CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20159/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso( Coi., ft-tatui,' t;n Msfl rins.a Api on), Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento in data 21 aprile 2022, con il quale il GIP presso il medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 575-577, comma 1, n. 3, 416-bis.1, 1 cod. pen. (capo 1), detenzione e porto di una pistola calibro 45 (capo 2); ricettazione un'autovettura provento di furto (capo 3), entrambe utilizzate per commettere l'omicidio; detenzione e porto di una pistola di tipo e calibro non precisati (capo 6). L'ordinanza impugnata, dopo aver descritto il conflitto in atto nel quartiere Ponticelli di Napoli tra il clan [OSCURATO:PERSONA]/Minichini e il clan [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], nonché il legame della vittima con il clan [OSCURATO:PERSONA], evidenziava l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente, in ordine alla sua partecipazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, avvenuta il 6 ottobre 2021. Le intercettazioni ambientali avevano infatti evidenziato come il Viscovo avesse preso parte ad un accordo preventivo per l'attuazione dell'azione delittuosa insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i quali aveva collaborato alla ricerca della vittima, alle riunioni finalizzate ad organizzare l'omicidio e alla sua esecuzione. Riteneva, inoltre, sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di detenzione e porto di una pistola calibro 45 e del reato di cui all'art.648 cod. pen., avendo il gruppo malavitoso ricevuto un'autovettura di provenienza delittuosa nella consapevolezza di detta provenienza. Secondo il Tribunale, le modalità e le circostanze delle condotte criminose, i rapporti di consuetudinaria frequentazione del Viscovo con il capo clan [OSCURATO:PERSONA] e gli altri esponenti dello stesso, la partecipazione alle riunioni operative presso la sua abitazione, anche dopo l'omicidio del D'Onofrio attestavano l'abitualità e professionalità nel delinquere e la sussistenza di un elevato rischio di recidivanza. 2. Avverso detta ordinanza il Viscovo, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico articolato motivo di censura si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza e illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati. Il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto in alcun conto le censure svolte dalla difesa, ignorando le argomentazioni addotte per contestare il significato delle captazioni ambientali, non potendo tale lacuna essere colmata con il rinvio all'ordinanza applicativa della misura cautelare. Inoltre, mancherebbe la valutazione critica degli elementi indiziari e della loro gravità. In particolare, l'ordinanza impugnata non sarebbe in grado di indentificare il Viscovo in base al soprannome, definendolo contraddittoriamente prima come "mio babbo" e poi come "Nanduccio". Inoltre, il Tribunale non avrebbe spiegato le discrasie sostanziali nel significato letterale tra il brogliaccio delle intercettazioni e quanto riportato nell'ordinanza custodiale del GIP. Mancherebbero, altresì, tracce della presenza del ricorrente in casa [OSCURATO:PERSONA] nei giorni 30 settembre e 10 e 2 ottobre 2021, giorni in cui vi fu la deliberazione e pianificazione dell'omicidio. Infine, non sarebbe stata evidenziata la presenza di tracce del Viscovo nell'auto sequestrata e utilizzata per il delitto, né sarebbe stata dimostrata la disponibilità, da parte di costui, di armi da fuoco. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. Giova rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il sindacato che questa Corte è chiamata a svolgere sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 30056 del 25/02/2021, Martella, Rv. 282232 - 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Sabatini, Rv. 212565). L'ordinamento, infatti, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame Si è inoltre affermato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 — 01; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 — 01). In sostanza, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo; tale controllo, pertanto, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito.3. Ciò premesso, si rileva che il Tribunale del riesame di Napoli, dopo aver ricostruito il contesto criminale in cui è maturato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e i legami di costui con il clan [OSCURATO:PERSONA], ed aver individuato le ragioni dell'omicidio nella partecipazione del D'Onofrio, insieme a [OSCURATO:PERSONA], all'attentato dinamitardo contro l'abitazione del capo clan [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato la posizione dei singoli indagati, tra cui quella del Viscovo. Dall'analitico esame delle intercettazioni ambientali effettuate presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] il 2 e il 3 ottobre 2021, è emersa la partecipazione del ricorrente alle ricerche del D'Onofrio, alla organizzazione dell'omicidio, anche attraverso la ripartizione dei ruoli di ciascuno dei partecipi, nonché alla sua esecuzione. In particolare, dalle conversazioni captate è il [OSCURATO:PERSONA], rivolgendosi al Viscovo, gli dicesse che doveva sparare a qualcuno e come egli fosse presente alla riunione del 3 ottobre 2021 e discutesse con gli altri partecipi delle modalità di realizzazione dell'omicidio del D'Onofrio. 4. Venendo ad esaminare le censure svolte dal ricorrente, si rileva come esse si risolvano essenzialmente nella affermazione di inattendibilità della interpretazione del materiale captativo operata dal Tribunale del riesame. Tali censure, tuttavia, esulano dall'ambito della valutazione spettante a questa Corte. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Nel valutare i contenuti delle intercettazioni, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità e, con motivazione assolutamente logica e coerente, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati allo stesso contestati. Ed invero, dopo aver correttamente inquadrato i reati nell'ambito della vendetta della famiglia [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del clan [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'attentato dinamitardo compiuto la sera del 28 settembre 2021 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha evidenziato come le intercettazioni delle conversazioni svoltesi presso l'abitazione di costui nei giorni successivi all'attentato, abbiano documentato l'attività di organizzazione dell'omicidio del D'Onofrio, individuato come uno degli autori dell'atto. In particolare, ha dato analiticamente conto della partecipazione del Viscovo - identificato dalla polizia giudiziaria in base al timbro vocale - alle riunioni organizzative del 2 e 3 ottobre 2021, emergendo la sua presenza e la sua partecipazione al piano criminoso - il quale comprendeva l'utilizzo di armi e di una vettura di provenienza illecita - dal tenore delle suddette captazioni, e specificamente da quelle in cui illustrava a tale Salvatore le modalità di esecuzione dell'agguato e il tempo che aveva a disposizione per sparare. L'interpretazione di tali intercettazioni è compito riservato al giudice di merito che, essendo nella specie privo di illogicità ed incongruenze, in questa sede va esente da censure. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui art. 94, comma 1-ter, disp. att.