondo luogo, il fatto che il presidente‑direttore generale (amministratore delegato) della [OSCURATO:PERSONA] disponesse di ampi poteri non costituirebbe altro che un’espressione del potere abitualmente conferito ai più alti dirigenti di una società e non costituirebbe prova alcuna dell’autonomia della controllata della ricorrente. 51 In terzo luogo, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] disponesse di propri servizi non è che un semplice attributo di un soggetto munito di personalità giuridica.

D’altro canto, dagli elementi dedotti dalla ricorrente emergerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva di molti servizi forniti dalla società controllante e che la sua sede era sita nello stesso edificio in cui ha sede il gruppo. 52 Con riguardo infine alle argomentazioni inerenti la gestione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle partecipazioni all’interno di altre controllate del gruppo, in particolare, della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente avrebbe riconosciuto che era implicata direttamente nella gestione di dette partecipazioni. 53 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] commercializzava l’HP prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], società controllata congiuntamente dalla ricorrente e dalla Atochem (punti 42 e 52 della decisione impugnata).

Anche se questo motivo non figura nella parte della decisione impugnata relativa alla imputabilità dell’infrazione, si tratterebbe cionondimeno di un aspetto di un certo rilievo.

Risulterebbe infatti difficile immaginare che la ricorrente non abbia esercitato alcun controllo sulla [OSCURATO:PERSONA], società quest’ultima incaricata di commercializzare i prodotti di un’altra controllata del gruppo soggetta ad un controllo congiunto. 54 Con riguardo all’asserita autonomia decisionale della controllata della ricorrente, quest’ultima non ha, in primo luogo, fornito elementi di prova in grado di dimostrare l’asserita autonomia della [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi.

Per quanto attiene ai poteri del direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente avrebbe prodotto una breve lettera nella quale questi comunicava in modo conciso il suo accordo su un prezzo, circostanza questa che non proverebbe in alcun modo che egli definisse da solo la politica dei prezzi.

Gli altri elementi non sarebbero altro che mere relazioni sulle visite ai clienti. 55 In secondo luogo, l’asserita autonomia della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dello sviluppo di progetti commerciali strategici sarebbe stata dedotta soltanto con riguardo al progetto di «soluzione “on-site” del[l’HP]», la cui attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata peraltro comprovata da alcun elemento di prova.

Emergerebbe, inoltre, dagli elementi allegati all’atto introduttivo che tale progetto s’ispirava alle tecniche sviluppate dal gruppo e che era stato promosso in seno alla società controllante . 56 In terzo luogo, gli argomenti relativi alla redazione del bilancio, alla gestione dei rapporti con i clienti e alla partecipazione di soli dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dello [OSCURATO:PERSONA] (CEFIC) non dimostrerebbero in alcun modo che la ricorrente non esercitava effettivamente un’influenza determinante sulla sua controllata. 57 Dato, quindi, che gli argomenti dedotti dalla ricorrente non sono stati in alcun modo idonei a confutare la presunzione, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata tenuta ad indicare nel dettaglio le ragioni del loro rigetto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adempiuto il suo obbligo di motivazione indicando in maniera circostanziata le ragioni per cui l’infrazione era stata imputata alla ricorrente. 58 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esaminato con attenzione gli argomenti dedotti dalla ricorrente e, dopo aver richiamato tali elementi (punto 404 della decisione impugnata), avrebbe concluso che erano insufficienti a confutare la presunzione (punto 405 della decisione impugnata).

Gli argomenti dedotti dalla ricorrente sarebbero stati, infatti, estremamente generici e non supportati da alcun elemento di prova specifico. 59 Infatti, dal momento che spetta all’impresa di cui trattasi fornire la prova dell’autonomia della sua controllata, nel caso in cui questa non fornisca alcun elemento di prova, ma si limiti a formulare dichiarazioni generali e non suffragate, la [OSCURATO:PERSONA] non violerebbe l’obbligo di motivazione su di essa gravante qualora si limitasse a sottolineare che gli elementi dedotti non sono sufficienti a confutare la presunzione. 60 In ogni caso, a detta della [OSCURATO:PERSONA], anche a supporre che essa non abbia chiarito a sufficienza in che modo gli elementi dedotti dalla ricorrente per confutare la presunzione non permettessero di raggiungere tale obiettivo, cionondimeno la decisione impugnata è sufficientemente motivata, poiché la [OSCURATO:PERSONA] vi ha indicato chiaramente due elementi aggiuntivi che permetterebbero di per sé di concludere che la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente costituivano un’unità economica.

Si tratterebbe, da un lato, del potere riconosciuto alla ricorrente di designare i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, del fatto che «dall’esterno», dal punto di vista dei clienti e dei concorrenti, l’attività commerciale della [OSCURATO:PERSONA] veniva percepita come attività della ricorrente.

In particolare, si sarebbe fatto spesso riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] quale «[OSCURATO:PERSONA]» nel contesto dell’intesa e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato il marchio [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’esercizio delle sue attività commerciali. 61 Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre indicato che la [OSCURATO:PERSONA] commercializzava l’HP prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], società controllata congiuntamente dalla ricorrente e dalla Atochem.

Questa circostanza sarebbe stata evidenziata, al punto 344 della comunicazione degli addebiti, quale criterio pertinente ai fini dell’imputazione dell’infrazione.

Sarebbe infatti difficile immaginare che la ricorrente non abbia esercitato alcun controllo su una società incaricata di commercializzare i prodotti di un’altra sua controllata sulla quale essa esercitava un effettivo controllo congiunto. 62 Infine, in via di ulteriore subordine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che anche un’eventuale constatazione dell’insufficienza della motivazione nella fattispecie non dovrebbe comportare l’annullamento della decisione impugnata, dal momento che gli elementi presentati dalla ricorrente non costituivano altro che affermazioni di carattere generale e non erano assolutamente tali da rappresentare elementi di prova idonei a confutare la presunzione di cui trattasi.

Giudizio del Tribunale 63 Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1719, punto 63, e la giurisprudenza citata). 64 [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione.

In particolare, essa non è tenuta a prendere posizione sugli elementi che sono manifestamente ininfluenti, privi di significato o chiaramente secondari (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑349/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2197, punto 64; v. altresì, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 63 supra, punto 64). 65 Quando, come nella fattispecie in esame, una decisione in applicazione dell’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione.

Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile decisione deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1373, punti 78-80). 66 Nella fattispecie, la ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha esposto una motivazione sufficiente in merito alla constatazione della sua responsabilità, segnatamente in quanto non ha esplicitato i motivi per i quali gli elementi da essa dedotti per confutare la presunzione basata sul controllo dell’intero capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] erano stati respinti. 67 Occorre osservare che dal fascicolo emerge come la ricorrente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, abbia dedotto un’argomentazione specifica al fine di dimostrare l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA], invocando i seguenti elementi: – in primo luogo, per quanto riguarda l’autonomia strutturale della [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto si è potuto rilevare per altre tra le imprese interessate, nessuno dei dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato membro del comitato direttivo o degli organi sociali della ricorrente; tale circostanza avrebbe trovato conferma negli esempi di buste paga fornite alla [OSCURATO:PERSONA], nonché negli elementi forniti in risposta alla richiesta di informazioni del 18 marzo 2004: nessuno tra i dirigenti e i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato, infatti, allo stesso tempo dipendente della ricorrente; – dai verbali del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] del 12 maggio e del 25 ottobre 1995, trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA], emergerebbe che il mandato conferito al suo amministratore delegato era illimitato, essendogli stati «attribuiti, nei limiti di legge, i più ampi poteri di agire in ogni circostanza a nome della [[OSCURATO:PERSONA]]» e che il suo direttore generale, allo stesso modo, godeva di poteri ampiamente definiti; in base ad una circolare del direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], risalente al periodo dell’infrazione, questi si è visto attribuire la responsabilità della definizione della politica logistica e della gestione della politica commerciale generale, in occasione del distaccamento di un direttore commerciale in Asia; – la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disposto di servizi propri, ossia un servizio commerciale, un servizio marketing, un servizio risorse umane, un servizio informatico e un servizio contabile, che le consentivano di amministrare in via del tutto autonoma la propria politica commerciale e disponeva persino di un centro di ricerca, gestito in modo separato, anche se situato negli stessi locali di quello della ricorrente; per i servizi di cui la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva direttamente, quali in particolare il servizio giuridico, fiscale e «assicurativo», essa si sarebbe avvalsa, a pagamento, dei servizi della sua società controllante; anche se la sede della [OSCURATO:PERSONA] era situata nello stesso immobile della sede del gruppo, i suoi locali sarebbero stati presi in locazione dalla sua società controllante, come sarebbe stato comprovato da un contratto di locazione trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA]; – la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe gestito in modo autonomo le partecipazioni del gruppo nella [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società produttrici di HP; benché anche un rappresentante della ricorrente sedesse nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], soltanto un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] faceva parte del comitato di direzione di tale società e ne stabiliva la direzione generale; – la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe gestito in modo autonomo la partecipazione del gruppo nella [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società giuridicamente legata alla ricorrente per ragioni fiscali; dai documenti allegati al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe che i rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione di detta controllata erano stati, in realtà, dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]; – in secondo luogo, con riguardo all’autonomia decisionale della [OSCURATO:PERSONA], la sua attività sarebbe stata ben lontana dalle altre attività del gruppo focalizzate sulla fornitura di gas industriali e medicali; la definizione e la gestione della politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state affidate esclusivamente alla direzione di tale società; – le direttive e le linee generali in materia di prezzi sarebbero state emanate esclusivamente dai dirigenti della [OSCURATO:PERSONA], dato che le decisioni in merito ad un prezzo offerto ad un cliente determinato venivano assunte dal personale operativo sotto l’esclusivo controllo dei suoi dirigenti, circostanza questa che troverebbe conferma nella corrispondenza interna e nelle relazioni sulle visite ai clienti fornite alla [OSCURATO:PERSONA]; – lo sviluppo di grandi progetti commerciali strategici sarebbe stato iniziativa esclusiva del personale della [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa che avrebbe trovato conferma nel progetto relativo al processo produttivo di HP detto «on‑site» sviluppato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1996, ispirandosi alle tecniche che erano state sviluppate dal gruppo per altri prodotti; a tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto un tecnico proveniente dalla sua società controllante, dato che, d’altro canto, quest’ultima non era coinvolta; – la redazione del bilancio della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata competenza della sua direzione, come emergerebbe da una circolare del suo direttore generale, fornita alla [OSCURATO:PERSONA], che precisa la ripartizione dei compiti in questione; – i rapporti della [OSCURATO:PERSONA] con i suoi clienti sarebbero stati gestiti direttamente da essa o dai suoi agenti locali, come emergerebbe dalla corrispondenza e dalle relazioni sulle visite alla clientela; – la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata considerata una società autonoma nei suoi rapporti con il CEFIC, come risulterebbe dai resoconti delle riunioni di quest’ultima, contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA]; – benché abbia utilizzato il nome commerciale [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] l’avrebbe fatto con un obiettivo legittimo, quello di trarre vantaggio dalla notorietà di portata internazionale del gruppo e questa circostanza non incide sulla sua autonomia rispetto alla società controllante che ha una denominazione sociale simile; nei documenti commerciali ufficiali della [OSCURATO:PERSONA], in particolare, verrebbe indicata la sua denominazione sociale; – nessuna delle persone che hanno partecipato alle riunioni relative all’intesa in esame sarebbe stata alle dipendenze della ricorrente e dal fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] non emergerebbe alcuna traccia di istruzioni impartite dalla ricorrente alla

[OSCURATO:PERSONA].

68 Al punto 404 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato l’argomentazione dedotta dalla ricorrente. 69 Essa ha affermato poi, al punto 405 della decisione impugnata, che gli elementi presentati dalla ricorrente non erano sufficienti per confutare la presunzione di cui trattasi, indicando che la constatazione dell'esercizio di un’influenza determinante della ricorrente sulla [OSCURATO:PERSONA] era corroborata, da un lato, dal suo potere di designazione dei membri del consiglio di amministrazione della sua controllata e, dall’altro, dagli indizi relativi alla percezione che i terzi avevano delle società interessate.

Al punto 406 della decisione impugnata, essa ha mantenuto, da ultimo, la sua conclusione secondo cui la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] formerebbero una sola impresa. 70 Si deve rilevare che tale ragionamento non affronta l’argomentazione dedotta dalla ricorrente, ma si limita a rinviare a determinati indizi supplementari dell’esercizio da parte della ricorrente di un’influenza determinante sulla sua controllata.

Conseguentemente, la citata motivazione della decisione impugnata non indica le ragioni per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli elementi dedotti dalla ricorrente non fossero sufficienti per confutare la presunzione di cui trattasi. 71 Inoltre, occorre considerare che, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] non sia tenuta a prendere posizione su tutti gli elementi fatti valere dall’interessato, in particolare qualora questi siano manifestamente ininfluenti, privi di significato o chiaramente secondari (v. precedente punto 64), nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], gli elementi dedotti dalla ricorrente non possono essere considerati privi di significato rispetto alla valutazione dell’autonomia della

[OSCURATO:PERSONA].

72 Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, infatti, la ricorrente ha fatto valere un insieme di circostanze che caratterizzavano i legami tra detta società e la [OSCURATO:PERSONA] al momento del compimento dell’infrazione di cui trattasi, invocando in particolare le forte specificità dell’attività di quest’ultima rispetto alle altre attività, la mancanza di commistioni a livello di dirigenti e di personale delle società interessate, l’ampia definizione dei poteri dei dirigenti della controllata, il fatto che quest’ultima disponesse di propri servizi per le attività commerciali, oltre a godere di autonomia nell’elaborazione dei progetti strategici. 73 Gli elementi forniti dalla ricorrente non costituivano d’altro canto mere allegazioni, ma contenevano una serie di elementi concreti, allegati alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 67). 74 Date tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a prendere posizione sull’argomentazione contraria della ricorrente, esaminando se, considerati tutti gli elementi rilevanti relativi ai legami economici, organizzativi e giuridici tra le società interessate, la ricorrente avesse dimostrato che la sua controllata si comportava in modo autonomo sul mercato. 75 L’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di motivare la propria decisione sotto questo profilo si desume chiaramente dal carattere relativo della presunzione in parola, per inficiare la quale la ricorrente dovrebbe produrre una prova attinente al complesso dei legami economici, organizzativi e giuridici tra la stessa e la controllata. 76 D’altro canto, alla carenza di motivazione di cui trattasi non può ovviarsi mediante il riferimento agli indizi indicati al punto 405 della decisione impugnata, relativi al potere di designazione dei membri del consiglio di amministrazione della controllata, oltre che alla percezione che i terzi avevano delle società interessate. 77 Sebbene, infatti, tali elementi possano essere presi in considerazione nell’ambito della valutazione dei legami esistenti tra le società interessate, il loro richiamo non è idoneo a mettere in discussione la rilevanza dell’argomentazione dedotta dalla ricorrente a sostegno dell’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non potrà configurare un motivo sufficiente per giustificare il rigetto di tale argomentazione. 78 Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’esistenza di altri indizi dell’influenza della ricorrente sulla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il fatto che quest’ultima commercializzava l’HP prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], società controllata congiuntamente dalla ricorrente e dalla Atochem (punto 401 della decisione impugnata), occorre osservare che dalla decisione impugnata non emerge che tale elemento sia stato invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] tra i motivi in base ai quali ha accertato l’influenza determinante esercitata della ricorrente sulla [OSCURATO:PERSONA].

D’altro canto, un mero riferimento a detto indizio supplementare relativo ai legami tra le società interessate non potrà comunque ovviare alla carente motivazione del rigetto opposto alle argomentazioni contrarie invocate dalla ricorrente. 79 In base a quanto precede, si deve affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso una posizione circostanziata sugli elementi di prova forniti dalla ricorrente allo scopo di inficiare la presunzione derivante dalla sua partecipazione al capitale della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non ha motivato in modo giuridicamente adeguato la propria conclusione circa l’imputazione dell’infrazione di cui trattasi alla ricorrente. 80 Per quanto riguarda l’affermazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, secondo cui gli elementi di prova contrari prodotti dalla ricorrente non erano in ogni caso sufficienti a dimostrare l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che dalla motivazione della decisione impugnata non emergono elementi di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli elementi in discorso, circostanza che preclude il controllo della fondatezza della decisione impugnata sotto questo profilo. 81 Inoltre, si deve ricordare che la motivazione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio, e la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza del ragionamento alla base della decisione in pendenza della causa (sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5425, punto 463, e del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑25/04, [OSCURATO:PERSONA] y Díez/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3121, punto 220). 82 La mancanza di motivazione di cui trattasi non può quindi essere sanata in pendenza della causa. 83 Alla luce di tutto quanto precede, il motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sull'accoglimento della domanda di annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente, devono essere accolti. 84 Di conseguenza, non occorre statuire sul quarto motivo.

Sulle spese 85 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 — Perossido d’idrogeno e perborato) è annullata, nella parte in cui concerne l’Air liquide, SA pour l’étude et l’exploitation des procédés [OSCURATO:PERSONA]. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2011.

Firme * Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑185/06 L’Air liquide, société anonyme pour l’étude e l’exploitation des procédés [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Concorrenza — Intese — Perossido d’idrogeno e perborato di sodio — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Obbligo di motivazione» Massime della sentenza 1. Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione (Art. 81 CE) 2. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza — Decisione riguardante una pluralità di destinatari — Necessità di una motivazione sufficiente in particolare nei confronti dell’ente che deve sostenere l’onere conseguente a un’infrazione (Artt. 81 CE e 253 CE) 3. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza — Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità (Artt. 81 CE e 253 CE) 1. Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici. Infatti, in una simile situazione la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi dell’art. 81 CE. Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. In tali circostanze, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla sua società controllante per presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile dell’infrazione di cui trattasi, a meno che detta società controllante, sulla quale incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti in grado di dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato. Al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere quindi elencati in modo tassativo. (v. punti 21-25) 2. Per quanto attiene alla motivazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che applica l’art. 81 CE la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione. In particolare, essa non è tenuta a prendere posizione sugli elementi che sono manifestamente ininfluenti, privi di significato o chiaramente secondari. Quando una decisione in applicazione dell’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile decisione deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società. In tale contesto, quando, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, un’impresa fa valere un insieme di circostanze che caratterizzano i legami tra detta società e la sua controllata al momento del compimento dell’infrazione, invocando in particolare le forte specificità dell’attività di quest’ultima rispetto alle altre attività del gruppo, la mancanza di commistioni a livello di dirigenti e di personale delle società interessate, l’ampia definizione dei poteri dei dirigenti della controllata, il fatto che quest’ultima disponga di propri servizi per le attività commerciali, oltre a godere di autonomia nell’elaborazione dei progetti strategici, e gli elementi così forniti non costituiscono mere allegazioni, ma contengono una serie di elementi concreti, allegati alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prendere posizione su tale argomentazione esaminando se, considerati tutti gli elementi rilevanti relativi ai legami economici, organizzativi e giuridici tra le società interessate, la società controllante abbia dimostrato che la sua controllata si comportava in modo autonomo sul mercato e, eventualmente, ad esporre le ragioni per le quali essa ritiene che gli elementi presentati dalla società controllante non siano sufficienti per confutare la presunzione di cui trattasi. L’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di motivare la propria decisione sotto questo profilo si desume chiaramente dal carattere relativo della presunzione attinente all’esercizio di un’influenza determinante da parte di una società controllante sulla sua controllata di cui essa detiene il 100% del capitale, per inficiare la quale la società controllante deve produrre una prova attinente al complesso dei legami economici, organizzativi e giuridici tra la stessa e la controllata. (v. punti 64-65, 70, 72-75) 3. La motivazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che applica l’art. 81 CE, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può pertanto essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza della motivazione della decisione in pendenza della causa. La mancanza di motivazione non può quindi essere sanata in pendenza della causa. (v. punti 81-82) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011 ( * ) «Concorrenza – Intese – Perossido d’idrogeno e perborato di sodio – Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Obbligo di motivazione » Nella causa T‑185/06, L’Air liquide, société anonyme pour l’étude et l’exploitation des procédés [OSCURATO:PERSONA], con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti R. Saint‑Esteben, M. Pittie e P. Honoré, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente dal sig. F. Arbault e dalla sig.ra O. Beynet, successivamente dai sigg. V. Bottka, P. [OSCURATO:PERSONA] e B. Gencarelli, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato), nella parte in cui riguarda la ricorrente, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata), composto dai sigg. V. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente, M. [OSCURATO:PERSONA], A. [OSCURATO:PERSONA], L. [OSCURATO:PERSONA] e K. O’[OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti 1 L’Air liquide, SA pour l’étude et l’exploitation des procédés [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, è una società di diritto francese che deteneva all’epoca dei fatti il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] SA, che commercializzava perossido d’idrogeno (in prosieguo: l’«HP») e perborato di sodio (in prosieguo: il «PBS»). 2 Nel novembre del 2002 la [OSCURATO:PERSONA] AG ha informato la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa nei mercati dell’HP e del PBS e ha richiesto l’applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla non imposizione di ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3). 3 [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le prove materiali che le hanno consentito di effettuare, il 25 e il 26 marzo 2003, talune verifiche negli uffici di determinate imprese. 4 Il 26 gennaio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una comunicazione degli addebiti alla ricorrente e alle altre imprese coinvolte. 5 Dopo aver sentito le imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] AB, EKA [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], FMC Corp., FMC Foret SA, Kemira OYJ, la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:SOCIETA], Total SA, [OSCURATO:PERSONA] SA e Arkema SA (Caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), una sintesi della quale è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 dicembre 2006 (GU L 353, pag. 54). Essa è stata notificata alla ricorrente con lettera dell’8 maggio 2006. Decisione impugnata 6 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che i destinatari di quest’ultima avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), relativa all’HP e al suo derivato, il PBS (punto 2 della decisione impugnata). 7 L’infrazione accertata è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni rilevanti in termini commerciali e di informazioni riservate concernenti il mercato e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione e delle capacità potenziali ed effettive di questa, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti nonché nella fissazione e nel monitoraggio del rispetto degli obiettivi di prezzo. 8 La ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute responsabili «in solido» dell’infrazione (punto 406 della decisione impugnata). 9 In applicazione dell’art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il suo potere sanzionatorio si era prescritto nei confronti della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA], la cui partecipazione all’infrazione era cessata oltre cinque anni prima del compimento dei primi atti dell’inchiesta. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto tuttavia di avere un legittimo interesse ad accertare l’infrazione di cui trattasi nei confronti di dette società (punti 366‑369 della decisione impugnata). 10 L’art. 1, lett. i) e j), della decisione impugnata enuncia che la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], avendo partecipato all’infrazione di cui trattasi dal 12 maggio 1995 al 31 dicembre 1997, hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo SEE. 11 All’art. 2, lett. f), della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di EUR 0. 12 L’art. 4 della decisione impugnata contiene un elenco dei suoi destinatari, tra i quali figura la ricorrente. Procedimento e conclusioni delle parti 13 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame. 14 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Sesta Sezione e, sentite le parti, la presente causa è stata assegnata alla Sesta Sezione ampliata. 15 A causa dell’impedimento di due membri della sezione ampliata a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato altri due giudici per completare la sezione, ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale. 16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti al Tribunale all’udienza che si è svolta il 2 settembre 2010. 17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        annullare l’art. 1, lett. i), della decisione impugnata, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato la sua partecipazione all’infrazione; –        di conseguenza, annullare gli artt. 2, lett. f), e 4 della decisione impugnata, nella parte in cui la riguardano; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 18 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare la ricorrente alle spese. In diritto 19 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi relativi, il primo, alla violazione dell’art. 81 CE con riguardo all’imputazione dell’infrazione sulla base della presunzione operante in forza del controllo al 100% della controllata; il secondo, ad una violazione dei diritti della difesa conseguente all’applicazione della suddetta presunzione; il terzo, ad una violazione dell’obbligo di motivazione con riguardo al rigetto degli elementi presentati per confutare detta stessa presunzione e, il quarto, ad una carenza di interesse legittimo ad accertare la sua partecipazione all’infrazione tenuto conto dell’intervenuta prescrizione. Osservazioni preliminari 20 Dal momento che i primi tre motivi dedotti dalla ricorrente sono diretti, in sostanza, contro l’affermazione della sua responsabilità per il comportamento illecito della sua controllata, occorre preliminarmente ricordare la giurisprudenza rilevante a tale riguardo. 21 Secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici (v. sentenza della Corte 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8237, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). 22 Infatti, in una simile situazione la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi dell’art. 81 CE (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 21 supra, punto 59). 23 Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 21 supra, punto 60 e giurisprudenza ivi citata). 24 In simili circostanze, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla sua società controllante per presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile dell’infrazione di cui trattasi, a meno che questa società controllante, sulla quale incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti in grado di dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 21 supra, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). 25 Al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere quindi elencati in modo tassativo (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 21 supra, punto 74; v. altresì, in questo senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5049, punto 65). 26 Nel caso di specie, ai punti 370‑379 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che una società controllante può essere considerata responsabile del comportamento illecito di una controllata, qualora la controllata non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato. Essa ha precisato di aver potuto presumere legittimamente che una controllata al 100% segua essenzialmente le istruzioni impartitele dalla società controllante e che quest’ultima può confutare tale presunzione fornendo la prova del contrario. 27 Per quanto attiene all’imputazione dell’infrazione in capo alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato innanzitutto, al punto 403 della decisione impugnata, che al momento dell’infrazione essa deteneva il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] e disponeva del potere di designazione dei membri del consiglio di amministrazione, il che era sufficiente per applicare la presunzione dell’effettivo esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata. 28 Al punto 404 della decisione impugnata la stessa ha fatto riferimento agli argomenti con cui la ricorrente aveva contestato tale imputazione. 29 Al punto 405 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, contrariamente alla tesi sostenuta dalla ricorrente, il controllo del 100% del capitale della controllata dava luogo ad una presunzione che poteva essere confutata provando che «la controllata gode di una certa autonomia». Essa ha ritenuto poi che gli elementi presentati dalla ricorrente fossero insufficienti per confutare detta presunzione da un lato, osservando come il suo potere di designazione dei membri del consiglio di amministrazione della controllata rappresentasse un indizio dell’effettivo esercizio di un’influenza determinante sulla gestione corrente di quest’ultima. Dall'altro essa ha fatto poi riferimento a taluni elementi relativi al fatto che le società di cui trattasi erano percepite dai terzi come facenti parte di una stessa impresa, vale a dire l’indicazione del nome [OSCURATO:PERSONA] all’interno di certi documenti riguardanti l’intesa e l’utilizzo del marchio [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 30 Al punto 406 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, da ultimo, di tener ferme le sue conclusioni in merito all’imputazione dell’infrazione di cui trattasi in capo alla ricorrente e alla sua controllata [OSCURATO:PERSONA], poiché dette società erano parte della stessa impresa coinvolta nell’infrazione. Sul primo e sul secondo motivo, concernenti la violazione dell’art. 81 CE e dei diritti di difesa della ricorrente in relazione all’applicazione della presunzione connessa al controllo al 100% della società controllata Argomenti delle parti 31 Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che la detenzione da parte della società controllante del 100% del capitale della controllata non permette, di per sé, di presumere che la società controllante eserciti un’influenza determinante sulla sua controllata, né di imputare il comportamento illecito posto in essere da quest’ultima in capo alla controllante. Occorrerebbe, inoltre, addurre almeno un secondo elemento di prova a sostegno della mancanza di autonomia della controllata. Facendo riferimento, per invocare la presunzione, alla sola detenzione del 100% del capitale della controllata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’art. 81 CE. 32 Gli altri elementi indicati dalla [OSCURATO:PERSONA], come il potere di designare i membri del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] e l’impiego da parte di quest’ultima del nome della ricorrente (punti 403 e 405 della decisione impugnata), non sarebbero, inoltre, di natura tale da dimostrare l’esercizio da parte della ricorrente di un’influenza determinante sulla controllata. In particolare, dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che l’impiego da parte di una controllata del nome commerciale della società controllante non è indice del fatto che esse formino un’unica entità economica. In numerosi documenti del fascicolo si farebbe d’altronde riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], e non alla ricorrente. 33 Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene che il ricorso alla presunzione di cui trattasi ha comportato un’inversione dell’onere della prova, in violazione dei suoi diritti della difesa. 34 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente. Giudizio del Tribunale 35 Dai punti 403‑406 della decisione impugnata risulta che l’imputazione alla ricorrente del comportamento illecito della sua controllata si fonda sull’affermazione dell’esercizio effettivo della sua influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA], derivante da una presunzione connessa al controllo totale da parte sua di tale controllata, dato che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], detta presunzione non è stata inficiata dalla ricorrente. 36 Con riguardo alla giurisprudenza citata supra, ai punti 21‑24, occorre osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto legittimamente presumere l’esercizio di un’influenza determinante da parte della ricorrente sulla [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del legame incontestato che unisce le due società mediante il controllo al 100%. 37 A questo riguardo, occorre respingere in quanto inconferenti le argomentazioni dedotte dalla ricorrente in merito agli elementi esposti ai punti 403 e 405 della decisione impugnata, relativi al potere di designazione dei membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] e al ricorso al nome della ricorrente che è stato fatto nel settore interessato dall’infrazione. 38 Dato che questi elementi sono stati invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] in aggiunta alla constatazione del fatto che la ricorrente controlla il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA], la loro irrilevanza come dedotta dalla ricorrente non può, infatti, influire sul diritto della [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi della presunzione di cui trattasi. 39 Peraltro, essendo stato accertato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore di diritto avvalendosi di una presunzione che la ricorrente poteva confutare fornendo prova del contrario, occorre altresì respingere il motivo relativo all’inversione dell’onere della prova, asseritamente incompatibile con il principio del rispetto dei diritti della difesa. 40 In base a quanto sopra esposto, il primo e il secondo motivo non possono essere accolti. Sul terzo motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, per quanto attiene al rigetto degli elementi dedotti per confutare la presunzione di cui trattasi Argomenti delle parti 41 La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il suo obbligo di motivazione, per non aver preso posizione in merito agli elementi di prova da lei dedotti per confutare la presunzione collegata al controllo al 100% della [OSCURATO:PERSONA]. 42 Essa fa presente di aver fornito, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, un insieme di elementi relativi all’autonomia strutturale e decisionale della [OSCURATO:PERSONA]. 43 Al punto 404 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiamato in modo incompleto tali elementi. Essa, inoltre, non avrebbe preso posizione al riguardo, limitandosi ad affermare, in particolare, che «dall’esterno era chiaro [che la ricorrente] controllava l’attività della [OSCURATO:PERSONA]» e che «tanto i clienti quanto i concorrenti facevano riferimento all’impresa “[OSCURATO:PERSONA]” per il settore del[l’HP]» (punto 405 della decisione impugnata). Nessun elemento dedotto dalla ricorrente sarebbe stato quindi esaminato nella decisione impugnata. 44 Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non può sanare la carenza di motivazione della decisione impugnata invocando dinanzi al Tribunale elementi ulteriori, in particolare con riguardo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] commercializzava i prodotti realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] SA. Nella decisione impugnata, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che la richiedente aveva effettivamente esercitato un controllo su tale impresa comune alla ricorrente e alla Atochem SA e gestita, per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente, dalla [OSCURATO:PERSONA]. 45 Gli argomenti sviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta nel controricorso confermerebbero il difetto di motivazione della decisione impugnata su tale punto. 46 [OSCURATO:PERSONA] controbatte che, in applicazione della presunzione di cui trattasi, l’onere di provare l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] gravava in via esclusiva sulla ricorrente. Con riguardo agli elementi dedotti dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sufficientemente spiegato, ai punti 403‑405 della decisione impugnata, le ragioni per cui detta presunzione non era stata confutata. 47 [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe d’altronde tenuta a replicare a tutti gli argomenti dedotti in risposta alla comunicazione degli addebiti. Sarebbe sufficiente da parte sua un’esposizione circostanziata dei motivi idonei a giustificare l’imputabilità dell’infrazione all’impresa interessata. Orbene, la ricorrente non contesterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso di effettuare una tale esposizione. 48 Del resto, gli argomenti dedotti dalla ricorrente estremamente generici e privi di elementi di prova specifici, non sarebbero stati in alcun modo idonei a confutare la presunzione di cui trattasi. 49 Per quanto attiene all’asserita autonomia strutturale della controllata della ricorrente, in primo luogo, il fatto che i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] non facessero parte degli organi della ricorrente non escluderebbe assolutamente che quest’ultima abbia impartito istruzioni alla propria controllata o abbia controllato rigorosamente il suo comportamento. D’altro canto, anche se tale circostanza non è indicata nella decisione impugnata, risulterebbe dagli elementi dedotti dalla ricorrente nella risposta alla comunicazione degli addebiti che quantomeno uno degli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] era divenuto, dopo le sue dimissioni, uno dei dirigenti della ricorrente. 50 In secondo luogo, il fatto che il presidente‑direttore generale (amministratore delegato) della [OSCURATO:PERSONA] disponesse di ampi poteri non costituirebbe altro che un’espressione del potere abitualmente conferito ai più alti dirigenti di una società e non costituirebbe prova alcuna dell’autonomia della controllata della ricorrente. 51 In terzo luogo, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] disponesse di propri servizi non è che un semplice attributo di un soggetto munito di personalità giuridica. D’altro canto, dagli elementi dedotti dalla ricorrente emergerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva di molti servizi forniti dalla società controllante e che la sua sede era sita nello stesso edificio in cui ha sede il gruppo. 52 Con riguardo infine alle argomentazioni inerenti la gestione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle partecipazioni all’interno di altre controllate del gruppo, in particolare, della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente avrebbe riconosciuto che era implicata direttamente nella gestione di dette partecipazioni. 53 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] commercializzava l’HP prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], società controllata congiuntamente dalla ricorrente e dalla Atochem (punti 42 e 52 della decisione impugnata). Anche se questo motivo non figura nella parte della decisione impugnata relativa alla imputabilità dell’infrazione, si tratterebbe cionondimeno di un aspetto di un certo rilievo. Risulterebbe infatti difficile immaginare che la ricorrente non abbia esercitato alcun controllo sulla [OSCURATO:PERSONA], società quest’ultima incaricata di commercializzare i prodotti di un’altra controllata del gruppo soggetta ad un controllo congiunto. 54 Con riguardo all’asserita autonomia decisionale della controllata della ricorrente, quest’ultima non ha, in primo luogo, fornito elementi di prova in grado di dimostrare l’asserita autonomia della [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi. Per quanto attiene ai poteri del direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente avrebbe prodotto una breve lettera nella quale questi comunicava in modo conciso il suo accordo su un prezzo, circostanza questa che non proverebbe in alcun modo che egli definisse da solo la politica dei prezzi. Gli altri elementi non sarebbero altro che mere relazioni sulle visite ai clienti. 55 In secondo luogo, l’asserita autonomia della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dello sviluppo di progetti commerciali strategici sarebbe stata dedotta soltanto con riguardo al progetto di «soluzione “on-site” del[l’HP]», la cui attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata peraltro comprovata da alcun elemento di prova. Emergerebbe, inoltre, dagli elementi allegati all’atto introduttivo che tale progetto s’ispirava alle tecniche sviluppate dal gruppo e che era stato promosso in seno alla società controllante . 56 In terzo luogo, gli argomenti relativi alla redazione del bilancio, alla gestione dei rapporti con i clienti e alla partecipazione di soli dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dello [OSCURATO:PERSONA] (CEFIC) non dimostrerebbero in alcun modo che la ricorrente non esercitava effettivamente un’influenza determinante sulla sua controllata. 57 Dato, quindi, che gli argomenti dedotti dalla ricorrente non sono stati in alcun modo idonei a confutare la presunzione, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata tenuta ad indicare nel dettaglio le ragioni del loro rigetto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adempiuto il suo obbligo di motivazione indicando in maniera circostanziata le ragioni per cui l’infrazione era stata imputata alla ricorrente. 58 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esaminato con attenzione gli argomenti dedotti dalla ricorrente e, dopo aver richiamato tali elementi (punto 404 della decisione impugnata), avrebbe concluso che erano insufficienti a confutare la presunzione (punto 405 della decisione impugnata). Gli argomenti dedotti dalla ricorrente sarebbero stati, infatti, estremamente generici e non supportati da alcun elemento di prova specifico. 59 Infatti, dal momento che spetta all’impresa di cui trattasi fornire la prova dell’autonomia della sua controllata, nel caso in cui questa non fornisca alcun elemento di prova, ma si limiti a formulare dichiarazioni generali e non suffragate, la [OSCURATO:PERSONA] non violerebbe l’obbligo di motivazione su di essa gravante qualora si limitasse a sottolineare che gli elementi dedotti non sono sufficienti a confutare la presunzione. 60 In ogni caso, a detta della [OSCURATO:PERSONA], anche a supporre che essa non abbia chiarito a sufficienza in che modo gli elementi dedotti dalla ricorrente per confutare la presunzione non permettessero di raggiungere tale obiettivo, cionondimeno la decisione impugnata è sufficientemente motivata, poiché la [OSCURATO:PERSONA] vi ha indicato chiaramente due elementi aggiuntivi che permetterebbero di per sé di concludere che la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente costituivano un’unità economica. Si tratterebbe, da un lato, del potere riconosciuto alla ricorrente di designare i membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, del fatto che «dall’esterno», dal punto di vista dei clienti e dei concorrenti, l’attività commerciale della [OSCURATO:PERSONA] veniva percepita come attività della ricorrente. In particolare, si sarebbe fatto spesso riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] quale «[OSCURATO:PERSONA]» nel contesto dell’intesa e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato il marchio [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’esercizio delle sue attività commerciali. 61 Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre indicato che la [OSCURATO:PERSONA] commercializzava l’HP prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], società controllata congiuntamente dalla ricorrente e dalla Atochem. Questa circostanza sarebbe stata evidenziata, al punto 344 della comunicazione degli addebiti, quale criterio pertinente ai fini dell’imputazione dell’infrazione. Sarebbe infatti difficile immaginare che la ricorrente non abbia esercitato alcun controllo su una società incaricata di commercializzare i prodotti di un’altra sua controllata sulla quale essa esercitava un effettivo controllo congiunto. 62 Infine, in via di ulteriore subordine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che anche un’eventuale constatazione dell’insufficienza della motivazione nella fattispecie non dovrebbe comportare l’annullamento della decisione impugnata, dal momento che gli elementi presentati dalla ricorrente non costituivano altro che affermazioni di carattere generale e non erano assolutamente tali da rappresentare elementi di prova idonei a confutare la presunzione di cui trattasi. Giudizio del Tribunale 63 Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 63, e la giurisprudenza citata). 64 [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione. In particolare, essa non è tenuta a prendere posizione sugli elementi che sono manifestamente ininfluenti, privi di significato o chiaramente secondari (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑349/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2197, punto 64; v. altresì, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 63 supra, punto 64). 65 Quando, come nella fattispecie in esame, una decisione in applicazione dell’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile decisione deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1373, punti 78-80). 66 Nella fattispecie, la ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha esposto una motivazione sufficiente in merito alla constatazione della sua responsabilità, segnatamente in quanto non ha esplicitato i motivi per i quali gli elementi da essa dedotti per confutare la presunzione basata sul controllo dell’intero capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] erano stati respinti. 67 Occorre osservare che dal fascicolo emerge come la ricorrente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, abbia dedotto un’argomentazione specifica al fine di dimostrare l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA], invocando i seguenti elementi: –        in primo luogo, per quanto riguarda l’autonomia strutturale della [OSCURATO:PERSONA], a differenza di quanto si è potuto rilevare per altre tra le imprese interessate, nessuno dei dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato membro del comitato direttivo o degli organi sociali della ricorrente; tale circostanza avrebbe trovato conferma negli esempi di buste paga fornite alla [OSCURATO:PERSONA], nonché negli elementi forniti in risposta alla richiesta di informazioni del 18 marzo 2004: nessuno tra i dirigenti e i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato, infatti, allo stesso tempo dipendente della ricorrente; –        dai verbali del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] del 12 maggio e del 25 ottobre 1995, trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA], emergerebbe che il mandato conferito al suo amministratore delegato era illimitato, essendogli stati «attribuiti, nei limiti di legge, i più ampi poteri di agire in ogni circostanza a nome della [[OSCURATO:PERSONA]]» e che il suo direttore generale, allo stesso modo, godeva di poteri ampiamente definiti; in base ad una circolare del direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], risalente al periodo dell’infrazione, questi si è visto attribuire la responsabilità della definizione della politica logistica e della gestione della politica commerciale generale, in occasione del distaccamento di un direttore commerciale in Asia; –        la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disposto di servizi propri, ossia un servizio commerciale, un servizio marketing, un servizio risorse umane, un servizio informatico e un servizio contabile, che le consentivano di amministrare in via del tutto autonoma la propria politica commerciale e disponeva persino di un centro di ricerca, gestito in modo separato, anche se situato negli stessi locali di quello della ricorrente; per i servizi di cui la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva direttamente, quali in particolare il servizio giuridico, fiscale e «assicurativo», essa si sarebbe avvalsa, a pagamento, dei servizi della sua società controllante; anche se la sede della [OSCURATO:PERSONA] era situata nello stesso immobile della sede del gruppo, i suoi locali sarebbero stati presi in locazione dalla sua società controllante, come sarebbe stato comprovato da un contratto di locazione trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA]; –        la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe gestito in modo autonomo le partecipazioni del gruppo nella [OSCURATO:PERSONA] e nella [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società produttrici di HP; benché anche un rappresentante della ricorrente sedesse nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], soltanto un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] faceva parte del comitato di direzione di tale società e ne stabiliva la direzione generale; –        la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe gestito in modo autonomo la partecipazione del gruppo nella [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società giuridicamente legata alla ricorrente per ragioni fiscali; dai documenti allegati al fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe che i rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione di detta controllata erano stati, in realtà, dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]; –        in secondo luogo, con riguardo all’autonomia decisionale della [OSCURATO:PERSONA], la sua attività sarebbe stata ben lontana dalle altre attività del gruppo focalizzate sulla fornitura di gas industriali e medicali; la definizione e la gestione della politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state affidate esclusivamente alla direzione di tale società; –        le direttive e le linee generali in materia di prezzi sarebbero state emanate esclusivamente dai dirigenti della [OSCURATO:PERSONA], dato che le decisioni in merito ad un prezzo offerto ad un cliente determinato venivano assunte dal personale operativo sotto l’esclusivo controllo dei suoi dirigenti, circostanza questa che troverebbe conferma nella corrispondenza interna e nelle relazioni sulle visite ai clienti fornite alla [OSCURATO:PERSONA]; –        lo sviluppo di grandi progetti commerciali strategici sarebbe stato iniziativa esclusiva del personale della [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa che avrebbe trovato conferma nel progetto relativo al processo produttivo di HP detto «on‑site» sviluppato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1996, ispirandosi alle tecniche che erano state sviluppate dal gruppo per altri prodotti; a tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto un tecnico proveniente dalla sua società controllante, dato che, d’altro canto, quest’ultima non era coinvolta; –        la redazione del bilancio della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata competenza della sua direzione, come emergerebbe da una circolare del suo direttore generale, fornita alla [OSCURATO:PERSONA], che precisa la ripartizione dei compiti in questione; –        i rapporti della [OSCURATO:PERSONA] con i suoi clienti sarebbero stati gestiti direttamente da essa o dai suoi agenti locali, come emergerebbe dalla corrispondenza e dalle relazioni sulle visite alla clientela; –        la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata considerata una società autonoma nei suoi rapporti con il CEFIC, come risulterebbe dai resoconti delle riunioni di quest’ultima, contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA]; –        benché abbia utilizzato il nome commerciale [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] l’avrebbe fatto con un obiettivo legittimo, quello di trarre vantaggio dalla notorietà di portata internazionale del gruppo e questa circostanza non incide sulla sua autonomia rispetto alla società controllante che ha una denominazione sociale simile; nei documenti commerciali ufficiali della [OSCURATO:PERSONA], in particolare, verrebbe indicata la sua denominazione sociale; –        nessuna delle persone che hanno partecipato alle riunioni relative all’intesa in esame sarebbe stata alle dipendenze della ricorrente e dal fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] non emergerebbe alcuna traccia di istruzioni impartite dalla ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA]. 68 Al punto 404 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato l’argomentazione dedotta dalla ricorrente. 69 Essa ha affermato poi, al punto 405 della decisione impugnata, che gli elementi presentati dalla ricorrente non erano sufficienti per confutare la presunzione di cui trattasi, indicando che la constatazione dell'esercizio di un’influenza determinante della ricorrente sulla [OSCURATO:PERSONA] era corroborata, da un lato, dal suo potere di designazione dei membri del consiglio di amministrazione della sua controllata e, dall’altro, dagli indizi relativi alla percezione che i terzi avevano delle società interessate. Al punto 406 della decisione impugnata, essa ha mantenuto, da ultimo, la sua conclusione secondo cui la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] formerebbero una sola impresa. 70 Si deve rilevare che tale ragionamento non affronta l’argomentazione dedotta dalla ricorrente, ma si limita a rinviare a determinati indizi supplementari dell’esercizio da parte della ricorrente di un’influenza determinante sulla sua controllata. Conseguentemente, la citata motivazione della decisione impugnata non indica le ragioni per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli elementi dedotti dalla ricorrente non fossero sufficienti per confutare la presunzione di cui trattasi. 71 Inoltre, occorre considerare che, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] non sia tenuta a prendere posizione su tutti gli elementi fatti valere dall’interessato, in particolare qualora questi siano manifestamente ininfluenti, privi di significato o chiaramente secondari (v. precedente punto 64), nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], gli elementi dedotti dalla ricorrente non possono essere considerati privi di significato rispetto alla valutazione dell’autonomia della [OSCURATO:PERSONA]. 72 Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, infatti, la ricorrente ha fatto valere un insieme di circostanze che caratterizzavano i legami tra detta società e la [OSCURATO:PERSONA] al momento del compimento dell’infrazione di cui trattasi, invocando in particolare le forte specificità dell’attività di quest’ultima rispetto alle altre attività, la mancanza di commistioni a livello di dirigenti e di personale delle società interessate, l’ampia definizione dei poteri dei dirigenti della controllata, il fatto che quest’ultima disponesse di propri servizi per le attività commerciali, oltre a godere di autonomia nell’elaborazione dei progetti strategici. 73 Gli elementi forniti dalla ricorrente non costituivano d’altro canto mere allegazioni, ma contenevano una serie di elementi concreti, allegati alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 67). 74 Date tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a prendere posizione sull’argomentazione contraria della ricorrente, esaminando se, considerati tutti gli elementi rilevanti relativi ai legami economici, organizzativi e giuridici tra le società interessate, la ricorrente avesse dimostrato che la sua controllata si comportava in modo autonomo sul mercato. 75 L’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di motivare la propria decisione sotto questo profilo si desume chiaramente dal carattere relativo della presunzione in parola, per inficiare la quale la ricorrente dovrebbe produrre una prova attinente al complesso dei legami economici, organizzativi e giuridici tra la stessa e la controllata. 76 D’altro canto, alla carenza di motivazione di cui trattasi non può ovviarsi mediante il riferimento agli indizi indicati al punto 405 della decisione impugnata, relativi al potere di designazione dei membri del consiglio di amministrazione della controllata, oltre che alla percezione che i terzi avevano delle società interessate. 77 Sebbene, infatti, tali elementi possano essere presi in considerazione nell’ambito della valutazione dei legami esistenti tra le società interessate, il loro richiamo non è idoneo a mettere in discussione la rilevanza dell’argomentazione dedotta dalla ricorrente a sostegno dell’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non potrà configurare un motivo sufficiente per giustificare il rigetto di tale argomentazione. 78 Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’esistenza di altri indizi dell’influenza della ricorrente sulla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il fatto che quest’ultima commercializzava l’HP prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], società controllata congiuntamente dalla ricorrente e dalla Atochem (punto 401 della decisione impugnata), occorre osservare che dalla decisione impugnata non emerge che tale elemento sia stato invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] tra i motivi in base ai quali ha accertato l’influenza determinante esercitata della ricorrente sulla [OSCURATO:PERSONA]. D’altro canto, un mero riferimento a detto indizio supplementare relativo ai legami tra le società interessate non potrà comunque ovviare alla carente motivazione del rigetto opposto alle argomentazioni contrarie invocate dalla ricorrente. 79 In base a quanto precede, si deve affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso una posizione circostanziata sugli elementi di prova forniti dalla ricorrente allo scopo di inficiare la presunzione derivante dalla sua partecipazione al capitale della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non ha motivato in modo giuridicamente adeguato la propria conclusione circa l’imputazione dell’infrazione di cui trattasi alla ricorrente. 80 Per quanto riguarda l’affermazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, secondo cui gli elementi di prova contrari prodotti dalla ricorrente non erano in ogni caso sufficienti a dimostrare l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che dalla motivazione della decisione impugnata non emergono elementi di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli elementi in discorso, circostanza che preclude il controllo della fondatezza della decisione impugnata sotto questo profilo. 81 Inoltre, si deve ricordare che la motivazione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio, e la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza del ragionamento alla base della decisione in pendenza della causa (sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 463, e del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑25/04, [OSCURATO:PERSONA] y Díez/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3121, punto 220). 82 La mancanza di motivazione di cui trattasi non può quindi essere sanata in pendenza della causa. 83 Alla luce di tutto quanto precede, il motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sull'accoglimento della domanda di annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente, devono essere accolti. 84 Di conseguenza, non occorre statuire sul quarto motivo. Sulle spese 85 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 — Perossido d’idrogeno e perborato) è annullata, nella parte in cui concerne l’Air liquide, SA pour l’étude et l’exploitation des procédés [OSCURATO:PERSONA]. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2011. Firme * Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2011 — Fons Iuris — Fons Iuris